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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19572/2023 del 10/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite riguarda avvisi ICI emessi dal Comune per gli anni 2007 e 2009 su unità immobiliari facenti parte di una centrale idroelettrica: il corpo principale dell’impianto era accatastato dal 1999, mentre alcune componenti non risultavano ancora accatastate al momento degli accertamenti e lo sono state solo nel 2014. Il Comune ha contestato l’annullamento parziale delle sanzioni operato dalla CTR, sostenendo che non vi fosse obiettiva incertezza normativa e che, comunque, dovessero applicarsi le sanzioni per infedele dichiarazione. La società, con ricorso incidentale, ha censurato tra l’altro l’inammissibilità dei documenti nuovi in appello, la motivazione dell’avviso, l’assenza di prova sulla quantificazione del valore e soprattutto la legittimità del criterio di imposizione adottato dal Comune. Il motivo decisivo del ricorso incidentale ha dedotto che, per gli immobili non ancora accatastati ma iscrivibili in categoria D, il Comune non poteva determinare la base imponibile facendo ricorso alla rendita presunta di fabbricati similari, poiché tale criterio era stato abrogato per l’annualità 2007 e successive.

La decisione

La Corte ha riunito i ricorsi. Ha accolto il quarto motivo del ricorso incidentale della società, ritenendo illegittima, per gli anni 2007 e 2009, la determinazione della base imponibile ICI mediante rendita presunta di fabbricati similari, perché il comma 4 dell’art. 5 del d.lgs. 504/1992 era già stato abrogato a decorrere dall’annualità 2007. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo i ricorsi originari contro gli avvisi di accertamento. Gli altri motivi del ricorso incidentale e i due motivi del ricorso principale del Comune sono stati dichiarati assorbiti. Le spese dell’intero processo sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 335 c.p.c.

    consente la trattazione congiunta dei ricorsi proposti avverso la stessa sentenza

  • art. 360, primo comma, c.p.c.

    violazione o falsa applicazione di legge

    usato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione

  • art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. 504/1992

    il fabbricato rilevante ai fini ICI è l’unità immobiliare iscritta o iscrivibile al catasto urbano

  • art. 5, commi 3 e 4, d.lgs. 504/1992

    prima dell’abrogazione, il comma 3 consentiva la valorizzazione contabile per i fabbricati del gruppo D interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati; il comma 4 prevedeva la rendita presunta di fabbricati similari, criterio poi non più utilizzabile per le annualità dal 2007

  • art. 11, commi 1, 2, 2-bis e 3, d.lgs. 504/1992

    i commi abrogati non consentono più l’accertamento fondato sulla rendita presunta per gli immobili non iscritti in catasto; il comma 3 conserva poteri istruttori del Comune

  • art. 1, comma 173, l. 296/2006

    ha abrogato, a decorrere dall’annualità 2007, le disposizioni che consentivano l’uso della rendita presunta per i fabbricati non iscritti in catasto

  • art. 1, comma 335, l. 311/2004

    attribuisce ai Comuni la possibilità di richiedere la revisione parziale del classamento di microzona

  • art. 1, comma 336, l. 311/2004

    consente ai Comuni di richiedere ai titolari di diritti reali la presentazione di atti di aggiornamento per immobili non accatastati o con classamento non coerente

  • art. 74, l. 342/2000

    richiamato come conferma della competenza catastale dell’agenzia nell’attribuzione/modifica delle rendite

  • art. 1, l. 262/2004

    richiamato a sostegno del regime di attribuzione della rendita catastale da parte dell’ufficio competente

  • art. 8, D.P.R. 1142/1949

    per le categorie D ed E la classificazione non si esegue nei termini ordinari perché la rendita si accerta con stima diretta

  • art. 30, D.P.R. 1142/1949

    la rendita catastale delle unità immobiliari di cui all’art. 8 si accerta con stima diretta per ogni singola unità

  • art. 2697 c.c.

    invocato dalla società per contestare l’onere probatorio sulla correttezza della base imponibile

  • art. 7, l. 212/2000

    invocato sulla motivazione dell’avviso di accertamento

  • art. 1, comma 162, l. 296/2006

    invocato sulla motivazione degli avvisi e sull’obbligo di indicare i presupposti e criteri della pretesa

  • art. 32, d.lgs. 546/1992

    invocato per contestare la dichiarazione di inammissibilità dei documenti nuovi in appello

  • art. 58, d.lgs. 546/1992

    invocato sulla produzione di nuovi documenti nel processo tributario

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato dalla CTR come limite alla produzione documentale in appello

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    esclusa la sua applicazione al ricorso principale rimasto assorbito

Massime di principio

  • Per gli immobili non ancora accatastati ma iscrivibili in categoria D, dal periodo d’imposta 2007 il Comune non può determinare la base imponibile ICI mediante il criterio della rendita presunta di fabbricati similari, essendo tale criterio stato abrogato dalla l. 296/2006.
  • Dopo l’abrogazione del criterio della rendita presunta, il potere comunale di accertamento ICI per i fabbricati della categoria D non iscritti in catasto resta ancorato, in via residua, al criterio delle scritture contabili previsto dall’art. 5, comma 3, d.lgs. 504/1992, quando ne ricorrano i presupposti.
  • L’omesso accatastamento o la mancata denuncia di alcuni cespiti non può tradursi in una sostanziale esenzione dall’imposta, perché il prelievo deve comunque essere coerente con la capacità contributiva; tuttavia il Comune deve muoversi entro il perimetro del potere attribuitogli dalla legge vigente per l’annualità considerata.
  • La competenza ad attribuire la rendita catastale degli immobili non accatastati spetta all’ufficio catastale competente, mentre il Comune conserva poteri di liquidazione, accertamento e richiesta di documenti nei limiti stabiliti dalla normativa tributaria.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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