Cassazione Civile, Ordinanza n. 06110/2024 del 07/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento Irpef per l'anno 2008, emesso con metodo sintetico (redditometro), con cui l'Ufficio aveva rettificato il reddito dichiarato. Il contribuente aveva impugnato l'atto davanti alla CTP, che aveva accolto solo in parte il ricorso riducendo il reddito accertato. In appello la CTR aveva confermato la decisione di primo grado. Nel ricorso per cassazione il contribuente deduceva cinque motivi: (1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla censura relativa al mancato esame, da parte dell'Ufficio, delle ragioni addotte dal contribuente; (2) omesso esame di un fatto decisivo, per mancato effettivo contraddittorio preventivo; (3) violazione dell'art. 38, comma 7, d.P.R. n. 600/1973, per omesso avvio del procedimento di accertamento con adesione prima dell'emissione dell'accertamento sintetico; (4) nullità per omessa pronuncia sulla contestazione relativa all'inclusione, nel redditometro, delle rate di mutuo che il contribuente assumeva contratte per finalità diverse dall'acquisto o ristrutturazione della casa di abitazione; (5) omesso esame del fatto decisivo relativo alla medesima questione delle rate di mutuo. Nel corso del giudizio di legittimità il contribuente depositava istanza di cessazione della materia del contendere, allegando di aver aderito alla definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 193/2016, con pagamento delle somme dovute, e dichiarando altresì rinuncia al ricorso. L'Amministrazione finanziaria comunicava la regolarità della definizione e aderiva alla richiesta di estinzione del giudizio.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il processo per intervenuta cessazione della materia del contendere, rilevando che la lite era stata validamente definita in via agevolata ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 193/2016, con versamento delle somme dovute e riconoscimento della regolarità della definizione da parte dell'Amministrazione. Non ha quindi esaminato nel merito i cinque motivi di ricorso. Ha inoltre precisato che, trattandosi di estinzione e non di rigetto o inammissibilità, non trova applicazione l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, in ragione della mancata costituzione tempestiva dell'Agenzia nel giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma primo, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ.
Sono le norme invocate per veicolare i cinque motivi di ricorso per cassazione, rispettivamente per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi.
È richiamato come parametro del vizio di omessa pronuncia, dedotto dal ricorrente rispetto ad alcune censure non esaminate dalla CTR.
art. 38, comma 7, d.P.R. n. 600 del 1973
È invocato dal ricorrente per sostenere la necessità dell'avvio del procedimento di accertamento con adesione prima dell'emissione dell'accertamento sintetico.
art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, conv. in legge
È la base normativa della definizione agevolata della controversia fiscale, che ha determinato la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude la sua applicazione perché la pronuncia è di estinzione del giudizio e non di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.
art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012
È richiamato come norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Quando la controversia tributaria sia stata validamente definita mediante adesione a una disciplina di definizione agevolata e le parti diano atto della regolarità della procedura e del pagamento, il giudizio di cassazione va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, senza esame dei motivi di ricorso.
- La rinuncia al ricorso e la prova dell'avvenuto versamento delle somme dovute, unitamente al riscontro dell'Amministrazione sulla regolarità della definizione, sono elementi idonei a fondare la declaratoria di estinzione del processo.
- La disciplina sull'ulteriore contributo unificato ha natura eccezionale e sanzionatoria e non si applica quando il processo si estingue per cessazione della materia del contendere, poiché la norma presuppone il rigetto, l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'impugnazione.
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