Cassazione Civile, Ordinanza n. 22664/2024 del 12/08/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società aveva acquistato nel 2007 un opificio industriale destinato, secondo la sua prospettazione, a essere utilizzato come bene strumentale per l’avvio dell’attività di confezionamento di capi di abbigliamento; aveva chiesto il rimborso del credito IVA relativo all’acquisto, poi rinunciandovi. L’Ufficio, a seguito di verifica, aveva disconosciuto la detrazione/rimborso IVA ritenendo insussistenti i requisiti di strumentalità e inerenza, poiché l’immobile era stato locato a terzi e l’attività dichiarata non risultava svolta nell’immobile per un lungo periodo. In appello la CTR aveva accolto la tesi dell’Ufficio. Nel ricorso per cassazione la società deduceva: (1) omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità; (2) omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità di nuove eccezioni/prospettazioni introdotte in appello dall’Ufficio; (3) omessa pronuncia sulla violazione del contraddittorio endoprocedimentale, per mancato invito preventivo al contraddittorio; (4) omessa pronuncia sull’inesistenza di un valido provvedimento di delega alla firma dell’avviso; (5) violazione dell’art. 19 d.P.R. 633/1972, sostenendo che l’acquisto dell’opificio fosse inerente e strumentale anche come operazione preparatoria/start up e che la successiva locazione e il decorso di cinque anni non escludessero la detraibilità IVA.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi quattro motivi: il primo perché l’omessa pronuncia non sussiste, essendosi il rigetto dell’eccezione di inammissibilità dell’appello desunto implicitamente dall’accoglimento nel merito; il secondo perché le deduzioni censurate non erano centrali nella ratio decidendi della sentenza impugnata, che si era fondata sull’insussistenza in fatto di inerenza e strumentalità; il terzo perché la CTR aveva comunque espressamente affrontato la questione del contraddittorio preventivo; il quarto perché la questione della delega alla firma era stata introdotta per la prima volta in appello ed era comunque non rilevabile d’ufficio. Ha invece accolto il quinto motivo, affermando che ai fini della detrazione IVA non è necessario il concreto svolgimento immediato dell’attività d’impresa: sono detraibili anche acquisti di beni e operazioni passive riferibili ad attività preparatorie o di start up, purché il bene sia necessario all’organizzazione dell’impresa o funzionale all’iniziativa economica programmata e il mancato utilizzo non dipenda da una estraneità all’attività imprenditoriale complessivamente intesa. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio per nuovo esame di merito e per le spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è richiamato come parametro del vizio di nullità per omessa pronuncia o violazione dell’art. 112 c.p.c.
art. 62, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
è richiamato quale norma del processo tributario che consente il ricorso per cassazione nei casi previsti dal codice di procedura civile
art. 112 c.p.c.
la Corte ribadisce che l’omessa pronuncia non ricorre quando la decisione, accogliendo la tesi contraria, comporti un rigetto implicito della domanda o eccezione
art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
la detrazione IVA presuppone l’inerenza dell’acquisto all’attività imprenditoriale, ma tale nesso può sussistere anche per attività preparatorie o di start up
art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato in relazione al contraddittorio endoprocedimentale, la Corte rileva che la CTR si era espressa escludendo la violazione
art. 109, comma 5, TUIR
richiamato in chiave sistematica per affermare che l’inerenza va rapportata all’attività d’impresa complessivamente intesa e non al solo rapporto attuale costi/ricavi
Massime di principio
- Nel processo tributario l’appello ha natura devolutiva piena: non è limitato al controllo di specifici vizi, ma mira al riesame del merito della controversia.
- Non sussiste omessa pronuncia quando la decisione di merito adottata dal giudice comporta necessariamente il rigetto implicito dell’eccezione o della domanda incompatibile con tale decisione.
- Le questioni nuove introdotte solo in appello non possono essere esaminate se non risultano dedotte in primo grado e, comunque, il giudice non deve pronunciarsi su temi non rilevabili d’ufficio.
- Ai fini della detrazione IVA non è necessario che il bene acquistato sia immediatamente impiegato in operazioni attive: la detrazione può spettare anche per operazioni preparatorie, purché il bene sia funzionale all’organizzazione o all’iniziativa economica programmata e non estraneo all’attività imprenditoriale complessivamente considerata.
- Il requisito dell’inerenza va valutato rispetto all’attività d’impresa nel suo complesso e alle sue potenzialità economiche, non soltanto con riguardo ai ricavi già realizzati o al rapporto immediato tra costi e ricavi.
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