Cassazione Civile, Ordinanza n. 06114/2024 del 07/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2009, con cui l’Ufficio ha recuperato a tassazione, ai fini IRES, IRAP e IVA, costi ritenuti non inerenti e non documentati. La società contribuente ha impugnato l’atto sostenendo, in sintesi, che: l’accertamento fosse nullo per violazione del contraddittorio endoprocedimentale e dell’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente; la CTP avesse omesso di pronunciarsi sulla dedotta invalidità dell’atto per difetto di valida delega e/o di attribuzioni del funzionario firmatario; dovesse riconoscersi efficacia di giudicato esterno a una precedente decisione tra le stesse parti; l’Ufficio avesse illegittimamente invertito l’onere della prova e comunque non avesse provato l’inesistenza o l’inerenza negativa dei costi; le spese per un immobile, per spese di rappresentanza, per consulenze legali e per altri esborsi fossero invece deducibili/detraibili. La CTR ha accolto l’appello dell’Agenzia e rigettato quello incidentale della società. In Cassazione la società ha articolato sette motivi: omessa pronuncia e violazione degli artt. 112 c.p.c., 42 d.P.R. 600/1973, 56 d.P.R. 633/1972 e giudicato; violazione dell’art. 12, comma 7, Statuto del contribuente per mancato contraddittorio; questione di legittimità costituzionale della norma; omessa pronuncia e falsa applicazione dell’art. 42 sul profilo motivazionale e sull’inversione dell’onere probatorio; violazioni degli artt. 2697 c.c., 43 e 90 TUIR, 19 d.P.R. 633/1972 e omesso esame di fatti decisivi relativi alla deducibilità/detraibilità dei costi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla dedotta omessa pronuncia, alla validità della sottoscrizione dell’avviso e al preteso giudicato esterno, osservando che la CTR aveva correttamente applicato il principio della ragione più liquida e che il difetto di delega non costituiva un capo autonomo effettivamente devoluto; ha inoltre escluso che una sentenza riferita a diverso avviso e diverso periodo d’imposta potesse spiegare efficacia di giudicato nel presente giudizio. Quanto al contraddittorio endoprocedimentale, la Corte ha ribadito che, secondo la giurisprudenza consolidata, l’obbligo generalizzato sussiste per i soli tributi armonizzati e, in ogni caso, richiede la prova di resistenza; nel caso concreto, l’accertamento era stato preceduto da invito e da più incontri con la contribuente, per cui non risultava violato il diritto di difesa. Ha ritenuto assorbita/ superata anche la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 7, alla luce della più recente ordinanza della Corte costituzionale. I motivi sui costi sono stati dichiarati inammissibili perché, sotto l’apparente veste di violazione di legge e omesso esame, miravano in realtà a una rivalutazione del merito e delle prove; la Corte ha confermato i principi per cui, in tema di IVA, il contribuente deve provare esistenza, inerenza e coerenza economica del costo, e, in tema di imposte dirette, l’inerenza va riferita alla sfera dell’attività d’impresa e deve essere dimostrata dal contribuente. Le spese di lite del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
La censura di omessa pronuncia è infondata quando il giudice di merito abbia deciso la causa sulla questione ritenuta assorbente e non abbia omesso di statuire su un capo autonomo effettivamente devoluto.
art. 42, commi 1 e 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
L’avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal capo dell’Ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato; non è richiesta necessariamente la qualifica dirigenziale, ma nel caso concreto il preteso difetto di delega non era autonomamente e specificamente devoluto.
art. 56, comma 1, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiama, per gli avvisi IVA, la disciplina di sottoscrizione prevista per le imposte dirette; la Corte ribadisce che la validità dell’atto dipende dalla sottoscrizione da parte del soggetto legittimato o delegato.
art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
Il contraddittorio endoprocedimentale non è stato ritenuto violato nel caso concreto, perché l’accertamento era stato preceduto da invito alla produzione documentale e da più incontri con la contribuente; per i tributi armonizzati opera l’obbligo generale, ma con prova di resistenza.
art. 24, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario non è ammessa la deduzione di nuovi motivi di illegittimità dell’atto impositivo oltre quelli formulati nel ricorso introduttivo.
art. 32 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La memoria depositata nel giudizio tributario non consente di ampliare liberamente la causa petendi con nuovi motivi di impugnazione dell’atto.
L’onere di provare i fatti costitutivi della deduzione fiscale grava sul contribuente; non ricorre violazione della norma quando il giudice si limiti a valutare che la prova non sia stata offerta in modo adeguato.
art. 43 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla deducibilità dei costi d’impresa; la Corte ribadisce che i costi devono riferirsi all’attività imprenditoriale.
art. 90 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Citate dalla ricorrente in tema di qualificazione dei costi e del bene come patrimonio/strumentale; la Corte non accoglie la censura perché attiene alla rivalutazione del merito.
art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Per la detrazione IVA il contribuente deve dimostrare esistenza e inerenza del costo; la mera contabilizzazione non basta.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
L’accertamento è stato ricondotto a metodo analitico-induttivo con disconoscimento di costi non documentati e non inerenti.
art. 39, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La censura di erronea applicazione è stata ritenuta inammissibile perché mirava a contestare la qualificazione dell’accertamento operata dal giudice di merito.
art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato insieme all’accertamento analitico-induttivo ai fini IVA; la Corte conferma la ripresa fondata su costi non documentati/non inerenti.
Il giudicato opera solo tra le stesse parti e sul medesimo rapporto giuridico; non può estendersi a un diverso avviso relativo a diverso periodo d’imposta.
Richiamato dalla ricorrente in tema di giudicato interno/esterno; la Corte esclude che nel caso vi fosse una statuizione coperta da giudicato sulla specifica ammissibilità della censura.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
La Corte ribadisce che la violazione di legge non può essere usata per sollecitare una nuova valutazione del fatto, e che l’omesso esame riguarda un fatto storico decisivo, non una mera questione o argomentazione.
art. 41, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Il diritto di essere ascoltati prima dell’adozione di un provvedimento lesivo è principio fondamentale del diritto UE, ma la sua portata in materia tributaria resta modulata secondo i tributi armonizzati e la prova di resistenza.
art. 3 Cost.
La questione di legittimità costituzionale prospettata dal contribuente è stata ritenuta superata dalle più recenti pronunce della Corte costituzionale.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla ricorrente per la tutela del diritto di difesa; nel caso concreto la Corte esclude una lesione, valorizzando il contraddittorio già svolto.
art. 53 Cost.
Richiamato in relazione alla capacità contributiva; la censura costituzionale non è stata accolta.
art. 97, comma 2, Cost.
Richiamato sotto il profilo del buon andamento e imparzialità; non emerge violazione idonea a incidere sulla validità dell’atto.
art. 111 Cost.
Evocato in relazione ai principi processuali che consentono la decisione sulla questione più liquida.
art. 117, comma 1, Cost.
Richiamato in relazione agli obblighi derivanti dal diritto UE e dalla CEDU; la Corte non accoglie la questione di legittimità.
Massime di principio
- Nel processo tributario l’oggetto del giudizio è delimitato dai motivi di impugnazione dedotti nel ricorso introduttivo; non è ammissibile introdurre in seguito un nuovo motivo di illegittimità dell’atto impositivo.
- L’omessa pronuncia sussiste solo se il giudice omette di decidere su un capo autonomo della domanda o dell’impugnazione; non ricorre quando il giudice abbia deciso sulla questione assorbente o quando la doglianza sia in realtà una diversa qualificazione del merito.
- L’avviso di accertamento è valido se sottoscritto dal capo dell’Ufficio o da un funzionario della carriera direttiva da lui delegato; non è necessaria, di per sé, la qualifica dirigenziale.
- Il giudicato esterno richiede identità del rapporto giuridico e decisività del punto accertato: una sentenza resa su un diverso avviso e su un diverso periodo d’imposta non vincola il giudizio successivo.
- Il contraddittorio endoprocedimentale in materia tributaria ha portata generale per i tributi armonizzati, ma la sua violazione determina invalidità solo se il contribuente indica in concreto le difese che avrebbe potuto svolgere e supera la prova di resistenza.
- La mera mancanza di un formale invito all’audizione non comporta automaticamente nullità dell’accertamento se il contribuente ha comunque avuto un effettivo confronto procedimentale con l’Ufficio.
- In tema di imposte dirette e IVA, il contribuente che deduce o detrae costi deve provarne esistenza, inerenza e, per l’IVA, anche la coerenza economica; la sola contabilizzazione non è sufficiente.
- Il giudizio di inerenza è qualitativo e riferito alla riconducibilità del costo all’attività d’impresa; resta a carico del contribuente dimostrare la concreta destinazione del costo alla produzione del reddito.
- Le censure di legittimità che mirano a una rivalutazione delle prove o del convincimento del giudice di merito sono inammissibili in cassazione quando siano formulate come violazione di legge o omesso esame di fatti non storici.
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