Cassazione Civile, Ordinanza n. 22667/2024 del 12/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione/rettifica con cui l'Ufficio, in relazione a una compravendita immobiliare del 13 gennaio 2011 dichiarata al prezzo di 550.000 euro, ha rideterminato il valore venale del bene in 900.000 euro. La Commissione tributaria regionale ha rigettato l'appello della società contribuente ritenendo adeguata la motivazione dell'atto, sufficiente il richiamo alla stima dell'Agenzia del territorio e utilizzabili i dati OMI e altri cespiti comparativi indicati dall'Ufficio. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente; 2) violazione dell'art. 51, comma 3, d.P.R. 131/1986 per uso di comparabili non analoghi e risalenti oltre il triennio; 3) violazione delle norme sulla motivazione per relationem e sull'allegazione degli atti richiamati, sostenendo che le precedenti stime dovevano essere allegate; 4) omesso esame del fatto decisivo relativo alla non computabilità della corte comune, qualificata come bene comune non censibile; 5) violazione delle norme processuali per avere la CTR ritenuto tardiva una perizia di parte depositata dalla contribuente prima dell'udienza di discussione.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo e il terzo motivo, ha accolto il secondo e il quinto, dichiarando assorbito il quarto. Ha cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria del Lazio, in diversa composizione, perché riesamini il valore attribuito al bene e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. In particolare, ha ritenuto: non apparente la motivazione della CTR; infondata la doglianza sull'allegazione di ulteriori stime non decisive; fondata invece la censura sul criterio comparativo usato dall'Ufficio, perché la CTR aveva attribuito rilievo decisivo a valori non tutti compresi nel limite temporale di tre anni e senza adeguata verifica delle analoghe caratteristiche dei beni; fondata anche la censura sulla tempestività della perizia di parte, depositata nei termini di legge. La cassazione è quindi avvenuta con rinvio.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
consente di denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione del minimo costituzionale della motivazione
art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.
la sentenza è nulla se manca una motivazione percepibile e idonea a rendere controllabile il ragionamento decisorio
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
nel processo tributario richiede una motivazione sufficiente e non meramente apparente
art. 111, sesto comma, Cost.
impone il minimo costituzionale della motivazione
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
è il parametro della violazione di legge sostanziale; la Corte ricorda però che la violazione di norme processuali va fatta valere ex n. 4
art. 51, comma 3, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
"trasferimenti a qualsiasi titolo e alle divisioni e perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni alla data dell'atto ... che abbiano avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe caratteristiche e condizioni"
per la rettifica del valore degli immobili il confronto deve avvenire con trasferimenti/perizie non anteriori a tre anni oppure con altri elementi di valutazione; se si usano comparabili, devono essere analoghi per caratteristiche e condizioni e temporalmente pertinenti
art. 52, comma 2-bis, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
la motivazione dell'avviso non richiede l'allegazione di atti esterni se questi non costituiscono la reale base decisiva della stima e se gli elementi essenziali sono comunque indicati
art. 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
gli atti dell'amministrazione devono essere motivati in modo da consentire al contribuente di conoscere le ragioni della pretesa e difendersi
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato in tema di motivazione degli atti impositivi e di necessaria intelligibilità della pretesa fiscale
art. 32 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
nel giudizio tributario i documenti devono essere depositati nel termine di venti giorni liberi prima dell'udienza di trattazione
art. 58 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
si applicano in appello le regole sul deposito documentale previste per il primo grado, nei limiti richiamati dal rito tributario
art. 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
nel giudizio di appello tributario richiama le norme del giudizio di primo grado, incluse quelle sui termini di deposito documentale
art. 370, primo comma, c.p.c.
la parte intimata non costituita nei termini può riservarsi di partecipare all'udienza di discussione
art. 380-bis1 c.p.c.
richiamato quanto al deposito della memoria nel procedimento camerale
Massime di principio
- La motivazione è apparente solo quando, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice; non è invece richiesto che il giudice confuti puntualmente ogni singola deduzione difensiva, essendo sufficiente l'esposizione degli elementi essenziali posti a base della decisione.
- Nella rettifica del valore di un immobile ai fini dell'imposta di registro, il criterio comparativo è utilizzabile solo se i beni posti a confronto sono effettivamente analoghi per caratteristiche e condizioni e se i riferimenti temporali sono coerenti con il limite normativo; l'amministrazione può utilizzare anche altri elementi di valutazione, ma non in modo meramente generico o di stile.
- La mancata allegazione di atti richiamati nella motivazione non determina invalidità dell'avviso quando tali atti non costituiscono la base decisiva della pretesa e l'atto impositivo indica comunque in modo puntuale gli elementi essenziali del ragionamento dell'Ufficio.
- Nel giudizio tributario i documenti depositati entro il termine di venti giorni liberi prima dell'udienza di trattazione sono tempestivi; se il giudice nega la loro utilizzabilità per erronea applicazione del termine, la decisione è cassabile per violazione della disciplina processuale.
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