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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15490/2023 del 01/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (parte privata / banca)

La controversia

La controversia nasce da una compravendita immobiliare e da un mutuo ipotecario stipulati sulla base di una procura speciale e di documenti d'identità poi risultati falsi o apocrifi. La proprietaria dell'immobile ha chiesto di accertare la falsità della sottoscrizione apposta alla procura, l'annullamento della vendita, la nullità del mutuo e la cancellazione dell'ipoteca; nel corso del giudizio sono state proposte anche domande risarcitorie e chiamate in causa dei notai roganti, dell'istituto di credito, dell'intermediaria e dell'assicuratore. Il notaio ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello che aveva confermato la sua responsabilità professionale, deducendo: 1) violazione del principio di non contestazione e dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che il giudice d'appello aveva erroneamente ritenuto irrilevante la mancata contestazione della sua allegazione circa l'esame, prima del rogito, di carta d'identità, patente e passaporto esibiti dalle parti; 2) vizio motivazionale ex art. 132 c.p.c., per asserita illogicità e contraddittorietà della motivazione in punto di responsabilità professionale e di identificazione personale delle parti; 3) violazione dell'art. 49 della legge notarile e dell'art. 1176 c.c., oltre a omesso esame di fatto decisivo, per avere il giudice di merito ritenuto insufficiente l'identificazione compiuta dal notaio sulla base dei documenti esibiti, della procura speciale e della presenza dei funzionari bancari e dell'intermediaria, senza valorizzare l'istruttoria svolta dalla banca e gli altri elementi presuntivi invocati dal professionista.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del notaio. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il principio di non contestazione non opera rispetto a mere difese del convenuto/terzo chiamato e, comunque, le parti che facevano valere la nullità degli atti non avrebbero potuto contestare la circostanza invocata dal notaio; ha ritenuto infondato il secondo motivo perché la motivazione della Corte d'appello era presente, chiara e non apparente né contraddittoria; ha ritenuto infondato il terzo motivo perché, secondo la giurisprudenza richiamata, il notaio deve conseguire uno stato soggettivo di certezza sull'identità delle parti con diligenza, prudenza e perizia professionale, sulla base di elementi idonei anche presuntivi, e il giudizio di merito aveva correttamente escluso che gli elementi indicati dal ricorrente fossero sufficienti. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto e il notaio è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione riguarda i fatti costitutivi, modificativi o estintivi del diritto azionato, ma non si estende alla mera contestazione di un fatto allegato come difesa.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la violazione del riparto dell'onere probatorio; la Corte non ravvisa violazione, ritenendo corretta la valutazione di merito sull'insufficienza della prova addotta dal notaio.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è censurabile solo nei casi di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; nella specie la motivazione della sentenza d'appello è stata ritenuta esistente, comprensibile e logica.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Il ricorrente ha invocato violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo; la Corte ha escluso entrambe le doglianze.

  • art. 49 l. n. 89 del 1913

    Il notaio deve essere certo dell'identità personale delle parti al momento dell'attestazione; tale certezza può derivare da qualsiasi elemento idoneo, anche presuntivo, purché grave, preciso e concordante, e l'accertamento del rispetto di tale dovere è rimesso al giudice di merito.

  • art. 1176 c.c.

    La responsabilità professionale del notaio va valutata alla luce della diligenza, prudenza e perizia richieste al professionista.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Viene richiamato nel dispositivo per le conseguenze economiche del rigetto del ricorso, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il vizio motivazionale è configurabile solo come anomalia motivazionale radicale, non già come semplice insufficienza o diversa valutazione delle risultanze di fatto.
  • Il principio di non contestazione opera sui fatti costitutivi, modificativi o estintivi della pretesa, ma non si estende automaticamente alle mere difese di parte o del terzo chiamato in causa.
  • Il notaio, nell'autenticare o attestare l'identità delle parti, deve raggiungere una certezza soggettiva fondata su una verifica diligente, prudente e perita; tale certezza può derivare anche da elementi presuntivi, ma questi devono essere gravi, precisi e concordanti.
  • La valutazione circa l'adeguatezza dei controlli identificativi compiuti dal notaio e la sufficienza degli elementi su cui egli abbia fondato la propria certezza è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua e logicamente coerente.
  • La mera presenza di soggetti intervenuti al rogito o l'esistenza di rapporti pregressi con istituti terzi non esonera il notaio dall'obbligo personale di verifica dell'identità delle parti secondo la legge notarile.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleProveImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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