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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06103/2024 del 07/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditori)

La controversia

La controversia origina da una procedura fallimentare: la Corte d'appello aveva revocato il fallimento di una società in liquidazione, ritenendo che, alla luce di fatti sopravvenuti, non emergessero più i presupposti dell'insolvenza. Successivamente la Cassazione, con ordinanza del 2022, aveva cassato con rinvio tale decisione accogliendo il ricorso di due società creditrici, ravvisando una lesione del contraddittorio perché nel rito cartolare erano stati prodotti nuovi documenti senza consentire alle controparti un'effettiva controdeduzione. La società già fallita proponeva quindi revocazione contro l'ordinanza di cassazione, deducendo errore di fatto: lamentava che la Corte non avesse esaminato una memoria in cui era stata eccepita la nullità della procura estera di una delle ricorrenti, per difetto di traduzione e per irregolarità dell'autentica notarile; sosteneva inoltre che la successiva produzione della traduzione giurata non avesse sanato la nullità della procura. La difesa della resistente rilevava però che il ricorso per cassazione era stato proposto anche da un'altra società la cui procura era indiscutibilmente valida, con conseguente carenza di interesse della società ricorrente a far valere il vizio relativo alla sola procura di una co-ricorrente. La ricorrente insisteva, dunque, per la revocazione dell'ordinanza cassatoria nella parte in cui aveva accolto il ricorso delle società creditrici.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto, da un lato, che la ricorrente fosse priva di interesse ex art. 100 c.p.c., perché anche eliminando l'efficacia del ricorso della società la cui procura era contestata, restava ferma la posizione dell'altra ricorrente e l'eventuale fallimento confermato in rinvio avrebbe comunque prodotto effetti utili anche nei suoi confronti. Dall'altro lato, ha escluso la configurabilità dell'errore revocatorio: l'omesso esame di una memoria ex art. 380-bis c.p.c. integra errore di fatto solo se la parte dimostra che quel mancato esame sia stato decisivo per una decisione diversa, mentre nel caso concreto le memorie erano state considerate e l'eccezione sulla procura era stata implicitamente superata dalla decisione di merito. La Corte ha quindi confermato l'inammissibilità della revocazione e condannato la ricorrente alle spese, dando anche atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    l'interesse ad agire deve essere concreto e attuale; manca quando la parte non ricaverebbe alcuna utilità giuridica dalla rimozione del vizio denunciato.

  • art. 391-bis c.p.c.

    la revocazione delle pronunce della Cassazione per errore di fatto è ammessa solo in presenza di un errore percettivo decisivo, non quando la questione sia stata implicitamente esaminata o superata dalla decisione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    l'omesso esame di una memoria può rilevare come errore di fatto solo se si dimostra anche la sua decisività e l'esistenza di un'insanabile incongruenza nella decisione.

  • art. 372 c.p.c.

    la produzione documentale successiva è richiamata come mezzo per sanare, sul piano documentale, la precedente carenza della traduzione della procura estera.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    ricorrono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di revocazione avverso una pronuncia della Cassazione, l'omesso esame di una memoria difensiva non basta di per sé a integrare errore di fatto: occorre che il ricorrente dimostri la decisività del contenuto trascurato rispetto a una soluzione diversa della causa.
  • L'errore revocatorio non sussiste quando la questione dedotta in memoria risulti comunque implicitamente esaminata o superata dalla decisione impugnata, anche se non affrontata con motivazione espressa.
  • La parte che impugna per revocazione una decisione deve avere un interesse concreto e attuale alla rimozione dell'errore denunciato; se l'eliminazione del vizio non modifica in modo utile la propria posizione processuale o sostanziale, il ricorso è inammissibile.
  • In materia fallimentare, la presenza di più ricorrenti con autonome posizioni processuali può escludere l'interesse a far valere un vizio relativo alla sola procura di uno di essi, quando l'effetto utile della decisione resterebbe comunque prodotto dagli altri ricorrenti.
  • La declaratoria di fallimento ha efficacia dichiarativa erga omnes; pertanto, l'eventuale accoglimento o rigetto del ricorso riferito a uno solo dei creditori può non incidere sulla complessiva utilità della pronuncia per il debitore fallito, se un altro creditore resta legittimato a sostenere la stessa iniziativa concorsuale.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeRevocazioneSpese di lite
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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