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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33930/2024 del 22/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia riguardava un avviso bonario relativo alla contribuzione previdenziale per l'anno 2009, con iscrizione d'ufficio alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, L. n. 335/1995 nei confronti di un ingegnere libero-professionista. In primo grado il giudice aveva ritenuto sussistente l'obbligo di iscrizione e di contribuzione, ma aveva qualificato le sanzioni civili come dovute secondo il regime dell'omissione e non dell'evasione. La corte d'appello aveva confermato tale impostazione, escludendo che la mancata compilazione del quadro RR potesse integrare occultamento doloso del debito contributivo, poiché fino alla norma di interpretazione autentica del 2011 era dubbio l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per quel tipo di redditi. In cassazione l'ente previdenziale ha dedotto violazione degli artt. 2935 e 2941 c.c., dell'art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995, dell'art. 18 d.lgs. n. 241/1997, dell'art. 17 D.P.R. n. 435/2001 e del DPCM 10.6.2010, sostenendo che la prescrizione del credito contributivo non fosse maturata perché il termine iniziale andava calcolato tenendo conto della proroga al 6.7.2010 del termine di presentazione, sicché la richiesta del 1.7.2015 sarebbe stata tempestiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, da un lato, la carenza di interesse dell'ente a contestare la prescrizione del credito contributivo, poiché nei gradi di merito era già stato riconosciuto l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata con le relative sanzioni; dall'altro, ha osservato che il motivo non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata non sulla prescrizione ma sulla qualificazione delle sanzioni come dovute per omissione e non per evasione, in assenza di dolo, essendo controverso l'obbligo di iscrizione per l'anno 2009. È stata inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente. Nessuna statuizione sulle spese per mancanza di difese scritte dell'intimato.

Norme richiamate

  • art. 2935 c.c.

    Invocato dal ricorrente in tema di decorrenza della prescrizione del credito contributivo; la Corte non entra nel merito della doglianza per inammissibilità del motivo.

  • art. 2941 c.c.

    Richiamato dal ricorrente quale norma sulla sospensione della prescrizione; la censura è dichiarata inammissibile perché non pertinente alla ratio decidendi.

  • art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995

    Norma istitutiva della Gestione separata richiamata per fondare l'obbligo contributivo del professionista.

  • art. 18 d.lgs. n. 241/1997

    Richiamato nel motivo di ricorso in relazione agli adempimenti dichiarativi collegati alla posizione contributiva.

  • art. 17 D.P.R. n. 435/2001

    Richiamato dal ricorrente quale norma sui termini di versamento/presentazione con riflessi sulla decorrenza della prescrizione.

  • DPCM 10 giugno 2010

    Richiamato per la proroga al 6 luglio 2010 del termine rilevante ai fini della tempestività della richiesta contributiva.

  • art. 18, comma 12, D.L. n. 98/2011

    Indicata come norma di interpretazione autentica idonea a chiarire ex post l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, rilevante per escludere il dolo nell'omessa compilazione del quadro RR.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Parametro del vizio dedotto in cassazione per violazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo, ove dovuto, di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato nel collegamento con l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso che non si confronti con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, ma muova da una questione diversa e logicamente non decisiva rispetto alla statuizione censurata.
  • Manca interesse a dolersi della prescrizione del credito quando, nel caso concreto, l'esistenza dell'obbligo contributivo e delle relative conseguenze sanzionatorie è già stata riconosciuta nei gradi di merito e la censura non è idonea a rimuovere tale accertamento.
  • In tema di sanzioni civili previdenziali, la qualificazione come omissione o evasione richiede la verifica della sussistenza del dolo; quando l'obbligo contributivo era oggettivamente dubbio o controverso, non è di regola configurabile l'occultamento doloso del debito per la sola mancata compilazione di un quadro dichiarativo.
  • La decorrenza della prescrizione dei crediti contributivi va valutata alla luce dei termini legali o prorogati per gli adempimenti dichiarativi e di versamento, ma tale questione è irrilevante se il motivo di ricorso non incide sulla reale base decisoria della sentenza.
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La corte d'appello aveva confermato tale impostazione, escludendo che la mancata compilazione del quadro RR potesse integrare occultamento doloso del debito contributivo, poiché fino alla norma di interpretazione autentica del 2011 era dubbio l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per quel tipo di redditi. In cassazione l'ente previdenziale ha dedotto violazione degli artt. 2935 e 2941 c.c., dell'art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995, dell'art. 18 d.lgs. n. 241/1997, dell'art. 17 D.P.R. n. 435/2001 e del DPCM 10.6.2010, sostenendo che la prescrizione del credito contributivo non fosse maturata perché il termine iniziale andava calcolato tenendo conto della proroga al 6.7.2010 del termine di presentazione, sicché la richiesta del 1.7.2015 sarebbe stata tempestiva.", "risultato": "La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. 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Come è indicizzato

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