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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15520/2023 del 01/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (concessionario)

La controversia

La controversia nasce da una procedura di occupazione d’urgenza e successivo esproprio, disposta per lavori di ampliamento autostradale, che ha interessato immobili di proprietà della società ricorrente. La proprietaria ha contestato in sede di opposizione la quantificazione dell’indennità di esproprio, dell’indennità di occupazione temporanea e di quella di occupazione d’urgenza, ritenendo insufficiente la stima amministrativa depositata dall’espropriante. La Corte d’appello, dopo consulenza tecnica d’ufficio, ha riconosciuto un valore inferiore a quello preteso, valorizzando la presenza di una fascia di rispetto autostradale e di una servitù preesistente, con conseguente inedificabilità di parte delle aree e irrilevanza di alcuni profili invocati dalla proprietaria. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti sedici motivi: si è censurato, tra l’altro, l’omesso esame della circostanza che l’area circostante sarebbe stata un centro abitato, con conseguente riduzione della fascia di rispetto; la conseguente esclusione dell’abusività del fabbricato; la qualificazione delle aree come agricole e non valorizzate secondo gli usi concreti; l’utilizzo, da parte del CTU e del giudice, del vincolo di servitù gravante sul fondo senza specifica allegazione di parte e in asserita violazione del contraddittorio; l’omessa considerazione della diversa estensione della servitù rispetto alla mappa originaria; l’omesso esame della funzione unitaria aziendale del complesso; l’omesso indennizzo per l’arretramento del fondo; la mancata considerazione dei canoni di locazione; la stima separata del terreno rispetto al fabbricato; l’omessa valutazione di alcune risultanze peritali; l’erroneo coefficiente di vetustà; il criterio di calcolo dell’indennità di occupazione d’urgenza; e, infine, la regolazione delle spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi cinque motivi, rilevando che il giudice di merito aveva già valutato i fatti relativi al centro abitato e alla fascia di rispetto, e che il vincolo di servitù poteva essere considerato dal CTU e dal giudice perché risultante da documenti già acquisiti e comunque utilizzabili nell’ambito della consulenza tecnica, senza che ciò integrasse ultra petita o nullità. Ha dichiarato inammissibili i motivi dal sesto al settimo per difetto di specificità e di autosufficienza, non essendo state riportate con precisione le contestazioni formulate in appello; ha ritenuto assorbito l’ottavo; ha dichiarato inammissibili il nono e il decimo perché diretti a sollecitare una rivalutazione di merito; ha respinto l’undicesimo e il dodicesimo perché la Corte territoriale aveva considerato l’utilità locativa e non era consentita una separata valorizzazione dell’area di sedime rispetto al fabbricato; ha escluso il vizio dedotto con il tredicesimo perché la stima del CTU era stata effettivamente esaminata; ha dichiarato inammissibile il quattordicesimo perché mirava a contestare il ragionamento tecnico e non dimostrava l’omessa valutazione dei documenti; ha respinto il quindicesimo perché il calcolo dell’indennità era stato effettuato secondo i criteri normativi richiamati; ha infine respinto il sedicesimo motivo sulla spese, affermando la soccombenza integrale della ricorrente rispetto all’opposizione alla stima. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 22 bis d.P.R. 327/2001

    Rileva per la disciplina dell’occupazione d’urgenza e per il termine di calcolo della relativa indennità, che la Corte ritiene correttamente applicato fino al pagamento dell’indennità di esproprio.

  • art. 37 d.P.R. 327/2001

    Richiamato dalla ricorrente per la determinazione dell’indennità, ma non ritenuto violato nella decisione impugnata.

  • art. 38 d.P.R. 327/2001

    Richiamato dalla ricorrente nel terzo motivo; la Corte ne esclude la violazione nel caso concreto.

  • art. 40 d.P.R. 327/2001

    Richiamato in tema di criteri indennitari; la Corte reputa infondata la censura sulla sua applicazione.

  • art. 49 d.P.R. 327/2001

    Indicato quale base per l’indennità di occupazione temporanea, calcolata fino alla riconsegna delle aree.

  • art. 50 d.P.R. 327/2001

    Richiamato per il criterio di calcolo dell’indennità di occupazione d’urgenza, che la Corte ritiene applicato correttamente.

  • art. 42 Cost.

    Richiamato ripetutamente dalla ricorrente, ma la Corte esclude che la determinazione dell’indennità operata violi il diritto di proprietà o i parametri costituzionali ed europei invocati.

  • art. 2555 c.c.

    Richiamato per escludere che i beni espropriati costituissero un’azienda unitaria ai fini indennitari.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per dedurre ultrapetizione, ma la Corte esclude la nullità perché il vincolo di servitù poteva essere considerato nel giudizio.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro per le censure di violazione di legge; la Corte respinge i motivi perché infondati o diretti a rivalutare il merito.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Usato per le censure di nullità processuale; la Corte esclude la nullità dedotta e rileva, per i motivi specifici, l’assenza di violazioni processuali.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Usato per i motivi di omesso esame di fatti decisivi; la Corte ne limita l’operatività quando la censura tende in realtà a una nuova valutazione del merito o difetta di specificità.

  • art. 366 c.p.c.

    La Corte dichiara inammissibili alcuni motivi per difetto dei requisiti di specificità e autosufficienza richiesti dal ricorso per cassazione.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato per la regolazione delle spese di lite secondo soccombenza, confermata dalla Corte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Applicato per l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 33 d.P.R. 327/2001

    Richiamato dalla ricorrente nel decimo motivo; la censura è dichiarata inammissibile perché attinente a valutazioni di merito.

  • L. 2359/1865, art. 39

    Richiamata dalla Corte come criterio per l’indennizzo del fabbricato e dell’area di sedime, da valutarsi unitariamente.

  • L. 2359/1865, art. 40

    Richiamata nel decimo motivo; la censura è ritenuta infondata/inammissibile nel contesto delle valutazioni tecniche.

  • art. 2697 c.c.

    Evocato indirettamente nel ragionamento sulla necessità che il proprietario dimostri la concreta utilizzabilità intermedia delle aree per ottenere una valorizzazione maggiore.

Massime di principio

  • In materia di indennità di esproprio, le aree assoggettate a fascia di rispetto autostradale devono essere considerate legalmente inedificabili; il vincolo va ponderato nella stima e non consente, di regola, una valorizzazione fondata sulla capacità edificatoria.
  • La valutazione delle utilizzazioni intermedie o alternative di un’area inedificabile è ammessa solo se tali usi sono consentiti dalla normativa vigente e se la loro concreta possibilità è allegata e dimostrata dall’espropriato.
  • Il consulente tecnico d’ufficio, nei limiti dell’incarico e del contraddittorio, può acquisire documenti e dati necessari alla risposta ai quesiti anche oltre le preclusioni istruttorie delle parti, purché non li utilizzi per provare fatti principali rimessi all’onere delle parti.
  • La deduzione di nullità per attività del CTU o per asserita omessa valutazione di documenti richiede specificità, tempestività e indicazione puntuale del fatto processuale e della sua incidenza decisiva; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • Non è consentito in cassazione sollecitare una nuova valutazione del merito delle prove o delle stime peritali sotto la veste del vizio di motivazione o della violazione di legge.
  • L’indennità deve essere determinata con riferimento al valore venale del bene espropriato, ma nell’ipotesi di fabbricato l’area di sedime non si valuta separatamente rispetto alla costruzione quando essa ne costituisca parte integrante.
  • Ai fini della liquidazione delle spese, la parte che ottiene una riduzione dell’indennità rispetto alla stima amministrativa può essere considerata soccombente rispetto all’opposizione proposta, con conseguente applicazione del principio di soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveProprietàContratto preliminareEspropriazione forzata
RamiProcesso civileDiritti realiImmobiliareEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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