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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06190/2024 del 07/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da quattro avvisi di accertamento IVA relativi agli anni 2003, 2004 e 2005, emessi a seguito della contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti e di una presunta frode carosello nel settore dei metalli. Secondo l'Ufficio, due società del gruppo avrebbero operato come interposte, usando fornitori-cartiere e soggetti riconducibili a un medesimo regista, con applicazione del reverse charge in assenza dei relativi presupposti e mancato versamento dell'imposta. La società ricorrente ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR che aveva accolto l'appello dell'Agenzia e confermato le riprese, articolando otto motivi: 1) violazione della disciplina sul raddoppio dei termini di accertamento e della normativa transitoria introdotta nel 2015; 2) errata ripartizione dell'onere della prova in tema di consapevolezza della frode e operazioni soggettivamente inesistenti; 3) omessa pronuncia su una deduzione relativa ai rapporti con l'intermediario e al presunto vantaggio economico; 4) omesso esame di un fatto decisivo connesso alla stessa deduzione; 5) nullità della sentenza per motivazione apparente; 6) ulteriore omesso esame circa l'impossibilità di rapportarsi direttamente con il fornitore estero e la necessità di accettare l'intermediazione del soggetto terzo; 7) violazione delle norme che avrebbero imposto di valorizzare l'esito del procedimento penale, incluso un decreto di archiviazione/assoluzione; 8) omessa pronuncia sulla questione delle sanzioni, con richiamo alla sproporzione ex art. 7 d.lgs. 472/1997.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sul raddoppio dei termini, richiamando il consolidato orientamento per cui, nei periodi d'imposta interessati, i termini di accertamento IVA si raddoppiano in presenza di seri indizi di reato che impongano la denuncia penale, senza che le modifiche normative del 2015 incidano sugli avvisi già notificati. Ha respinto anche il motivo sull'onere della prova, affermando che, in caso di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti, l'Ufficio deve provare sia la fittizietà del fornitore sia la consapevolezza, o conoscibilità con l'ordinaria diligenza, della frode da parte del cessionario; una volta assolto tale onere, spetta al contribuente dimostrare di avere usato la massima diligenza esigibile. La Corte ha poi dichiarato inammissibili o infondati i motivi di omessa pronuncia, omesso esame e motivazione apparente, rilevando che la CTR aveva comunque esaminato i fatti rilevanti e che alcune censure miravano in realtà a una nuova valutazione del merito, preclusa in cassazione. Ha infine respinto il motivo relativo alla rilevanza del giudicato penale, ribadendo l'autonomia del processo tributario rispetto al procedimento penale, e ha considerato inammissibile la censura sulle sanzioni perché apodittica e priva di adeguata allegazione. Le spese sono state poste a carico della ricorrente soccombente.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Delimita i vizi deducibili in cassazione; le censure che mirano a una nuova valutazione del fatto o del merito sono inammissibili.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia è configurabile solo se il giudice tralascia una domanda o eccezione, non quando omette di esaminare una mera circostanza di fatto.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione è nulla solo se meramente apparente, cioè non consente di comprendere il percorso logico decisorio.

  • art. 2697 c.c.

    In materia IVA su operazioni soggettivamente inesistenti l'Ufficio deve provare la fittizietà del fornitore e la consapevolezza del contribuente; solo dopo tale prova opera l'onere contraria del contribuente.

  • art. 57 d.P.R. 633/1972

    I termini di accertamento IVA sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che fanno sorgere l'obbligo di denuncia penale.

  • art. 43 d.P.R. 600/1973

    Richiamato per il principio generale sul raddoppio dei termini di accertamento in presenza di reati tributari.

  • art. 1, commi 130-132, L. 208/2015

    Le modifiche al raddoppio dei termini non incidono sugli avvisi già notificati per annualità pregresse, per effetto della disciplina transitoria.

  • art. 2 d.lgs. 128/2015

    Richiamato come disposizione transitoria che fa salvi gli effetti degli avvisi già notificati.

  • artt. 167 e ss. Direttiva 2006/112/CE

    Invocati dalla ricorrente sull'onere della prova in materia IVA, ma ritenuti non dirimenti rispetto al principio secondo cui l'amministrazione può provare la consapevolezza della frode anche per presunzioni.

  • art. 19 d.P.R. 600/1973

    Richiamato dalla ricorrente nell'ambito della critica alla ripartizione dell'onere probatorio.

  • artt. 2 e 20 d.lgs. 74/2000

    Richiamati per contestare la rilevanza penale dei fatti e il raddoppio dei termini.

  • art. 654 c.p.p.

    Il decreto di archiviazione non produce giudicato nel processo tributario e non impedisce una diversa valutazione del fatto.

  • artt. 24, 32 e 58 d.lgs. 546/1992

    Richiamati nel motivo relativo al rapporto tra processo penale e processo tributario.

  • art. 7, comma 4, d.lgs. 472/1997

    Invocato per sostenere la sproporzione delle sanzioni, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità.

Massime di principio

  • In materia di IVA, quando l'Amministrazione contesta operazioni soggettivamente inesistenti, deve provare sia la fittizietà del fornitore sia la consapevolezza, o conoscibilità con l'ordinaria diligenza, della frode da parte del cessionario; una volta assolto tale onere, grava sul contribuente la prova di avere adottato la massima diligenza esigibile per non partecipare all'illecito.
  • La regolarità formale della contabilità e dei pagamenti, così come l'assenza di un vantaggio economico immediato, non sono di per sé sufficienti a vincere la prova presuntiva dell'Ufficio circa la partecipazione consapevole alla frode.
  • Il raddoppio dei termini di accertamento opera, nei periodi d'imposta disciplinati ratione temporis, quando sussistano seri indizi di reato tali da far sorgere l'obbligo di denuncia penale; le sopravvenute modifiche legislative non incidono sugli avvisi già notificati se la disciplina transitoria fa salvi i relativi effetti.
  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di omessa pronuncia riguarda la mancata decisione su una domanda o eccezione, non la mancata confutazione di singole circostanze fattuali; la motivazione è apparente solo quando non consente di percepire il fondamento logico della decisione.
  • Il processo tributario è autonomo rispetto al processo penale: decreti di archiviazione e, più in generale, gli esiti non irrevocabili del procedimento penale non vincolano il giudice tributario, che può valutare autonomamente i medesimi fatti.
  • Le censure che chiedono una diversa lettura del materiale probatorio o una rivalutazione del merito sono inammissibili in cassazione, che non è giudice del fatto.
  • Le doglianze sulle sanzioni devono essere specifiche e autosufficienti, indicando la base normativa, il titolo sanzionatorio e gli elementi concreti della asserita sproporzione; una contestazione apodittica è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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