Cassazione Civile, Ordinanza n. 19407/2023 del 10/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (prefetto)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione l'ordinanza con cui il Giudice di pace aveva respinto l'opposizione proposta avverso un decreto di allontanamento emesso nei suoi confronti ai sensi dell'art. 20, comma 3, d.lgs. n. 30/2007. Con il ricorso sono stati dedotti tre motivi: 1) incompetenza del Giudice di pace ad adottare il provvedimento impugnato; 2) violazione dell'art. 4, commi 1 e 3, d.lgs. n. 286/1998; 3) carenza di motivazione del provvedimento amministrativo e conseguente violazione dell'art. 3 l. n. 241/1990, oltre a eccesso di potere. L'Amministrazione intimata si è costituita senza svolgere difese.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione in applicazione del principio dell'apparenza, poiché il giudice di pace aveva implicitamente qualificato la domanda come opposizione all'espulsione ex art. 13, comma 7, d.lgs. n. 286/1998, pur trattandosi in realtà di un ricorso contro un decreto di allontanamento di cittadino dell'Unione ex d.lgs. n. 30/2007. Ha però respinto il primo motivo, osservando che l'incompetenza per materia può essere eccepita dal convenuto nella comparsa di risposta o rilevata d'ufficio non oltre la prima udienza di comparizione. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché formulati in modo astratto e comunque diretti contro il decreto prefettizio, senza censurare specificamente la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata. Nessuna pronuncia sulle spese per mancata difesa dell'Amministrazione; disposto l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 20, comma 3, d.lgs. n. 30/2007
norma che disciplina il decreto di allontanamento del cittadino dell'Unione; il provvedimento impugnato era stato emesso in sua applicazione.
art. 13, comma 7, d.lgs. n. 286/1998
richiamato come qualificazione implicitamente adottata dal giudice di pace, che ha trattato la domanda come opposizione all'espulsione.
art. 4, commi 1 e 3, d.lgs. n. 286/1998
invocato dal ricorrente come parametro violato, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché astratta e non riferita alla ratio decidendi.
invocato per difetto di motivazione del decreto amministrativo; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità rispetto alla decisione impugnata.
l'incompetenza per materia può essere eccepita dal convenuto nella comparsa di risposta o rilevata d'ufficio non oltre l'udienza di prima comparizione delle parti.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ha fondato l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma che ha inserito nel d.P.R. n. 115 del 2002 la previsione dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Il mezzo di impugnazione contro un provvedimento giurisdizionale va individuato in base al rito concretamente adottato e alla qualificazione della domanda operata dal giudice, anche se giuridicamente errata, secondo il principio dell'apparenza e a tutela dell'affidamento della parte.
- L'incompetenza per materia deve essere tempestivamente eccepita dal convenuto nella comparsa di risposta o rilevata d'ufficio entro la prima udienza di comparizione; oltre tale momento la questione non è utilmente proponibile.
- Nel ricorso per cassazione è necessario colpire specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata; sono inammissibili le censure formulate in termini astratti o dirette soltanto contro l'atto amministrativo originario senza attaccare le ragioni della decisione giudiziale.
- Quando il giudice di merito ha riqualificato la domanda, il ricorrente deve misurarsi con tale qualificazione processuale nella formulazione dei motivi, non limitarsi a riproporre doglianze incompatibili con la decisione concretamente resa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 10 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19396/2023 del 10/07/2023
- ordinanza_civile · 10 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19400/2023 del 10/07/2023
- ordinanza_civile · 10 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19404/2023 del 10/07/2023
- ordinanza_civile · 10 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19411/2023 del 10/07/2023
- ordinanza_civile · 10 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19413/2023 del 10/07/2023
- ordinanza_civile · 10 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19415/2023 del 10/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →