Cassazione Civile, Ordinanza n. 19396/2023 del 10/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (correntista)
La controversia
La società correntista aveva intrattenuto per anni un rapporto di conto corrente con apertura di credito, chiuso nel 2006, e aveva agito per ottenere la declaratoria di nullità delle clausole sugli interessi, in particolare quelle anatocistiche, con conseguente ripetizione delle somme indebitamente percepite dalla banca. Il tribunale, espletata c.t.u., aveva riconosciuto solo in parte le pretese: aveva escluso gli interessi anatocistici fino al 30.6.2000, ma aveva ritenuto legittima la capitalizzazione trimestrale successiva all'1.7.2000 sulla base dell'adeguamento della banca alla delibera CICR 9.2.2000; aveva inoltre accolto l'eccezione di prescrizione per i versamenti anteriori al 2.5.1997, qualificandoli come solutori; infine aveva escluso interessi usurari. L'appello della società era stato dichiarato inammissibile ex art. 348-bis c.p.c. dalla Corte d'appello di Milano. In cassazione la ricorrente ha dedotto, in sintesi: 1) violazione dell'art. 111 Cost. e nullità dell'ordinanza d'appello per mancato contraddittorio sulla prognosi di inammissibilità; 2) vizio motivazionale e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sostenendo che la corte territoriale avesse deciso su argomenti diversi e che esistesse un "fido di fatto" idoneo a qualificare come ripristinatorie le rimesse; 3) violazione dell'art. 345 c.p.c. per avere ritenuto nuova la domanda sugli interessi legali; 4) violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere il tribunale reputato non contestato l'adeguamento della banca alla delibera CICR; 5) violazione degli artt. 167 e 116 c.p.c. e 2697 c.c. per l'erronea valutazione delle contestazioni e della prova dell'adeguamento; 6) violazione dell'art. 7 della delibera CICR 9.2.2000 e dell'art. 120 t.u.b., sostenendo che la banca non poteva adeguare unilateralmente le clausole anatocistiche pregresse senza specifica approvazione del cliente; 7) violazione dell'art. 2697 c.c. sull'onere della prova della natura solutoria delle rimesse ai fini della prescrizione; 8) vizio motivazionale e violazione dell'art. 2697 c.c. sulla prova del limite reale dell'affidamento. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili o infondati quasi tutti i motivi, ma ha accolto il sesto motivo, affermando che, per i contratti di conto corrente conclusi prima della delibera CICR 9.2.2000, le clausole anatocistiche sono radicalmente nulle in forza della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, d.lgs. 342/1999; pertanto non era praticabile il giudizio comparativo dell'art. 7, comma 2, della delibera e per introdurre validamente una nuova clausola di capitalizzazione era necessaria una espressa pattuizione conforme all'art. 2 della delibera stessa, approvata dal correntista. Il quarto e il quinto motivo sono stati assorbiti; gli altri motivi sono stati respinti o dichiarati inammissibili.
La decisione
La Corte ha accolto il solo sesto motivo di ricorso, cassando in relazione la sentenza del Tribunale di Milano limitatamente alla statuizione sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi successiva all'1.7.2000 e rinviando alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione anche per le spese. Sono stati dichiarati assorbiti il quarto e il quinto motivo; il primo, secondo, terzo, settimo e ottavo motivo sono stati dichiarati inammissibili o rigettati. La cassazione con rinvio è stata disposta perché il giudice di merito aveva applicato erroneamente la disciplina della delibera CICR ai rapporti anteriori, reputando sufficiente un mero adeguamento unilaterale della banca, mentre era necessaria una nuova pattuizione espressa e validamente approvata dal cliente.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
la violazione del diritto al contraddittorio sull'inammissibilità ex art. 348-bis può integrare un vizio processuale deducibile in cassazione, ma nel caso concreto il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza
art. 348 bis c.p.c.
consente la declaratoria di inammissibilità dell'appello per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento; l'ordinanza può essere censurata solo per vizi propri
art. 348 ter c.p.c.
la declaratoria di inammissibilità va pronunciata sentite le parti; l'ordinanza ex art. 348-bis non è impugnabile se conferma la sentenza di primo grado con medesima ratio, mentre è deducibile il vizio di motivazione della sentenza di primo grado solo in presenza di ragioni diverse
art. 115 c.p.c.
il giudice di merito ha ritenuto non specificamente contestato l'adeguamento della banca alla delibera CICR; la censura è stata assorbita dall'accoglimento del sesto motivo
art. 116 c.p.c.
richiamato come norma sulla valutazione della prova nella critica alla sentenza di primo grado
art. 167 c.p.c.
richiamato per sostenere che l'istituto di credito non aveva contestato in modo corretto le allegazioni avversarie
art. 345 c.p.c.
in appello non possono proporsi domande nuove; la domanda sugli interessi legali è stata ritenuta nuova perché non proposta in primo grado
art. 2033 c.c.
gli interessi sull'indebito hanno fondamento autonomo e spettano solo se espressamente domandati
art. 2697 c.c.
richiamato per il riparto dell'onere della prova sulla natura delle rimesse e sul limite dell'affidamento
art. 7 delibera CICR 9 febbraio 2000
non consente, per i rapporti anteriori alla sua entrata in vigore, una mera conferma unilaterale delle clausole anatocistiche pregresse; occorre una nuova pattuizione espressa conforme all'art. 2 della delibera
art. 120 t.u.b.
richiamato per sostenere l'illegittimità dell'adeguamento unilaterale delle clausole anatocistiche
art. 383 c.p.c.
consente la cassazione con rinvio al giudice di merito competente in diversa composizione
art. 384 c.p.c.
il principio di diritto viene enunciato per relationem alle massime richiamate
art. 366 c.p.c.
il ricorso deve indicare puntualmente il contenuto degli atti richiamati, anche in presenza di error in procedendo
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato per sintetizzare l'elaborazione giurisprudenziale sui motivi di ricorso
art. 115 c.p.c.
la nuova formulazione non si applica ai giudizi introdotti prima del 4.7.2009
Massime di principio
- Nei rapporti di conto corrente bancario anteriori alla delibera CICR 9.2.2000, le clausole anatocistiche sono radicalmente nulle e non possono essere convalidate mediante un mero adeguamento unilaterale della banca alla nuova disciplina.
- Per introdurre validamente una clausola di capitalizzazione degli interessi in un rapporto già in essere, è necessaria una espressa pattuizione conforme alla delibera CICR e specificamente approvata dal cliente quando la modifica comporti il mantenimento o l'introduzione dell'anatocismo.
- L'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c. è censurabile solo per vizi propri; non è impugnabile per il solo fatto che la motivazione del giudice d'appello sia più ampia o parzialmente diversa da quella del primo giudice, se resta ferma la medesima ratio decidendi.
- Nel giudizio di ripetizione dell'indebito bancario, la domanda di interessi deve essere espressamente formulata sin dal primo grado, poiché gli interessi ex art. 2033 c.c. hanno fondamento autonomo rispetto al capitale restitutorio.
- In tema di prescrizione delle rimesse su conto corrente assistito da apertura di credito, grava sul correntista la prova della natura ripristinatoria delle rimesse per contrastare l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca; la mera allegazione di un affidamento di fatto non basta se non è dimostrato il reale limite dell'apertura di credito.
- L'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo quando il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato dal giudice di merito.
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