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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19411/2023 del 10/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da due rapporti di conto corrente bancario e da un contratto di fideiussione collegato. I correntisti avevano chiesto di accertare la nullità della clausola sugli interessi ultralegali e della clausola di capitalizzazione trimestrale, con conseguente restituzione delle somme indebitamente addebitate; in subordine, la rideterminazione del saldo dei conti. Avevano inoltre chiesto, in ragione dell'invalidità delle clausole dei conti, la nullità della fideiussione prestata dal de cuius e la declaratoria di insussistenza del debito garantito. Il tribunale aveva rigettato le domande attoree e accolto in parte la riconvenzionale della banca; la corte d'appello, in parziale riforma, aveva rideterminato il credito della banca applicando per i conti la misura legale degli interessi e escludendo l'anatocismo, ma aveva lasciato ferma anche una ulteriore voce di credito derivante da un contratto di finanziamento. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 112, 324 c.p.c. e 2909 c.c., sostenendo che il credito da finanziamento fosse coperto da giudicato interno perché la banca non aveva impugnato il primo grado; 2) la medesima censura, anche come violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; 3) omessa pronuncia e omessa motivazione sulla nullità della fideiussione per indeterminatezza dell'oggetto; 4) violazione degli artt. 1284 e 1815 c.c. e della l. n. 108/1996, assumendo l'usurarietà dei tassi e la conseguente debenza del solo tasso legale; 5) violazione degli artt. 1853 e 2697 c.c., dell'art. 119 t.u.b. e dell'art. 210 c.p.c., sostenendo la rilevanza della commissione di massimo scoperto nel TEG, la necessità di ricostruire i movimenti dall'origine e l'illegittimità dell'anatocismo trimestrale e annuale; 6) conseguente censura sulle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che le censure sul preteso giudicato interno riguardassero un passaggio motivazionale estraneo alla ratio decidendi della sentenza d'appello, poiché la questione del residuo credito da finanziamento non incideva sul dispositivo e non era oggetto del giudizio di appello, essendo semmai questione da affrontare in sede esecutiva o di interpretazione della sentenza di primo grado. Ha poi escluso che vi fosse omessa pronuncia sulla fideiussione, rilevando che la corte territoriale aveva motivato in modo espresso sulla produzione della lettera di fideiussione, sulla specifica indicazione dell'importo massimo garantito e sulla mancata critica efficace della motivazione di primo grado. Sono state respinte anche le doglianze su usura e anatocismo perché generiche e non autosufficienti rispetto alla motivazione della sentenza impugnata; in particolare, la corte di merito aveva già accertato il superamento del tasso soglia solo per quattro trimestri e per un solo conto, tenendo conto della commissione di massimo scoperto nel calcolo del TEG, e aveva operato un ricalcolo favorevole al correntista con applicazione di interessi legali, capitalizzazione semplice ed esclusione degli interessi usurari. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico solidale dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione

  • art. 112 c.p.c.

    evoca il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte esclude la sua violazione perché la censura non investe la ratio decidendi

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato ai fini del preteso giudicato interno

  • art. 2909 c.c.

    richiamato ai fini dell'efficacia del giudicato interno

  • art. 1284 c.c.

    richiamato in relazione alla determinazione degli interessi applicati ai conti correnti

  • art. 1815 c.c.

    richiamato in relazione alla dedotta nullità della clausola sugli interessi per usura

  • L. n. 108/1996

    richiamata come disciplina dell'usura bancaria e del tasso soglia

  • art. 1853 c.c.

    richiamato in relazione al computo della commissione di massimo scoperto e dei saldi di conto

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per la dedotta mancanza di prova del credito e la ripartizione dell'onere probatorio

  • art. 119 t.u.b.

    richiamato in relazione al diritto alla documentazione bancaria e alla ricostruzione del rapporto

  • art. 210 c.p.c.

    richiamato per la richiesta di ordine di esibizione e acquisizione documentale

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    applicato per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il motivo è ammissibile solo se investe la ratio decidendi effettivamente posta a fondamento della sentenza impugnata; non è sufficiente censurare affermazioni marginali o estranee al dispositivo.
  • La deduzione del giudicato interno o della violazione dell'art. 112 c.p.c. non può fondarsi su un passaggio motivazionale privo di incidenza sul decisum, specie quando la questione non sia stata oggetto del giudizio di appello.
  • Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice di merito affronti la questione con motivazione espressa, anche richiamando elementi documentali idonei a escludere l'indeterminatezza dell'obbligazione garantita.
  • Le censure in tema di usura bancaria devono essere specifiche, autosufficienti e ancorate alle risultanze istruttorie e peritali; deduzioni generiche o astratte non consentono il sindacato di legittimità.
  • Ai fini della verifica dell'usura la corte di merito può valorizzare la CTU che computi nel TEG anche la commissione di massimo scoperto e ridetermini il saldo eliminando gli interessi usurari nei soli trimestri in cui sia stato accertato lo sconfinamento della soglia.
  • Il rigetto del ricorso comporta la conferma della regolazione delle spese di merito solo indirettamente, mentre nel giudizio di legittimità le spese seguono la soccombenza del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteAnatocismoUsura bancariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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