Cassazione Civile, Ordinanza n. 19572/2023 del 10/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite riguarda avvisi ICI emessi dal Comune per gli anni 2007 e 2009 su unità immobiliari facenti parte di una centrale idroelettrica: il corpo principale dell’impianto era accatastato dal 1999, mentre alcune componenti non risultavano ancora accatastate al momento degli accertamenti e lo sono state solo nel 2014. Il Comune ha contestato l’annullamento parziale delle sanzioni operato dalla CTR, sostenendo che non vi fosse obiettiva incertezza normativa e che, comunque, dovessero applicarsi le sanzioni per infedele dichiarazione. La società, con ricorso incidentale, ha censurato tra l’altro l’inammissibilità dei documenti nuovi in appello, la motivazione dell’avviso, l’assenza di prova sulla quantificazione del valore e soprattutto la legittimità del criterio di imposizione adottato dal Comune. Il motivo decisivo del ricorso incidentale ha dedotto che, per gli immobili non ancora accatastati ma iscrivibili in categoria D, il Comune non poteva determinare la base imponibile facendo ricorso alla rendita presunta di fabbricati similari, poiché tale criterio era stato abrogato per l’annualità 2007 e successive.
La decisione
La Corte ha riunito i ricorsi. Ha accolto il quarto motivo del ricorso incidentale della società, ritenendo illegittima, per gli anni 2007 e 2009, la determinazione della base imponibile ICI mediante rendita presunta di fabbricati similari, perché il comma 4 dell’art. 5 del d.lgs. 504/1992 era già stato abrogato a decorrere dall’annualità 2007. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo i ricorsi originari contro gli avvisi di accertamento. Gli altri motivi del ricorso incidentale e i due motivi del ricorso principale del Comune sono stati dichiarati assorbiti. Le spese dell’intero processo sono state compensate.
Norme richiamate
consente la trattazione congiunta dei ricorsi proposti avverso la stessa sentenza
violazione o falsa applicazione di legge
usato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione
art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. 504/1992
il fabbricato rilevante ai fini ICI è l’unità immobiliare iscritta o iscrivibile al catasto urbano
art. 5, commi 3 e 4, d.lgs. 504/1992
prima dell’abrogazione, il comma 3 consentiva la valorizzazione contabile per i fabbricati del gruppo D interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati; il comma 4 prevedeva la rendita presunta di fabbricati similari, criterio poi non più utilizzabile per le annualità dal 2007
art. 11, commi 1, 2, 2-bis e 3, d.lgs. 504/1992
i commi abrogati non consentono più l’accertamento fondato sulla rendita presunta per gli immobili non iscritti in catasto; il comma 3 conserva poteri istruttori del Comune
art. 1, comma 173, l. 296/2006
ha abrogato, a decorrere dall’annualità 2007, le disposizioni che consentivano l’uso della rendita presunta per i fabbricati non iscritti in catasto
art. 1, comma 335, l. 311/2004
attribuisce ai Comuni la possibilità di richiedere la revisione parziale del classamento di microzona
art. 1, comma 336, l. 311/2004
consente ai Comuni di richiedere ai titolari di diritti reali la presentazione di atti di aggiornamento per immobili non accatastati o con classamento non coerente
richiamato come conferma della competenza catastale dell’agenzia nell’attribuzione/modifica delle rendite
richiamato a sostegno del regime di attribuzione della rendita catastale da parte dell’ufficio competente
art. 8, D.P.R. 1142/1949
per le categorie D ed E la classificazione non si esegue nei termini ordinari perché la rendita si accerta con stima diretta
art. 30, D.P.R. 1142/1949
la rendita catastale delle unità immobiliari di cui all’art. 8 si accerta con stima diretta per ogni singola unità
invocato dalla società per contestare l’onere probatorio sulla correttezza della base imponibile
invocato sulla motivazione dell’avviso di accertamento
art. 1, comma 162, l. 296/2006
invocato sulla motivazione degli avvisi e sull’obbligo di indicare i presupposti e criteri della pretesa
invocato per contestare la dichiarazione di inammissibilità dei documenti nuovi in appello
invocato sulla produzione di nuovi documenti nel processo tributario
richiamato dalla CTR come limite alla produzione documentale in appello
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
esclusa la sua applicazione al ricorso principale rimasto assorbito
Massime di principio
- Per gli immobili non ancora accatastati ma iscrivibili in categoria D, dal periodo d’imposta 2007 il Comune non può determinare la base imponibile ICI mediante il criterio della rendita presunta di fabbricati similari, essendo tale criterio stato abrogato dalla l. 296/2006.
- Dopo l’abrogazione del criterio della rendita presunta, il potere comunale di accertamento ICI per i fabbricati della categoria D non iscritti in catasto resta ancorato, in via residua, al criterio delle scritture contabili previsto dall’art. 5, comma 3, d.lgs. 504/1992, quando ne ricorrano i presupposti.
- L’omesso accatastamento o la mancata denuncia di alcuni cespiti non può tradursi in una sostanziale esenzione dall’imposta, perché il prelievo deve comunque essere coerente con la capacità contributiva; tuttavia il Comune deve muoversi entro il perimetro del potere attribuitogli dalla legge vigente per l’annualità considerata.
- La competenza ad attribuire la rendita catastale degli immobili non accatastati spetta all’ufficio catastale competente, mentre il Comune conserva poteri di liquidazione, accertamento e richiesta di documenti nei limiti stabiliti dalla normativa tributaria.
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