Cassazione Civile, Ordinanza n. 33880/2024 del 22/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da una serie di accordi tra una fondazione orchestrale e la precedente società filarmonica, poi sostituiti da successivi verbali e accordi sindacali, relativi alla formazione degli organici orchestrali, alla graduatoria dei professori d'orchestra e all'istituzione di un Nucleo Stabile. Il ricorrente sosteneva di essere titolare, quale ex socio della precedente società, di un diritto di precedenza nella stipula di contratti di collaborazione autonoma professionale e di un corrispondente diritto al risarcimento del danno per la sua violazione. Con il ricorso per cassazione deduceva, in sintesi: (1) la violazione delle norme sulla novazione e sul contratto a favore di terzo, sostenendo che il verbale del 10.5.2006 non avesse novato il protocollo del 2002 e che il rapporto fosse rimasto vincolante; (2) la violazione del principio di favor prestatoris, assumendo che le sopravvenute clausole avessero illegittimamente peggiorato un diritto di prelazione già acquisito; (3) l'erronea interpretazione degli accordi successivi, anche sotto il profilo di presunte confessioni o ammissioni della fondazione circa la persistente efficacia del protocollo del 2002; (4) la falsa applicazione dei criteri ermeneutici e dell'art. 112 c.p.c., contestando la lettura degli accordi del 2013 e la limitazione del diritto di preferenza ai soli appartenenti al Nucleo Stabile. La fondazione resistette con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutte le censure non colpissero la ratio decidendi della sentenza di appello, la quale aveva escluso che il protocollo del 2002 fosse rimasto in vita dopo il verbale del 10.5.2006, valorizzando l'evoluzione contrattuale successiva e la diversa disciplina introdotta negli accordi del 2013. La Corte ha osservato che il ricorrente introduceva questioni nuove o comunque non trattate nella sentenza impugnata, senza dedurre correttamente un vizio di omessa pronuncia e senza indicare come tali questioni fossero state già dedotte nel merito. Ha inoltre ribadito che in cassazione non è consentita una rivalutazione del merito o una nuova interpretazione degli accordi collettivi e aziendali, quando la motivazione della sentenza impugnata sia congrua e conforme ai canoni ermeneutici. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 1230 c.c.
Richiamato come norma sulla novazione dell'obbligazione; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché reputa le censure inammissibili e, in fatto, volte a una rivalutazione degli accordi.
art. 1321 c.c.
Richiamato in combinazione con le norme sulla novazione e sul contratto, senza una specifica interpretazione autonoma nella decisione.
art. 1411 c.c.
Invocato dal ricorrente per sostenere la tesi del contratto a favore di terzo; la Corte rileva che tale questione non era stata trattata nella sentenza impugnata.
art. 2077, comma 2, c.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di favor prestatoris e prevalenza della disciplina più favorevole; la Corte non ne affronta il merito.
art. 1362 c.c.
Richiamato quale criterio di interpretazione contrattuale; la Corte ritiene che la sentenza impugnata abbia già fatto corretta applicazione dei criteri ermeneutici e che le censure mirino solo a una nuova lettura del testo.
art. 2730 c.c.
Invocato con riferimento a presunte confessioni o ammissioni della fondazione; non trattato nel merito perché la questione è ritenuta nuova o comunque non decisiva rispetto alla motivazione d'appello.
art. 228 c.p.c.
Richiamato insieme alle dedotte ammissioni/confessioni; la Corte non ne sviluppa il contenuto, perché la censura è inammissibile.
art. 112 c.p.c.
La doglianza di omessa pronuncia non è stata correttamente veicolata come vizio autonomo; la Corte afferma che non può essere riqualificata d'ufficio quando il motivo è formalmente proposto ex art. 360 n. 3 c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Utilizzato come parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge; la Corte osserva che le censure, così prospettate, mirano in realtà a una rivalutazione del merito.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiamato quanto alla nullità della sentenza e all'omessa pronuncia; la Corte afferma che il vizio non può essere riqualificato in tale schema se non specificamente dedotto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di esito sfavorevole del ricorso.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Norma che ha introdotto la previsione dell'ulteriore contributo unificato richiamata nel dispositivo.
art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
Parametro formale delle censure di violazione di legge, non idonee però a ottenere una nuova valutazione del fatto o degli accordi.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito introdurre questioni nuove o temi di contestazione non trattati nella sentenza impugnata, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio o di profili già compresi nel dibattito di merito e fondati sugli stessi fatti.
- Quando si deduce una questione giuridica che presuppone accertamenti in fatto e non risulta affrontata dalla sentenza impugnata, il ricorrente deve prospettare specificamente un vizio di omessa pronuncia e indicare dove la questione sia stata dedotta nei gradi di merito.
- La censura che, sotto l'apparenza della violazione di legge, mira in realtà a ottenere una diversa lettura degli accordi e una rivalutazione del materiale fattuale è inammissibile in cassazione se la motivazione della sentenza impugnata è congrua e rispettosa dei canoni ermeneutici.
- Il giudice di legittimità non può sostituire la propria interpretazione a quella del giudice di merito quando quest'ultimo abbia motivato in modo logicamente coerente sulla sostituzione di un accordo precedente con accordi successivi e sull'evoluzione del regolamento contrattuale.
- La riqualificazione del vizio ex art. 112 c.p.c. in nullità della sentenza non può essere effettuata d'ufficio dalla Corte di cassazione se il motivo è stato proposto soltanto come violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c.
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