Cassazione Civile, Ordinanza n. 06102/2024 del 07/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un appalto pubblico per l’ampliamento e la ristrutturazione di una scuola elementare. L’impresa appaltatrice aveva formulato cinque riserve per contestare due sospensioni dei lavori ritenute illegittime e chiedere il risarcimento dei danni e dei maggiori oneri subiti; il Comune aveva a sua volta chiesto danni per ritardi e vizi dell’opera. In arbitrato la domanda dell’impresa era stata accolta solo in parte. Il lodo era stato impugnato dal Comune; la Corte d’appello aveva inizialmente dichiarato inammissibile l’impugnazione, ma questa Corte, con precedente sentenza di cassazione con rinvio, aveva affermato principi sulla tempestività delle riserve negli appalti pubblici, precisando che in caso di sospensione illegittima, se l’illegittimità è rilevabile fin dall’inizio, la riserva va formulata nel verbale di sospensione, nel registro di contabilità o con apposito atto scritto. Nel giudizio di rinvio la Corte d’appello ha dichiarato nulli alcuni capi del lodo per tardività delle riserve e ha confermato solo una parte minima della pretesa dell’impresa. Con il presente ricorso per cassazione l’impresa ha dedotto: 1) violazione dell’art. 830 c.p.c. ante riforma e dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello, dopo aver annullato alcuni capi del lodo, non avrebbe pronunciato nel merito sulle corrispondenti domande dell’impresa; 2) violazione dell’art. 384, comma 2, c.p.c. e delle norme sulla contabilità dei lavori pubblici, assumendo che il giudice del rinvio non avrebbe applicato correttamente i principi dettati dalla precedente sentenza di cassazione e avrebbe trascurato l’assenza di una contabilità ufficiale redatta dalla direzione lavori, nonché l’onere del Comune di provare l’esistenza di una contabilità sussidiaria idonea a far decorrere l’onere di riserva; 3) violazione di ulteriori norme contabili, dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 1227 c.c. e dei principi di correttezza, buona fede e legittimo affidamento, oltre a omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che mancava un Registro di contabilità, che i SAL erano irregolari, che non era stata dedotta nel contraddittorio arbitrale la specifica questione della mancata comunicazione delle riserve con atto scritto, e che la tardività delle riserve era stata causata dal comportamento inadempiente della stazione appaltante e della direzione lavori.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’impresa. Ha ritenuto che la Corte d’appello, in sede di rinvio, avesse effettivamente svolto anche la fase rescissoria, riesaminando il merito delle domande nei limiti consentiti dai principi già fissati dalla precedente sentenza di cassazione. Ha inoltre escluso la violazione del contraddittorio e dell’art. 112 c.p.c., osservando che il giudice di rinvio si era attenuto ai criteri indicati dalla sentenza rescindente e che le censure della ricorrente miravano in realtà a una nuova valutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità. È stata altresì ritenuta inammissibile la doglianza relativa a buona fede e correttezza, perché generica e, comunque, diretta a sollecitare un apprezzamento di fatto. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato per l’impugnazione del lodo arbitrale nel regime anteriore alla riforma; la censura della ricorrente è stata ritenuta infondata/inammissibile perché il giudice di rinvio aveva effettivamente deciso anche nel merito nei limiti fissati dalla cassazione.
Invocato per dedurre ultrapetizione e mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha escluso la violazione perché il giudice di rinvio si è mosso nell’ambito del thema decidendum devoluto.
Il giudice di rinvio deve attenersi ai principi di diritto enunciati dalla Corte di cassazione; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che tale vincolo fosse stato rispettato.
Richiamato nei principi della precedente decisione: è ammissibile l’impugnazione per nullità del lodo quando si deduce inosservanza delle regole di diritto sulla tempestività delle riserve.
art. 54 del R.D. 25 maggio 1895, n. 350
Norma che delimita temporalmente l’iscrizione delle riserve nei lavori pubblici; la tempestività va valutata rispetto a tale termine normativo.
artt. 52 e 53 del R.D. 25 maggio 1895, n. 350
Richiamati per la disciplina del registro di contabilità e della contabilità dei lavori pubblici; la mancanza del registro non elimina automaticamente l’onere di riserva.
artt. 37, 38, 40, 42, 52, 53, 54, 57, 58, 62 e 63 del R.D. 25 maggio 1895, n. 350
Norme sulla contabilità dei lavori pubblici evocate dalla ricorrente; la Corte non ha accolto la censura perché diretta a una rivalutazione dei fatti e perché il giudice di rinvio ha applicato i principi già fissati.
art. 26 del D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063
Norma richiamata in tema di riserve e appalto pubblico; la Corte ne ha ribadito l’operatività nel sistema delineato dai principi sulla tempestività delle riserve.
art. 30 del D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063
Invocato dalla ricorrente per sostenere che non vi fosse obbligo di riserva nel verbale di sospensione; la Corte non ha accolto tale tesi alla luce dei principi già enunciati in rinvio.
Richiamato in relazione al concorso colposo e alla imputazione del ritardo/danno; la censura è stata ritenuta non scrutinabile perché volta a ottenere una nuova valutazione dei fatti.
Richiamati per correttezza e buona fede contrattuale; la Corte ha ritenuto la doglianza generica e comunque riguardante un apprezzamento di fatto.
Norma sul perimetro del ricorso per cassazione; le censure sono state reputate inammissibili perché trasformavano il giudizio di legittimità in un riesame del merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio, il giudice deve attenersi ai principi di diritto fissati dalla sentenza rescindente, ma può e deve riesaminare il merito nei limiti del thema decidendum devoluto; non sussiste violazione dell’art. 384 c.p.c. se il giudice applica correttamente tali principi.
- Negli appalti pubblici, la tempestività delle riserve non dipende soltanto dall’esistenza formale del registro di contabilità: l’onere di riserva persiste quando il pregiudizio è già percepibile e, in caso di sospensione illegittima immediatamente riconoscibile, la riserva deve essere formulata nel verbale di sospensione, nel registro di contabilità oppure, in mancanza, con tempestiva comunicazione scritta all’amministrazione.
- La mancanza del registro di contabilità non comporta di per sé la possibilità di iscrivere le riserve solo a fine lavori o nello stato finale; occorre comunque attivarsi tempestivamente con gli strumenti equivalenti consentiti dalla disciplina dell’appalto pubblico.
- Le censure che, sotto veste di violazione di legge o omesso esame, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti sono inammissibili in sede di legittimità.
- La deduzione di violazioni dei principi di buona fede e correttezza richiede specifica allegazione e, in sede di cassazione, non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del comportamento delle parti, essendo il relativo apprezzamento normalmente riservato al giudice di merito.
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