Cassazione Civile, Ordinanza n. 06112/2024 del 07/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agenzia fiscale)
La controversia
La controversia trae origine da un accertamento sintetico ex art. 38 del d.P.R. n. 600/1973 con cui l'Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione maggior IRPEF per l'anno d'imposta 2008. Il contribuente aveva impugnato l'atto; la CTP respingeva il ricorso e la CTR confermava. In cassazione il contribuente proponeva ricorso affidato a un solo motivo, mentre l'Agenzia resisteva con controricorso. Nel corso del giudizio di legittimità il ricorrente depositava atto di rinuncia, dichiarando di aver presentato istanza di definizione agevolata; la controparte non svolgeva deduzioni ma la domanda di definizione non risultava prodotta agli atti.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'espressa rinuncia al ricorso, qualificandola come causa estintiva del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione e ha compensato le spese, valorizzando il fatto che l'estinzione dipendeva da motivi sopravvenuti e che la controricorrente non aveva formulato osservazioni. La Corte ha inoltre escluso i presupposti per porre a carico del ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
richiamato come base dell'accertamento sintetico da cui è nata la controversia tributaria.
l'espressa rinuncia al ricorso è stata ritenuta idonea a determinare l'estinzione del giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
non ricorrevano i presupposti per l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, trattandosi di definizione conseguente a fatti sopravvenuti.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
citato quale disposizione che ha introdotto il testo vigente dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- L'espressa rinuncia al ricorso in cassazione integra una causa di estinzione del giudizio, anche quando sia prospettata dal rinunciante l'avvenuta presentazione di una domanda di definizione agevolata.
- Quando l'estinzione del giudizio deriva da eventi sopravvenuti rispetto alla proposizione del ricorso, il giudice può compensare le spese di lite.
- La declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia sopravvenuta esclude, in questa fattispecie, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto o l'inammissibilità del ricorso.
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