Cassazione Civile, Ordinanza n. 22665/2024 del 12/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso a seguito di indagini bancarie svolte su uno studio legale associato, con rettifica del reddito dichiarato per l'anno 2011 da euro 17.291,00 a euro 563.723,00 e recupero di maggiori imposte Irpef, Irap e Iva, oltre interessi e sanzioni. La CTR del Lazio ha rigettato l'appello del contribuente, ritenendo correttamente motivato l'atto impositivo, applicabile la presunzione di cui all'art. 32 d.P.R. 600/1973 sui versamenti bancari anche nei confronti di un libero professionista, non superata dalla prova contraria, e infondate le deduzioni su duplicazioni e costi occulti. In cassazione il contribuente ha proposto tre motivi: il primo, ex art. 360 n. 3 c.p.c., denunciava nullità/illegittimità dell'avviso per carente e contraddittoria motivazione e violazione di varie norme tributarie e dell'art. 53 Cost., sostenendo che la CTR avesse erroneamente applicato l'art. 32 d.P.R. 600/1973 al professionista, senza considerare la sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014; il secondo, formalmente prospettato come vizio motivazionale, lamentava che non fossero stati considerati i costi occorrenti per la determinazione dei ricavi e che l'Ufficio avesse operato in base a una presunzione che imponeva una ricostruzione "diabolica" dei movimenti bancari; il terzo, ancora come vizio motivazionale, censurava la ritenuta inattendibilità delle giustificazioni fornite per ingenti versamenti in contanti, che il ricorrente collegava a prestiti usurari, invocando anche una sopravvenuta sentenza penale del Tribunale di Frosinone. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, chiarendo che la presunzione legale sui versamenti bancari si applica a tutti i contribuenti e resta ferma per i professionisti, mentre la pronuncia costituzionale del 2014 ha inciso solo sui prelevamenti dei lavoratori autonomi; ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché formulati come censure di insufficiente/contraddittoria motivazione non più deducibili, e perché miravano in sostanza a contestare il merito della valutazione delle prove, attività riservata al giudice di merito. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, senza statuizione sulle spese per mancata difesa dell'Agenzia.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del professionista. Ha confermato che, in materia di indagini bancarie, i versamenti ingiustificati sul conto corrente del lavoratore autonomo/professionista mantengono efficacia presuntiva di maggior reddito; ha inoltre rilevato che le doglianze sui costi e sulla provenienza dei versamenti in contanti erano inammissibili perché dirette a sollecitare un nuovo apprezzamento del fatto e delle prove, non consentito in sede di legittimità. Nessuna condanna alle spese è stata pronunciata, poiché l'Agenzia delle Entrate non ha svolto difese, ed è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973
comma 1, n. 2; secondo periodo
La presunzione legale relativa desumibile dai conti bancari si applica a tutti i contribuenti per i versamenti; dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014, i prelevamenti non possono più essere valorizzati come maggiori compensi nei confronti dei soli lavoratori autonomi, ma la presunzione resta ferma per i versamenti anche per il professionista.
art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato per confermare che l'art. 32 opera anche nell'accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche.
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato dal ricorrente come norma sulla motivazione dell'avviso di accertamento.
art. 56 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato dal ricorrente in relazione alla motivazione dell'atto impositivo IVA.
Richiamato dal ricorrente sul requisito motivazionale dell'avviso di accertamento.
art. 53 Cost.
Invocato dal ricorrente per contestare la presunzione di maggior reddito e la pretesa capacità contributiva; la Corte ribadisce che la presunzione sui versamenti non contrasta con tale principio.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato dal ricorrente per denunciare violazione di legge e nullità dell'atto; la Corte valuta il primo motivo come infondato.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La Corte ribadisce che, dopo la riforma del 2012, è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
Richiamato per la costituzione dell'Agenzia ai soli fini dell'eventuale partecipazione all'udienza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 d.P.R. 115/2002.
sentenza Corte cost. n. 228 del 2014
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presunzione di compensi desunta dai prelevamenti dei lavoratori autonomi, lasciando ferma la presunzione sui versamenti.
Massime di principio
- In materia di indagini finanziarie, i versamenti non giustificati sui conti correnti costituiscono presunzione legale relativa di maggior reddito non solo per gli imprenditori, ma per tutti i contribuenti, compresi i professionisti; spetta al contribuente fornire prova analitica dell'estraneità delle singole movimentazioni ai fatti imponibili.
- La sentenza della Corte costituzionale che ha escluso la presunzione di compensi dai prelevamenti dei lavoratori autonomi non elimina la presunzione relativa ai versamenti, che continua a operare nei confronti del professionista o lavoratore autonomo.
- In cassazione non è consentito dedurre come vizio di motivazione la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione; dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è censurabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti.
- Le censure che mirano a sostituire una diversa lettura delle risultanze istruttorie a quella compiuta dal giudice di merito sono inammissibili in sede di legittimità, poiché la valutazione delle prove appartiene al giudice di merito.
- La sopravvenienza di una sentenza penale successiva alla decisione impugnata non può essere valorizzata per censurare la motivazione della sentenza di merito già resa e depositata.
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