Cassazione Civile, Ordinanza n. 19400/2023 del 10/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (gestore pagamenti)
La controversia
La controversia nasce da alcune vendite di gioielli effettuate in due giorni consecutivi, pagate con carta di credito poi risultata clonata. L'esercente aveva incassato gli importi, ma il gestore del circuito aveva successivamente stornato gli accrediti dopo le contestazioni del titolare della carta e gli accertamenti sulla frode. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda dell'esercente, condannando il gestore a pagare le somme stornate. La Corte d'appello aveva invece riformato la decisione, ritenendo che l'esercente non avesse rispettato la diligenza contrattualmente richiesta, anche perché le operazioni erano sospette, ripetute e ravvicinate, senza annotazione degli estremi del documento di identità sui documenti di vendita e in violazione delle clausole contrattuali che vietavano il frazionamento artificioso delle spese e consentivano lo storno delle memorie di spesa irregolari. In cassazione l'esercente ha dedotto: 1) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la Corte d'appello aveva illogicamente svalutato la testimonianza sull'identificazione del cliente solo perché non risultava annotato il documento; 2) violazione di legge, contestando che non fosse stata valutata l'inadempienza del gestore del circuito nella tutela dell'inviolabilità delle carte e sostenendo che le operazioni del secondo giorno erano state processate come legittime; 3) nullità dell'appello per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c., assumendo che l'appellante avesse riproposto doglianze generiche senza confrontarsi con la ratio della sentenza di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non colpisse la ratio decidendi, fondata non sulla sola attendibilità del teste ma soprattutto sulla violazione delle condizioni contrattuali relative al divieto di frazionamento delle spese e agli obblighi di annotazione del documento di identità. Il secondo motivo è stato giudicato inammissibile perché introduceva deduzioni di fatto nuove, non risultanti dalla sentenza impugnata. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per assoluta genericità, poiché il ricorrente non aveva specificato il contenuto dell'atto di appello né dimostrato la carenza di critica puntuale alla sentenza di primo grado. Nessuna statuizione sulle spese, poiché la resistente era rimasta intimata; è stato inoltre dato atto del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Il rapporto tra emittente del circuito e esercente è governato dalla diligenza del buon padre di famiglia nell'accettazione dei pagamenti con carta di credito.
La norma sul pagamento al creditore apparente è ritenuta inapplicabile ai pagamenti effettuati con carta di credito.
La disciplina relativa all'adempimento mediante presentazione di un titolo di credito non è estensibile alla carta di credito.
Richiamato nel motivo di ricorso, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per novità e non per una specifica interpretazione nel merito.
Richiamato nel motivo di ricorso in tema di danno patrimoniale, ma senza esame nel merito per inammissibilità.
Richiamato nel motivo di ricorso in tema di concorso colposo del danneggiato, ma senza esame nel merito per inammissibilità.
Richiamato nel motivo di ricorso sul riparto dell'onere della prova, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile.
L'appello deve contenere censure specifiche e puntuali rispetto alla ratio della decisione di primo grado; la mera riproposizione di doglianze generiche è inammissibile.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio di omesso esame deve riguardare un fatto decisivo effettivamente controverso e la censura deve colpire la ratio decidendi.
Richiamato per i motivi di violazione di legge, ma le doglianze sono state dichiarate inammissibili per novità o genericità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norma richiamata quale fonte del meccanismo del raddoppio del contributo unificato.
art. 5, lett. b) dell'accordo POS
Clausola contrattuale che imponeva l'annotazione degli estremi del documento di identificazione e vietava il frazionamento artificioso delle spese.
Massime di principio
- Nel rapporto tra esercente e gestore del circuito di carte di credito, l'esercente deve osservare la diligenza contrattuale richiesta dalle condizioni di adesione al servizio, specie quando le operazioni presentano indici di sospetto per importo, ripetitività e prossimità temporale.
- La mancata annotazione degli estremi del documento di identità, se prevista dal contratto, può costituire indice decisivo di non conformità dell'operazione alle condizioni contrattuali e giustificare lo storno degli accrediti.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5 c.p.c. non sussiste quando la censura non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata.
- In sede di legittimità non possono essere introdotte deduzioni di fatto nuove rispetto a quanto accertato nella sentenza impugnata.
- L'appello è inammissibile quando non contiene critiche specifiche alla motivazione della decisione di primo grado, ma si limita a ripetere doglianze generiche o già svolte.
- Le norme sul pagamento al creditore apparente e sull'adempimento mediante titoli di credito non sono automaticamente applicabili ai pagamenti con carta di credito.
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