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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33943/2024 del 22/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di addebito emesso dall’INPS per contributi previdenziali dovuti alla Gestione separata ai sensi dell’art. 2, comma 26, L. n. 335/1995, con riferimento agli anni 2007 e 2008 nei confronti di un architetto libero-professionista. Il giudice di primo grado aveva accolto l’opposizione del contribuente, ritenendo insussistente l’obbligo contributivo perché per gli anni in discussione era già stato versato il contributo solidaristico alla cassa professionale. La Corte d’appello aveva invece respinto il gravame dell’INPS, affermando che l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata sussistesse ma che il credito contributivo fosse prescritto. Con il ricorso per cassazione l’INPS ha censurato, limitatamente all’anno 2008, la violazione dell’art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995, dell’art. 18 d.lgs. n. 241/1997, dell’art. 17 d.P.R. n. 435/2001 e del D.P.C.M. 4 giugno 2009, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente individuato il dies a quo della prescrizione senza considerare il differimento del termine di pagamento dei contributi fino al 6 luglio 2009, sicché la richiesta di pagamento ricevuta il 29 giugno 2014 doveva ritenersi tempestiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo dell’INPS. Ha richiamato il principio secondo cui, in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi alla Gestione separata decorre dalla scadenza del termine per il pagamento e che, quindi, rileva anche il differimento normativo di tale termine. Ha osservato che, nel caso concreto, il D.P.C.M. 4 giugno 2009 aveva spostato la scadenza del versamento dei contributi per l’anno 2008 al 6 luglio 2009; di conseguenza, la richiesta di pagamento pervenuta il 2 luglio 2014 risultava tempestiva e il credito non era prescritto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, che dovrà riesaminare il merito della controversia attenendosi ai principi indicati, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995

    istituisce la Gestione separata e disciplina l’obbligo contributivo richiamato dall’INPS nel giudizio

  • art. 18 d.lgs. n. 241/1997

    richiamato quale base normativa sul versamento dei contributi

  • art. 17 d.P.R. n. 435/2001

    richiamato ai fini della disciplina dei termini di versamento

  • D.P.C.M. 4 giugno 2009

    ha differito il termine di pagamento dei contributi per l’anno 2008 al 6 luglio 2009, incidendo sul dies a quo della prescrizione

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    costituisce il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 2, comma 26, L. n. 335/1995

    richiamato come fondamento dell’iscrizione alla Gestione separata

  • Cass. n. 30303/2021

    la prescrizione in materia previdenziale è questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte

  • Cass. n. 10273/2021

    la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dalla scadenza del termine di pagamento e il differimento di tale termine incide sulla decorrenza

Massime di principio

  • In materia di contributi previdenziali dovuti alla Gestione separata, la prescrizione decorre dalla scadenza del termine legale per il pagamento; se tale termine è differito da una fonte normativa, lo slittamento incide anche sul dies a quo della prescrizione.
  • Il giudice, in tema di prescrizione previdenziale, non è vincolato dalle sole allegazioni delle parti, trattandosi di questione di diritto da applicare d’ufficio sulla base dei fatti rilevanti risultanti dagli atti.
  • Ai fini della tempestività dell’azione dell’ente previdenziale, occorre verificare il termine effettivo di scadenza del contributo, tenendo conto di eventuali proroghe generalizzate previste per categorie di contribuenti interessate.
  • Se, applicando il differimento del termine di versamento, la richiesta di pagamento interviene entro il termine quinquennale, il credito contributivo non può essere dichiarato prescritto.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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