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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33882/2024 del 22/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da una pluralità di contratti a termine stipulati tra una lavoratrice e una fondazione teatrale. In primo grado era stata accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con condanna al ripristino del rapporto e al risarcimento del danno. La Corte d'appello, invece, ha accolto l'appello principale della fondazione e quello incidentale della lavoratrice solo in parte, rigettando le domande di conversione del rapporto ma condannando la fondazione al pagamento di un importo risarcitorio, ritenendo legittimi i primi contratti e ravvisando il superamento dei limiti di durata solo in un momento successivo, con conseguente tempestività dell'impugnazione stragiudiziale. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: violazione degli artt. 12 e 14 preleggi e degli artt. 29, comma 3, e 19, comma 1, d.lgs. n. 81/2015; violazione dell'art. 29, comma 3-bis, d.lgs. n. 81/2015; violazione dell'art. 4 T.U.E., della clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a termine, degli artt. 21 e 54 CDFUE e degli artt. 3, 4, 81 e 117 Cost., alla luce della giurisprudenza costituzionale e unionale richiamata. Nella memoria ex art. 378 c.p.c. ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere per intervenuta conciliazione, producendo un accordo nel quale la lavoratrice rinunciava ai diritti e all'azione connessi al ricorso e la fondazione accettava tali rinunce.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso perché ha preso atto della conciliazione intervenuta tra le parti e della rituale rinuncia al ricorso formulata dalla lavoratrice ai sensi dell'art. 390 c.p.c. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c. e, conseguentemente, ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese del giudizio di legittimità, poiché la fondazione era rimasta intimata.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, se ritualmente formulata, determina l'estinzione del processo

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del giudizio di cassazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    L'estinzione del giudizio esime dal pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • artt. 12 e 14 preleggi

    Richiamati nei motivi di ricorso per la censura interpretativa delle norme sul contratto a termine

  • art. 29, comma 3, d.lgs. n. 81/2015

    Richiamato come norma applicabile alla disciplina del rapporto a termine nel settore interessato

  • art. 19, comma 1, d.lgs. n. 81/2015

    Richiamato per la disciplina dei contratti a termine e dei relativi limiti

  • art. 29, comma 3-bis, d.lgs. n. 81/2015

    Richiamato come disposizione specifica per il settore delle attività lirico-sinfoniche

  • art. 4 T.U.E.

    capi 70 e 71 sentenza Sciotto

    Richiamato insieme alla giurisprudenza unionale sulla tutela contro l'abuso di contratti a termine

  • clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE

    Invocata per il principio di non discriminazione e per la tutela contro l'abuso del termine

  • artt. 21 e 54 CDFUE

    Richiamati a sostegno delle censure di contrasto con i principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

  • artt. 3, 4, 81 e 117 Cost.

    Richiamati come parametri costituzionali nella censura del sistema di tutela applicato

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso in cassazione, se accettata dalla controparte e ritualmente formalizzata, determina l'estinzione del giudizio senza necessità di esame dei motivi di impugnazione.
  • Quando il processo si estingue per rinuncia al ricorso, la Corte non provvede sulle spese se la parte intimata non si è costituita.
  • L'estinzione del giudizio per rinuncia esclude l'applicazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
  • In presenza di intervenuta conciliazione che comporti rinuncia espressa alle azioni e ai diritti connessi al ricorso, la Corte prende atto dell'evento processuale e dichiara estinto il giudizio.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiRinvio pregiudiziale

Testo integrale

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