Cassazione Civile, Ordinanza n. 19413/2023 del 10/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il cittadino straniero aveva proposto opposizione ex art. 18 d.lgs. n. 150/2011 contro il decreto prefettizio di espulsione notificatogli il 3 agosto 2021, deducendo di rientrare nella previsione di inespellibilità di cui all’art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 286/1998, perché conviveva con una cittadina italiana che assumeva essere sua sorella. A sostegno del ricorso per cassazione ha denunciato la violazione e falsa applicazione della norma sull’inespellibilità, sostenendo di aver comprovato il vincolo di parentela mediante un attestato di parentela rilasciato dal Regno del Marocco in data 22 ottobre 2021. La censura mirava, in sostanza, a contestare la valutazione in fatto compiuta dal giudice di pace, che aveva ritenuto non dimostrata la parentela con la convivente italiana.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo, pur formalmente prospettato come violazione di legge, sollecitasse in realtà una rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie, cioè un nuovo esame del documento prodotto. La dedotta omissione non integrava il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., perché il fatto storico rilevante era stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito; inoltre non risultava alcuna anomalia motivazionale rilevante. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché la Prefettura intimata non si è costituita. È stato altresì escluso l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, risultando il processo esente da contributo.
Norme richiamate
individua il rito per l’opposizione avverso il decreto di espulsione.
art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 286/1998
è invocato come causa di inespellibilità, ma la sua applicazione presuppone la prova del rapporto di parentela e della convivenza rilevanti.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
il ricorrente lo invoca per denunciare violazione di legge, ma la censura è in realtà diretta contro la valutazione di fatto del giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio di motivazione è configurabile solo nei limiti dell’omesso esame di un fatto decisivo; non basta la mancata considerazione di singoli elementi istruttori.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
non si applica quando il processo risulta esente da contributo unificato.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o del fatto storico già esaminato dal giudice di merito.
- L’omesso esame di un singolo elemento istruttorio non integra di per sé il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. se il fatto storico decisivo è stato comunque considerato nella decisione.
- La denuncia di violazione di legge è inammissibile quando, sotto la sua veste formale, mira in realtà a contestare l’apprezzamento delle prove e la ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito.
- Il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alle ipotesi di anomalia motivazionale rilevante, non alla mera insufficienza o incompletezza dell’analisi probatoria.
- La parte che invochi una causa di inespellibilità deve allegare e provare in modo adeguato i presupposti di fatto richiesti dalla norma invocata.
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