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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33940/2024 del 22/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia riguarda la contribuzione previdenziale dovuta da un architetto alla Gestione separata INPS per l'anno 2008, a seguito di iscrizione d'ufficio disposta dall'Istituto. Il Tribunale aveva ritenuto prescritto il credito, mentre la Corte d'appello aveva accolto l'appello dell'INPS, ritenendo che: 1) l'obbligo contributivo fosse già stato affermato in un precedente giudizio relativo all'anno 2005, con conseguente permanenza dell'obbligo per il 2008; 2) la prescrizione fosse sospesa per doloso occultamento del debito, desunto dalla tardiva presentazione della dichiarazione dei redditi e dall'omessa compilazione del quadro RR; 3) fossero legittime anche le sanzioni civili applicate secondo il regime dell'evasione. Il ricorrente ha censurato la sentenza deducendo, in sintesi: violazione del giudicato e della disciplina della Gestione separata; erronea legittimazione dell'avviso di addebito in presenza di un previo contenzioso sull'avviso bonario; insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per un professionista iscritto alla propria Cassa che versi solo il contributo integrativo; erronea esclusione della prescrizione e erronea configurazione del doloso occultamento; omesso esame della tempestiva dichiarazione dei redditi; illegittimità delle sanzioni per difetto di buona fede; e conseguente disciplina delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo, il secondo e il quinto motivo, ha rigettato il terzo e il quarto motivo, e ha accolto il sesto motivo nei limiti indicati, assorbendo il settimo. La sentenza impugnata è stata cassata solo in relazione alle sanzioni civili, con decisione nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c.: per l'anno 2008 non sono dovute sanzioni civili, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 55 del 2024, che ha esteso gli effetti della sentenza n. 104 del 2022 escludendo le sanzioni per il periodo anteriore all'entrata in vigore della norma interpretativa. È stata inoltre disposta la compensazione delle spese dell'intero giudizio per la reciproca soccombenza e per l'alternarsi degli esiti nei vari gradi.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'esistenza o l'assenza di giudicato sul precedente giudizio relativo al 2005; la Corte lo ritiene non decisivo ai fini del primo motivo, dichiarato inammissibile.

  • art. 324 c.p.c.

    Invocato insieme all'art. 2909 c.c. sul tema del giudicato interno; motivo dichiarato inammissibile per difetto di specifico confronto con la decisione precedente.

  • art. 2, commi 25, 26, 27, 29 e 30, L. n. 335/1995

    Normativa base sulla Gestione separata; la Corte ribadisce che i professionisti iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ma tenuti solo al contributo integrativo alla Cassa di categoria, restano obbligati all'iscrizione alla Gestione separata INPS.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per denunciare omessa pronuncia sulla necessità di un provvedimento esecutivo nel giudizio sull'avviso di addebito; motivo dichiarato inammissibile perché non confrontato con la riunione dei giudizi.

  • art. 24 d.lgs. n. 46/1999

    La Corte ritiene che, per l'emissione dell'avviso di addebito, rilevi la decisione giudiziale sull'opposizione all'avviso bonario, ricorrendo nel caso concreto la riunione dei giudizi.

  • art. 30 D.L. n. 78/2010

    Norma richiamata sul procedimento di iscrizione a ruolo e avviso di addebito; non viene applicata in senso favorevole al ricorrente.

  • art. 18, commi 11 e 12, D.L. n. 98/2011

    La Corte richiama la norma di interpretazione autentica sulla Gestione separata e, per le sanzioni, la dichiara incisa dalla successiva pronuncia di illegittimità costituzionale.

  • art. 49 d.P.R. n. 917/1986

    Richiamato dal ricorrente sul presupposto reddituale dell'obbligo contributivo, ma non decisivo nel rigetto del terzo motivo.

  • art. 10 L. n. 6/1981

    Richiamato dal ricorrente in tema di contributi professionali; non accolto.

  • art. 10 d.lgs. n. 241/1997

    Invocato sulla dichiarazione e sui versamenti fiscali; non incide sull'esito, restando infondato il motivo sulla prescrizione.

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato dal ricorrente; non ritenuto risolutivo.

  • art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato dal ricorrente; non ritenuto risolutivo.

  • art. 3, comma 134, lett. b), L. n. 662/1996

    Richiamato dal ricorrente; non decisivo nella valutazione della prescrizione.

  • art. 2935 c.c.

    Richiamato in tema di decorrenza della prescrizione; la Corte osserva che la prescrizione in materia previdenziale decorre dalla scadenza del termine di pagamento.

  • art. 2941, n. 8 c.c.

    La Corte afferma che non esiste automatismo tra omessa compilazione del quadro RR e occultamento doloso, ma nel caso concreto reputa integrata la causa di sospensione per il comportamento complessivo del debitore.

  • art. 3, comma 9, L. n. 335/1995

    Richiamato dal ricorrente nel motivo sulla prescrizione; non conduce all'accoglimento del motivo.

  • art. 116, comma 8, lett. b), L. n. 388/2000

    Richiamato per contestare le sanzioni e invocare la buona fede; sul punto la Corte interviene invece alla luce della giurisprudenza costituzionale sopravvenuta.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato per le spese, ma il relativo motivo è assorbito dall'accoglimento parziale e dalla compensazione disposta dalla Corte.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte decide nel merito, senza rinvio, perché non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, dichiarando non dovute le sanzioni per il 2008.

  • art. 136 Cost.

    Richiamato per gli effetti delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale sull'efficacia della norma dichiarata incostituzionale nei rapporti non esauriti.

  • L. n. 87/1953, art. 30

    Richiamata per gli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale sulla norma censurata.

  • D.C.P.M. 4 giugno 2009

    Usato per individuare lo slittamento del termine di versamento dei contributi relativi al 2008 al 6 luglio 2009.

  • D.C.P.M. 10 giugno 2010

    Richiamato in via giurisprudenziale come esempio di differimento del termine di pagamento rilevante ai fini della decorrenza della prescrizione.

Massime di principio

  • Per i professionisti iscritti ad albi, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS sussiste anche se essi versano alla propria Cassa professionale soltanto il contributo integrativo, quando tale versamento non determini una specifica posizione previdenziale individuale.
  • In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi decorre dalla scadenza del termine per il pagamento, tenendo conto degli eventuali differimenti normativi del termine stesso.
  • La mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi non integra automaticamente il doloso occultamento del debito contributivo: l'eventuale sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8, c.c. richiede una valutazione del giudice di merito sulle concrete modalità del comportamento del debitore.
  • Quando il giudice di merito accerti che il contribuente era già consapevole dell'obbligo contributivo e abbia consapevolmente ritardato la dichiarazione del reddito dovuto, può ritenere integrato il doloso occultamento ai fini della sospensione della prescrizione.
  • Le sanzioni civili per omessa contribuzione alla Gestione separata non sono dovute per il periodo anteriore all'entrata in vigore della norma interpretativa, in presenza della declaratoria di illegittimità costituzionale che ne abbia espunto l'applicazione ai rapporti non esauriti.
  • Nel giudizio di legittimità, i motivi che non si confrontano specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata sono inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della provaGiudicatoNullità

Testo integrale

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