Cassazione Civile, Ordinanza n. 19404/2023 del 10/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
La controversia nasce dalla seconda proroga di quindici giorni del trattenimento di un cittadino straniero presso un CPR, disposta dal Giudice di Pace su richiesta della Questura. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento deducendo, in sintesi: 1) nullità per totale difetto di motivazione della proroga; 2) mancata partecipazione al giudizio di un funzionario munito di valida delega per l'amministrazione, essendo comparso un operatore di polizia privo di delega; 3) violazione del contraddittorio per tardiva comunicazione dell'udienza e mancata allegazione della richiesta di proroga; 4) insussistenza dei presupposti legali per la proroga, anche perché non sarebbero state svolte attività di identificazione; 5) lesione dei diritti costituzionali e del diritto alla salute per l'esposizione al rischio di contagio da Covid-19 nelle condizioni del centro. La Corte ha esaminato prioritariamente il primo motivo, ritenendolo fondato: il provvedimento impugnato era motivato solo con formule stereotipate e prestampate, senza indicare con specificità i presupposti di fatto e di diritto richiesti dall'art. 14 del t.u. immigrazione per la proroga del trattenimento. Gli altri motivi sono stati assorbiti.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, assorbendo gli ulteriori motivi, e ha cassato senza rinvio il provvedimento del Giudice di Pace di Caltanissetta dell'1 settembre 2021. Ha ritenuto che, essendo già decorso il termine perentorio entro il quale la proroga avrebbe potuto essere disposta, non residuasse spazio per un rinvio. Quanto alle spese, non ha proceduto a regolamentazione nel dispositivo, richiamando il criterio secondo cui, nel caso di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato vittoriosa contro una amministrazione statale, la liquidazione del compenso del difensore va richiesta al giudice competente ai sensi del d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
"la convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni... il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine... il questore può chiedere al giudice di pace una o più proroghe qualora siano emersi elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione ovvero sia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio"
La proroga del trattenimento è ammessa solo in presenza dei presupposti specifici previsti dalla legge e richiede un accertamento puntuale e non stereotipato delle ragioni concrete che rendono probabile l'identificazione o necessarie le operazioni di rimpatrio.
art. 13 Cost.
La privazione della libertà personale è soggetta a riserva assoluta di legge; ne deriva che l'amministrazione non dispone di potere discrezionale oltre i limiti e le condizioni rigidamente fissati dal legislatore, e il controllo giudiziale deve restare ancorato a tali limiti.
art. 111 Cost.
Richiamato come parametro della dedotta violazione, in relazione all'esigenza di motivazione e di corretto svolgimento del contraddittorio.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura di nullità per difetto di motivazione del provvedimento del giudice di pace.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Utilizzato come norma di accesso al sindacato di legittimità per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
Richiamato dal ricorrente per denunciare anche il vizio di motivazione/omesso esame delle eccezioni e delle circostanze dedotte.
art. 382, terzo comma, ultima parte, cod. proc. civ.
La Cassazione ha cassato senza rinvio poiché il termine perentorio entro il quale la proroga doveva essere disposta era già decorso.
Nel caso di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato vittoriosa contro un'amministrazione statale, il compenso e le spese del difensore vanno liquidati con istanza al giudice competente.
art. 83, secondo comma, d.P.R. n. 115/2002
Per il giudizio di cassazione, la liquidazione va richiesta al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato oppure, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.
La norma sulla condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio non si applica al caso di soccombenza di un'Amministrazione statale.
Massime di principio
- La proroga del trattenimento dello straniero presso un CPR è legittima solo se il giudice accerta in modo specifico e non meramente formulaico la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 14 del t.u. immigrazione.
- Quando la legge subordina la compressione della libertà personale a condizioni tassative, il giudice non può limitarsi a richiamare genericamente la norma o usare moduli prestampati, ma deve indicare i concreti elementi fattuali che giustificano la proroga.
- Il trattenimento amministrativo dello straniero incide sulla libertà personale e, proprio per questo, non tollera proroghe fondate su valutazioni discrezionali svincolate dai limiti temporali e sostanziali fissati dalla legge.
- Se il termine entro cui la proroga avrebbe potuto essere disposta è già spirato, la Cassazione può cassare senza rinvio il provvedimento impugnato, non residuando utilità per un nuovo giudizio di merito.
- In caso di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato vittoriosa contro un'amministrazione statale, la liquidazione del compenso del difensore segue le regole speciali del d.P.R. n. 115/2002 e non la condanna alle spese in favore dello Stato.
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