Cassazione Civile, Ordinanza n. 15594/2023 del 01/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionario riscossione)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento relativo a omesso versamento di Tarsu/Tia per annualità 2010 e 2011, emesso dalla società concessionaria della riscossione per conto di un comune. La contribuente ha impugnato l'atto e in primo grado ha ottenuto solo l'annullamento limitato all'annualità 2010. In appello sono state respinte le doglianze sulla legittimazione processuale della società concessionaria, sulla validità della sottoscrizione dell'atto e sulla decadenza/prescrizione della pretesa. In Cassazione la ricorrente ha articolato quattro motivi: 1) violazione dell'art. 11 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la concessionaria non potesse stare in giudizio a mezzo di avvocato del libero foro e dovesse essere rappresentata internamente; 2) nullità della sentenza e del giudizio per difetto di procura del difensore della controparte; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, per avere la CTR valorizzato la mancanza del visto di esecutività del funzionario comunale; 4) violazione dell'art. 1, comma 161, l. 296/2006, deducendo la prescrizione/decadenza della pretesa e contestando l'applicazione della scissione soggettiva degli effetti della notificazione agli atti amministrativi. La controricorrente ha resistito; il comune è rimasto intimato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché l'art. 11 d.lgs. 546/1992, nel testo applicabile, attribuisce la facoltà di stare in giudizio direttamente o mediante propri uffici ad Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e degli enti locali, ma non ai concessionari privati della riscossione, per i quali valgono le regole ordinarie di rappresentanza e difesa tecnica; inoltre, non è stata ravvisata alcuna nullità per difetto di procura della difesa della resistente. Ha respinto anche il terzo motivo, escludendo l'ultrapetizione, poiché la CTR si è limitata a rispondere alle doglianze effettivamente devolute e l'eventuale motivazione aggiuntiva non ha alterato il decisum. Ha infine rigettato il quarto motivo, qualificando la censura come attinente non alla prescrizione ma alla decadenza del potere impositivo e richiamando il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione: ai fini del rispetto del termine decadenziale rileva la data di spedizione dell'avviso e, nel caso concreto, la spedizione del 28 dicembre 2016 era tempestiva rispetto alle annualità in contestazione. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese in favore della controricorrente e ha dato atto dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 11 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La facoltà di stare in giudizio direttamente o tramite propri uffici è prevista per gli uffici dell'Amministrazione finanziaria, per gli enti locali e per gli uffici giudiziari nei limiti indicati, ma non si estende automaticamente ai concessionari privati della riscossione; per questi ultimi valgono le regole generali sulla rappresentanza processuale e sulla difesa tecnica.
art. 53 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Il quadro normativo sugli affidatari privati della liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi locali non attribuisce loro una legittimazione speciale a stare in giudizio personalmente; conferma quindi l'applicabilità delle ordinarie regole rappresentative.
La memoria depositata ai sensi di tale norma è stata esaminata preliminarmente quanto all'eccezione relativa alla disciplina di stralcio dei debiti, poi ritenuta infondata.
art. 4 d.l. 23 ottobre 2019, n. 118
stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010
La disciplina riguarda soltanto i debiti risultanti da carichi affidati agli agenti della riscossione e già usciti dalla disponibilità dell'ente creditore; non è applicabile se non è certa la data di affidamento del carico al riscossore.
È richiamata in relazione alla conversione del decreto sullo stralcio dei debiti, ma la Corte afferma che la disciplina non è applicabile al caso concreto.
art. 4 d.l. 22 marzo 2021, n. 41
La Corte osserva che tale successiva disciplina non modifica il principio per cui la rilevanza temporale dipende dall'affidamento del carico al concessionario.
art. 1, commi 222, 227, 228, 231, 235 e 236
Viene richiamata come disciplina successiva che rimodula lo stralcio dei carichi affidati e introduce anche un'estinzione non automatica su istanza; la Corte la cita solo per evidenziare che non si applica al caso, sia per ragioni temporali sia perché la pretesa non rientra nei presupposti dedotti.
Il giudice viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato solo se sostituisce d'ufficio un'azione diversa o fonda la decisione su fatti estranei alla materia del contendere; non vi è violazione quando la sentenza si limiti ad aggiungere motivazioni non decisive.
art. 1, comma 161, L. 27 dicembre 2006, n. 296
È richiamato dalla ricorrente per sostenere la decadenza della pretesa; la Corte, però, applica il principio della scissione soggettiva della notificazione e reputa tempestivo l'avviso spedito entro il termine.
art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
È indicato come base normativa della scissione degli effetti della notificazione anche per gli atti tributari.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nei giudizi tributari la facoltà dell'ente di stare in giudizio tramite propri funzionari o uffici è norma eccezionale e non si estende, in via analogica, ai concessionari privati della riscossione, che restano soggetti alle ordinarie regole sulla rappresentanza processuale e sulla difesa tecnica.
- Ai fini della decadenza dal potere impositivo rileva la data in cui l'atto tributario viene spedito o comunque completato ai fini della notifica dall'ente, non la data in cui esso perviene al destinatario, operando anche per gli atti tributari il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione.
- L'eccezione di ultrapetizione non è configurabile quando il giudice d'appello si limiti a svolgere considerazioni aggiuntive su un tema già devoluto dalle parti e la decisione resti ancorata ai motivi effettivamente impugnati.
- Le discipline sopravvenute di stralcio o definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione si applicano solo se risultano integrati i presupposti temporali e oggettivi stabiliti dalla legge, in particolare la previa e certa affidamento del carico al concessionario.
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