Cassazione Civile, Ordinanza n. 15499/2023 del 01/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte del contribuente, di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria emessa ai sensi dell'art. 77, comma 2-bis, del d.P.R. n. 602/1973, fondata sul mancato pagamento di più cartelle di pagamento originariamente emesse da Equitalia. In primo grado la Commissione tributaria provinciale aveva ritenuto correttamente notificate solo alcune cartelle, aveva dichiarato inammissibile il ricorso per altre e aveva reputato non provata la notifica delle restanti, accogliendo quindi solo parzialmente l'impugnazione. In appello, però, la Commissione tributaria regionale ha dichiarato inammissibile il gravame dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ritenendo che l'ente fosse privo di legittimazione processuale perché costituito a mezzo di avvocati del libero foro e non tramite l'Avvocatura dello Stato o propri funzionari, sulla base della disciplina dell'art. 11, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 e della normativa istitutiva dell'ente. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione denunciando, con un unico motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 8, d.l. n. 193/2016, conv. in l. n. 225/2016, e dell'art. 11, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato e quello di avvocati del libero foro sono facoltà concorrenti e alternative, secondo quanto stabilito dalla convenzione con l'Avvocatura e dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia. Ha affermato che, per i giudizi dinanzi alle commissioni tributarie, la disciplina applicabile consente all'Agenzia delle Entrate-Riscossione di avvalersi, in via alternativa e senza necessità di ulteriori formalità o delibere specifiche, di avvocati del libero foro quando la controversia rientra tra quelle per le quali la convenzione non riserva il patrocinio all'Avvocatura dello Stato. Nel caso concreto, trattandosi di contenzioso tributario, la costituzione dell'ente a mezzo di difensore del libero foro era ritualmente ammissibile. Di conseguenza la sentenza della CTR, che aveva dichiarato inammissibile l'appello per asserita carenza di legittimazione processuale, è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte in diversa composizione, affinché esamini le ulteriori censure del contribuente avverso gli atti impositivi e provveda anche sulle spese.
Norme richiamate
art. 77, comma 2-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria oggetto di impugnazione deriva dal mancato pagamento di cartelle di pagamento.
art. 1, comma 8, d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. in l. 1° dicembre 2016, n. 225
"L'ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ... fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso ente può altresì avvalersi ... di avvocati del libero foro ... ovvero può avvalersi ed essere rappresentato ... da propri dipendenti delegati"
La norma attribuisce all'ente facoltà alternative di difesa: Avvocatura dello Stato, avvocati del libero foro o dipendenti delegati, secondo la disciplina convenzionale e regolamentare.
art. 43 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611
"L'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa ... di Amministrazioni pubbliche non statali ed Enti ... sempre che ne sia autorizzata da disposizione di legge, di regolamento o di altro provvedimento approvato con Regio decreto"
Il patrocinio erariale opera nei limiti dell'autorizzazione prevista e, quando la convenzione riserva la difesa all'Avvocatura, l'ente può discostarsene solo nei casi e con le forme previste dalla legge.
art. 4 e art. 17 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
Richiamati come parametri per l'affidamento degli incarichi a professionisti esterni, nel rispetto dei principi del codice dei contratti pubblici.
art. 11, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
"L'ufficio ... nonché dell'agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata"
Nel processo tributario l'agente della riscossione può stare in giudizio direttamente o tramite struttura territoriale sovraordinata; la norma è coordinata con la disciplina speciale della difesa dell'ente.
art. 4-novies d.l. 30 aprile 2019, n. 34, conv. in l. 28 giugno 2019, n. 58
Norma di interpretazione autentica: l'art. 43, quarto comma, r.d. n. 1611/1933 si applica solo quando l'Agenzia non intenda avvalersi dell'Avvocatura nei giudizi a questa riservati su base convenzionale, non nei casi di indisponibilità dell'Avvocatura stessa.
Richiamato per il principio di perpetuatio dell'ufficio di difensore nei casi di successione dell'ente.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la legittimazione dell'agente della riscossione a stare in giudizio deve essere valutata alla luce della disciplina speciale che coordina legge istitutiva, convenzione con l'Avvocatura dello Stato e regolamenti interni dell'ente.
- La convenzione tra Agenzia delle Entrate-Riscossione e Avvocatura dello Stato non istituisce un rapporto di regola-ed-eccezione in senso rigido, ma ripartisce i casi tra quelli riservati al patrocinio erariale e quelli affidati ordinariamente al libero foro o ai dipendenti delegati.
- Quando la controversia rientra tra quelle non riservate all'Avvocatura sulla base della convenzione, l'ente può costituirsi a mezzo di avvocato del libero foro senza necessità di una specifica delibera o di ulteriori formalità documentali.
- La mancata produzione in giudizio della convenzione o dei regolamenti interni non determina, di per sé, invalidità della costituzione dell'ente, ove il presupposto normativo del conferimento del mandato sia desumibile dal tipo di controversia e dalla disciplina pubblicamente conoscibile.
- Nelle successioni processuali dell'agente della riscossione, l'estinzione del precedente ente e il subentro del successore non fanno venir meno, per il grado già in corso, la continuità della difesa del procuratore già ritualmente costituito, nei limiti individuati dalla giurisprudenza di legittimità.
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