Cassazione Civile, Ordinanza n. 15487/2023 del 01/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
Nel contesto di un procedimento di sfratto per morosità promosso dai locatori contro il conduttore, il conduttore-professionista eccepiva di vantare a sua volta un credito professionale verso i locatori e chiedeva la compensazione con il credito locatizio, oltre a proporre domanda riconvenzionale per la differenza a suo favore. Il tribunale, dopo aver separato la causa relativa al credito professionale da quella locatizia, accertava che il credito professionale era stato ceduto a un terzo istituto di credito e rigettava la domanda del professionista. La corte d'appello confermava, ritenendo che la cessione avesse trasferito la titolarità esclusiva del credito al cessionario e che, pertanto, il cedente fosse privo di legittimazione attiva; riteneva inoltre nuova e inammissibile la deduzione secondo cui la cessione avesse funzione di garanzia e fosse poi venuta meno per sostituzione della garanzia e per estinzione del debito verso la banca. In cassazione il ricorrente articolava quattro motivi: (1)-(2) censurava la mancata dichiarazione di inammissibilità della domanda invece del rigetto e lamentava ultrapetizione/corrispondenza tra chiesto e pronunciato; (3) denunciava violazione delle norme sulla cessione del credito, sostenendo che la cessione fosse solo in garanzia e che tale garanzia fosse stata sostituita; (4) denunciava omesso esame di una nota bancaria attestante l'estinzione dell'obbligazione garantita. I resistenti depositavano controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha chiarito che, nel caso concreto, non si verteva in un problema di legittimazione ad causam ma di titolarità attiva del diritto sostanziale: il ricorrente agiva come titolare del credito, non come sostituto processuale del cessionario, sicché il rigetto della domanda era corretto e non vi era interesse a pretendere una declaratoria di inammissibilità. Ha inoltre escluso la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché i resistenti avevano difeso la domanda eccependo proprio la cessione del credito. Quanto ai motivi sulla cessione in garanzia e sulla pretesa estinzione del debito verso la banca, la Corte li ha dichiarati inammissibili: il primo perché non si confrontava specificamente con la ratio della decisione d'appello, che aveva qualificato come nuova la deduzione della funzione di garanzia, e perché mirava in sostanza a rimettere in discussione il giudizio di fatto; il secondo perché non censurava specificamente la declaratoria di novità e inammissibilità dell'eccezione di estinzione, introdotta solo in appello. È stata anche rilevata l'impossibilità di introdurre nuove censure in memoria ex artt. 378 e 380-bis. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per sostenere la carenza di legitimatio ad causam; la Corte precisa però che nel caso non si discuteva di sostituzione processuale ma di titolarità del diritto sostanziale.
invocato per ultrapetizione e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte esclude la violazione perché la difesa dei resistenti aveva investito proprio la cessione del credito.
norma processuale di legittimità utilizzata per i motivi di violazione di legge.
norma processuale di legittimità utilizzata per il vizio di ultrapetizione.
richiamato per l'omesso esame di un fatto/documento; la Corte lo reputa inammissibile perché la censura non si confronta con la ratio decisoria e mira a rivalutare il fatto.
richiamati dal ricorrente sulla cessione del credito; la Corte non ravvisa una violazione di regola di diritto, ma una censura di merito sulla valutazione della prova e del collegamento con il documento prodotto.
richiamato dal ricorrente in tema di cessione del credito; la Corte non individua alcuna violazione della norma da parte del giudice di merito.
la Corte corregge la motivazione della sentenza d'appello nei limiti consentiti, precisando che il tema è di titolarità del credito e non di legittimazione ad agire.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.
le memorie ex art. 380-bis.1 non possono introdurre nuove censure, ma solo illustrare i motivi già proposti.
le memorie finali in cassazione non possono contenere nuovi motivi o nuove censure.
come per le altre memorie, serve a illustrare e non a innovare i motivi di ricorso.
Massime di principio
- La distinzione tra legittimazione ad agire e titolarità del diritto sostanziale è decisiva: se l'attore agisce in proprio per un diritto che si assume ancora suo, la questione della cessione del credito attiene al merito e può condurre al rigetto della domanda, non alla sua inammissibilità per difetto di legittimazione.
- Non vi è violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando il giudice decide sulla base dell'eccezione difensiva effettivamente svolta dalla controparte, anche se la formula usata in sentenza non coincide esattamente con quella richiesta.
- In sede di legittimità, il motivo formalmente costruito come violazione di legge è inammissibile se, in realtà, mira a contestare la ricostruzione del fatto o la valutazione delle prove svolta dal giudice di merito.
- La deduzione di una nuova causa giustificativa della cessione o della sua cessazione, se proposta per la prima volta in appello, può essere dichiarata nuova e quindi inammissibile; la censura in cassazione deve investire specificamente tale ratio.
- Le memorie depositate nel giudizio di cassazione non possono introdurre nuove doglianze o ampliare i motivi originari, ma solo svilupparli e illustrarli.
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