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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33863/2024 del 22/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un docente di conservatorio, già selezionato e idoneo in più procedure annuali indette da una fondazione lirico-sinfonica, aveva lavorato per alcuni anni come professore d'orchestra in forza di contratti qualificati come autonomi/collaborazione a tempo determinato. Sosteneva che, avendo superato una selezione e avendo prestato servizio per un triennio consecutivo, avesse maturato il diritto di precedenza nelle assunzioni a termine per esigenze stagionali previsto dall'art. 1 del CCNL del settore, con conseguente diritto a essere reclutato per tutte le produzioni ancora non esaurite, o in subordine al risarcimento del danno e alla tutela per perdita di chance. In cassazione censurava: (i) la ritenuta tardività e inammissibilità delle argomentazioni svolte in appello sulla violazione dei canoni di correttezza e buona fede, sostenendo che si trattasse di mere difese e che l'abuso del diritto fosse rilevabile d'ufficio; (ii) l'interpretazione dell'art. 1 del CCNL, assumendo che il diritto di precedenza dovesse operare anche per i rapporti formalmente autonomi o di collaborazione, in considerazione della prassi seguita dalla fondazione e dell'affidamento ingenerato dal protratto utilizzo della sua prestazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per promiscuità di censure, difetto di specificità e mancata trascrizione degli atti rilevanti, osservando che la domanda di risarcimento per violazione del diritto di precedenza era cosa diversa dalla domanda fondata sulla violazione della buona fede, quest'ultima dedotta solo tardivamente. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte territoriale aveva escluso che l'art. 1 del CCNL si applicasse ai rapporti di lavoro autonomo/collaborazione, rilevando che il testo contrattuale presuppone un rapporto di lavoro subordinato e che, nel caso concreto, i rapporti tra le parti non erano stati allegati come dissimulanti un vero rapporto subordinato. È stato inoltre escluso che l'affidamento potesse far sorgere un diritto di precedenza in mancanza dei presupposti contrattuali, richiamandosi un orientamento sull'abuso del diritto relativo al ritardo nell'esercizio di un diritto, non alla sua nascita.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    richiamato dalla parte ricorrente come subordinata domanda costitutiva, ma non oggetto di accoglimento nel merito

  • art. 1 CCNL dipendenti delle Fondazioni Lirico-Sinfoniche

    interpretato nel senso che il diritto di precedenza nelle assunzioni a termine per esigenze stagionali spetta ai dipendenti assunti nell'ambito di un rapporto subordinato e non è estensibile ai rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per dedurre ultrapetizione/omessa pronuncia, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità e per la diversità tra domanda originaria e deduzione nuova

  • art. 113 c.p.c.

    invocato unitamente ad altre norme processuali nel primo motivo

  • art. 420 c.p.c.

    invocato unitamente ad altre norme processuali nel primo motivo

  • art. 437 c.p.c.

    invocato unitamente ad altre norme processuali nel primo motivo

  • art. 1175 c.c.

    richiamato come canone di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto

  • art. 1366 c.c.

    richiamato sia come criterio interpretativo sia come canone di buona fede

  • art. 1375 c.c.

    richiamato come canone di esecuzione del contratto secondo buona fede

  • art. 2 Cost.

    invocato a sostegno della rilevanza costituzionale dei doveri di solidarietà e buona fede

  • art. 360 c.p.c.

    usato per formulare i motivi di ricorso per violazione di legge e nullità del procedimento/sentenza

  • art. 53 d.lgs. n. 165/2001

    richiamato dal ricorrente per sostenere l'impossibilità di instaurare altri impieghi; la Corte ne trae la conseguenza che non poteva configurarsi un diritto alla successiva assunzione subordinata se tale assunzione sarebbe stata contra ius

  • art. 508, comma 10, d.lgs. n. 297/1994

    richiamato dal ricorrente per sostenere la compatibilità dell'attività professionale esterna con l'insegnamento, ma non ritenuto decisivo ai fini del diritto di precedenza

  • art. 366 c.p.c.

    richiamato per affermare il requisito di specificità e completezza del ricorso, inclusa la necessità di indicare e riprodurre gli atti rilevanti

  • art. 369 c.p.c.

    richiamato in relazione al deposito degli atti su cui il ricorso si fonda

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228

    richiamata quale norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che cumuli censure eterogenee, sostanziali e processuali, senza una chiara riconduzione a uno specifico vizio ex art. 360 c.p.c. e senza i requisiti di tassatività e specificità richiesti dall'art. 366 c.p.c.
  • La deduzione di una questione nuova in appello o in sede di legittimità non può essere surrettiziamente veicolata come mera argomentazione difensiva se essa introduce una diversa causa petendi rispetto a quella originaria.
  • Il diritto di precedenza previsto da un contratto collettivo, quando formulato per i "dipendenti" o per l'"assunzione" a tempo determinato, non è estensibile, in mancanza di chiara previsione, a rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione formalmente diversi dal lavoro subordinato.
  • L'affidamento ingenerato da una prassi applicativa non può da solo far sorgere un diritto sostanziale incompatibile con il dato contrattuale o con l'assetto normativo, potendo al più rilevare come limite all'esercizio abusivo di un diritto già esistente.
  • Il controllo di legittimità sugli atti processuali e sulla qualificazione della domanda richiede che il ricorrente riproduca gli atti essenziali e indichi puntualmente dove le censure si fondano, altrimenti è precluso l'esame diretto degli atti da parte della Corte.

Come è indicizzato

MaterieContratto di agenziaLicenziamentoImpugnazioni
RamiContrattiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

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