Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 06112/2024 del 07/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (agenzia fiscale)

La controversia

La controversia trae origine da un accertamento sintetico ex art. 38 del d.P.R. n. 600/1973 con cui l'Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione maggior IRPEF per l'anno d'imposta 2008. Il contribuente aveva impugnato l'atto; la CTP respingeva il ricorso e la CTR confermava. In cassazione il contribuente proponeva ricorso affidato a un solo motivo, mentre l'Agenzia resisteva con controricorso. Nel corso del giudizio di legittimità il ricorrente depositava atto di rinuncia, dichiarando di aver presentato istanza di definizione agevolata; la controparte non svolgeva deduzioni ma la domanda di definizione non risultava prodotta agli atti.

La decisione

La Corte ha preso atto dell'espressa rinuncia al ricorso, qualificandola come causa estintiva del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione e ha compensato le spese, valorizzando il fatto che l'estinzione dipendeva da motivi sopravvenuti e che la controricorrente non aveva formulato osservazioni. La Corte ha inoltre escluso i presupposti per porre a carico del ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato come base dell'accertamento sintetico da cui è nata la controversia tributaria.

  • art. 391 c.p.c.

    l'espressa rinuncia al ricorso è stata ritenuta idonea a determinare l'estinzione del giudizio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    non ricorrevano i presupposti per l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, trattandosi di definizione conseguente a fatti sopravvenuti.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    citato quale disposizione che ha introdotto il testo vigente dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • L'espressa rinuncia al ricorso in cassazione integra una causa di estinzione del giudizio, anche quando sia prospettata dal rinunciante l'avvenuta presentazione di una domanda di definizione agevolata.
  • Quando l'estinzione del giudizio deriva da eventi sopravvenuti rispetto alla proposizione del ricorso, il giudice può compensare le spese di lite.
  • La declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia sopravvenuta esclude, in questa fattispecie, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto o l'inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.