Cassazione Civile, Ordinanza n. 06108/2024 del 07/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2010, poi parzialmente annullato in autotutela, deducendo in primo grado la nullità dell’atto per sottoscrizione da parte di funzionario privo della qualifica richiesta e l’omesso contraddittorio preventivo; solo con memoria integrativa aveva anche contestato il difetto di delega di firma del sottoscrittore. La CTP aveva rigettato il ricorso, mentre la CTR aveva accolto l’appello ritenendo ammissibile e fondata la censura sulla delega, poiché non documentata dall’Ufficio. L’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. e degli artt. 18 e 24 del d.lgs. n. 546/1992: secondo la ricorrente, la questione del difetto di delega era stata introdotta solo con memoria integrativa e non con il ricorso introduttivo, con conseguente inammissibilità della nuova censura, non essendo consentita l’eterointegrazione del ricorso al di fuori dei ristretti limiti dei motivi aggiunti previsti dall’art. 24 del d.lgs. n. 546/1992.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell’Agenzia. Ha affermato che nel processo tributario la nullità dell’avviso di accertamento non è rilevabile d’ufficio e che una doglianza non proposta nel ricorso introduttivo non può essere introdotta successivamente, neppure tramite memoria integrativa, salvo le limitate ipotesi di motivi aggiunti consentite dall’art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, legate alla produzione di documenti non conosciuti. Ha quindi censurato la CTR per avere annullato l’avviso sulla base del difetto di delega, questione introdotta tardivamente e perciò preclusa anche in appello. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È stato evocato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione di norme processuali da parte del giudice di appello.
art. 99 c.p.c.
Richiamato insieme all’art. 112 c.p.c. per sostenere che la CTR avrebbe deciso su una questione non ritualmente introdotta.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per censurare la decisione ultra/extra petita rispetto ai motivi tempestivamente proposti.
art. 18 del d.lgs. n. 546/1992
Richiamato quale norma sulla struttura e completezza del ricorso introduttivo nel processo tributario.
art. 24 del d.lgs. n. 546/1992
La Corte ne afferma il carattere eccezionale e la stretta interpretazione: consente motivi aggiunti solo in presenza di documenti non conosciuti prodotti dalle altre parti o per ordine della commissione, e non permette di introdurre nuovi motivi fondati su fatti o circostanze già conoscibili.
art. 57 del d.lgs. n. 546/1992
Richiamato per affermare la preclusione in appello di questioni nuove non trattate in primo grado e non rilevabili d’ufficio.
art. 14 disp. prel. c.c.
Utilizzato per qualificare come di stretta interpretazione la disciplina eccezionale dei motivi aggiunti.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il thema decidendum è delimitato dai motivi di impugnazione esposti nel ricorso introduttivo; le censure nuove non possono essere introdotte successivamente se non nei casi tipizzati dalla legge.
- La nullità dell’avviso di accertamento non è rilevabile d’ufficio e, se non dedotta tempestivamente nel primo grado, è preclusa nelle fasi successive del giudizio.
- L’istituto dei motivi aggiunti ex art. 24, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 ha natura eccezionale e va interpretato restrittivamente: opera solo quando emergano nuovi profili da documenti non conosciuti prodotti in giudizio.
- Il comportamento difensivo dell’Amministrazione nel merito non sana la tardiva proposizione di eccezioni o motivi di illegittimità dell’atto impositivo, se la preclusione processuale è già maturata.
- In appello non possono essere introdotte questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nel giudizio di primo grado e non rilevabili d’ufficio.
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