Cassazione Civile, Ordinanza n. 33945/2024 del 22/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore aveva chiesto la NASpI con domanda amministrativa dell'1 agosto 2016. Il giudice di primo grado aveva respinto la domanda ritenendo che l'interessato, pur essendo presidente del consiglio di amministrazione di una società cooperativa, non avesse comunicato all'INPS, entro 30 giorni, i redditi da lavoro autonomo derivanti da tale incarico. La corte d'appello aveva invece accolto l'impugnazione del lavoratore, ritenendo che la decadenza dalla NASpI operi solo se venga omessa la comunicazione di un'attività lavorativa iniziata ex novo dopo la domanda amministrativa, e non anche per attività già in essere al momento della domanda. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 9, comma 2, 10, comma 1, e 11, lett. b) e c), del d.lgs. n. 22/2015, in relazione all'art. 12 disp. prel. c.c. e all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che il richiedente avrebbe dovuto comunicare entro 30 giorni qualsiasi fonte reddituale incompatibile con il sussidio, ivi compresa la carica di presidente del CDA della cooperativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso dell'INPS e lo ha rigettato. Ha affermato che, in materia di NASpI, l'art. 10, comma 1, d.lgs. n. 22/2015 impone la comunicazione delle attività di lavoro autonomo o di impresa individuale da cui si ricava un reddito, anche se già in essere, ma non consente di estendere per analogia la decadenza prevista dall'art. 11 alle ipotesi non riconducibili a tale previsione. In particolare, l'omessa comunicazione della carica di presidente e componente del consiglio di amministrazione di una società cooperativa non integra, di per sé, la fattispecie decadenziale, poiché tale incarico non è assimilabile a un rapporto di co.co.co. o di lavoro subordinato. La Corte ha inoltre compensato le spese di legittimità per la novità e complessità della questione e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 9, comma 2, d.lgs. n. 22/2015
richiamato dall'INPS quale disposizione del sistema NASpI, ma non risulta oggetto di autonoma interpretazione decisiva nel provvedimento
art. 10, comma 1, d.lgs. n. 22/2015
impone di comunicare all'INPS le attività di lavoro autonomo o di impresa individuale da cui si ricava un reddito, sia se intraprese ex novo sia se già in essere
art. 11, lett. b) e c), d.lgs. n. 22/2015
la decadenza prevista dalla norma non può essere estesa a ipotesi non previste, e non opera per l'omessa comunicazione dell'incarico di presidente/componente del CDA di cooperativa
richiamato per l'interpretazione della disciplina, ma la Corte valorizza soprattutto il divieto di analogia per le norme eccezionali
vieta il ricorso all'analogia per le norme eccezionali, quali quelle che prevedono decadenze
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
consente di dare atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
complesso normativo che disciplina la NASpI e i relativi obblighi di comunicazione e decadenza
richiamato in relazione al contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- In materia di NASpI, l'obbligo di comunicazione all'INPS riguarda le attività di lavoro autonomo o di impresa individuale da cui derivi reddito, e può riguardare anche attività già esistenti alla data della domanda se proseguano con caratteristiche economiche rilevanti.
- La decadenza dalla prestazione non può essere applicata oltre i casi espressamente previsti dalla legge: le norme che prevedono decadenze, essendo eccezionali, non sono suscettibili di interpretazione analogica.
- L'omessa comunicazione di una carica sociale in una cooperativa non integra automaticamente una violazione dell'obbligo informativo rilevante ai fini della decadenza dalla NASpI, quando non sia accertato lo svolgimento di un'attività di lavoro autonomo o di impresa individuale nei termini richiesti dalla norma.
- La qualificazione dell'incarico societario deve essere distinta dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o di lavoro subordinato, poiché l'immedesimazione organica tra persona fisica ed ente esclude, di per sé, tale assimilazione ai fini della disciplina decadenziale.
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