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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22666/2024 del 12/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Ufficio, applicando l'art. 20 d.P.R. n. 131/1986, aveva riqualificato due atti stipulati lo stesso giorno: un conferimento di un immobile in una società in nome collettivo e la successiva cessione a terzi dell'intero capitale sociale della società conferitaria. Secondo l'Amministrazione, le operazioni, considerate unitariamente, celavano in sostanza una compravendita di fabbricato, con conseguente tassazione più favorevole rispetto alla sequenza negoziale formalmente adottata. La Commissione tributaria regionale aveva condiviso questa impostazione, ritenendo che il fine pratico delle parti fosse la vendita dell'immobile. In cassazione i contribuenti hanno dedotto: nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante ex art. 36 d.lgs. n. 546/1992; omesso esame di un fatto decisivo, ossia che i cessionari delle quote avevano poi continuato a gestire la società; violazione dell'art. 2697 c.c. e erroneità della riqualificazione, sostenendo che la contestualità degli atti non bastasse a provare una diversa causa negoziale. La Corte ha ritenuto decisivo il terzo motivo, esaminando la questione alla luce dell'art. 20 TUR, come novellato e interpretato autenticamente, e ha affermato che l'imposta di registro colpisce l'atto in base al solo contenuto testuale, senza poter valorizzare atti collegati o elementi extratestuali.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso dei contribuenti contro l'avviso di liquidazione. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese dell'intero giudizio in ragione dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale sulla materia. Il punto decisivo è stato che, per gli atti ancora sub iudice, l'art. 20 d.P.R. n. 131/1986 va applicato nel testo risultante dalla modifica del 2017, con efficacia retroattiva della norma interpretativa del 2018, sicché non è consentita la riqualificazione dell'operazione sulla base di negozi collegati o di elementi esterni al singolo atto presentato a registrazione.

Norme richiamate

  • art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    testo novellato dall'art. 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; interpretazione autentica dell'art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n. 145

    Ai fini dell'imposta di registro, l'atto va interpretato solo in base al suo contenuto testuale e agli elementi desumibili dall'atto medesimo, senza ricorrere ad atti collegati o elementi extratestuali, salvo le ipotesi espressamente previste dal testo unico.

  • art. 1, comma 87, lett. a), n. 1 e n. 2, L. 27 dicembre 2017, n. 205

    Ha modificato l'art. 20 TUR precisando che il riferimento è all'atto presentato e che l'interpretazione avviene sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo.

  • art. 1, comma 1084, L. 30 dicembre 2018, n. 145

    La disposizione è qualificata come interpretazione autentica dell'art. 20 TUR e quindi opera retroattivamente anche per gli atti anteriori ancora oggetto di giudizio.

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Invocato dai ricorrenti per denunciare la mancanza di motivazione della sentenza di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Ritualmente richiamato per dedurre la nullità della sentenza per vizio di motivazione/processuale.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Richiamato per l'omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Richiamato per violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 20 TUR.

  • art. 2697 c.c.

    Censurato dai ricorrenti per difetto di prova della pretesa cessione di immobile anziché di quote sociali.

  • art. 384, primo comma, c.p.c.

    Ha consentito alla Corte, una volta cassata la sentenza e non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, di decidere nel merito.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato nel vaglio di legittimità costituzionale dell'art. 20 TUR, ritenuto non leso.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato nel vaglio di legittimità costituzionale dell'art. 20 TUR, ritenuto non leso.

  • art. 6 CEDU

    La Corte costituzionale ha escluso il vizio prospettato in relazione ai motivi imperativi di interesse generale.

  • art. 5, n. 8, direttiva 77/388/CEE

    Il rinvio pregiudiziale è stato dichiarato manifestamente irricevibile per difetto di sufficiente esposizione della rilevanza della questione.

  • art. 19 direttiva 2006/112/CE

    Come sopra, il giudice UE non ha esaminato nel merito la compatibilità prospettata.

  • art. 10-bis L. 212/2000

    Richiamato per escludere che l'art. 20 TUR possa essere letto in chiave antielusiva svincolata dal testo dell'atto.

Massime di principio

  • In materia di imposta di registro, la riqualificazione ex art. 20 TUR deve fondarsi sul solo contenuto dell'atto presentato a registrazione e sugli elementi testuali desumibili da esso, restando precluso il ricorso a elementi extratestuali o ad atti collegati non richiamati testualmente.
  • La norma interpretativa che qualifica un precedente testo legislativo come interpretazione autentica opera retroattivamente anche per i rapporti e i giudizi pendenti, salvo limiti costituzionali non ravvisati nel caso di specie.
  • Quando il ricorso per cassazione pone una questione di diritto che consente la decisione sulla base dei fatti già accertati, la Corte può qualificare diversamente la censura e decidere nel merito senza rinvio, se non sono necessari ulteriori accertamenti fattuali.
  • Non è consentito all'Amministrazione finanziaria trasformare il controllo sull'atto registrato in una verifica antielusiva generale, svincolata dalla struttura testuale dell'atto e dalle specifiche ipotesi previste dal testo unico.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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