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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15513/2023 del 01/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 54-bis del d.P.R. n. 633/1972 per il recupero a imponibile di un credito d'imposta maturato in un anno precedente e indicato per la prima volta in una dichiarazione successiva. La società aveva ottenuto in primo grado l'annullamento della cartella, ma l'Agenzia delle entrate propose appello e la Commissione tributaria regionale riformò la decisione. La contribuente sostiene di non aver mai avuto conoscenza dell'appello né del giudizio di secondo grado, perché la notifica dell'atto di appello sarebbe stata effettuata in modo radicalmente irregolare: indirizzo e destinatario non corretti, consegna a un collega del difensore senza identificazione, ricevuta di ritorno contraddittoria tra consegna a persona diversa e deposito del plico, mancanza della raccomandata informativa e incompletezza della cartolina di spedizione. Su tali premesse chiede la rimessione in termini ex art. 327, comma 2, c.p.c. per impugnare tardivamente la sentenza regionale e, nel merito, censura la sentenza per omessa verifica della ritualità della notifica dell'appello e per aver implicitamente ritenuto ammissibile e validamente notificato l'atto, con conseguente nullità del giudizio di appello e della sentenza che ha rigettato il suo ricorso originario. Parallelamente, propone anche ricorso per revocazione avverso la medesima sentenza regionale, deducendo l'errore del giudice nel non avere rilevato la nullità della notifica dell'appello; tale seconda impugnazione viene però dichiarata inammissibile sopravvenuta a seguito dell'accoglimento del ricorso principale.

La decisione

La Corte riunisce i due ricorsi, accoglie quello iscritto al n. 14118/2015, rimette la società in termini per proporre l'impugnazione, cassa la sentenza della Commissione tributaria regionale n. 720/01/2011 e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di II grado del Lazio in diversa composizione per il riesame dell'appello dell'Agenzia delle entrate e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Rileva che la notificazione dell'atto di appello è affetta da una totale contraddittorietà della documentazione, tale da impedire di ritenere provata la conoscenza o conoscibilità dell'impugnazione da parte della contribuente; ciò giustifica la rimessione in termini e determina la nullità degli atti successivi e della sentenza impugnata. Il ricorso per revocazione viene dichiarato inammissibile sopravvenuto. Non viene applicato il contributo unificato aggiuntivo per quest'ultimo ricorso.

Norme richiamate

  • art. 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Norma utilizzata come base per l'emissione della cartella di pagamento oggetto della lite tributaria.

  • art. 327, comma 2, c.p.c.

    Consente la rimessione in termini della parte che non abbia avuto conoscenza effettiva dell'impugnazione, quando la notificazione risulti inesistente o comunque tale da non rendere conoscibile l'atto.

  • artt. 16 e 17 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamati per denunciare irregolarità della notificazione nel processo tributario.

  • artt. 139, 140, 149 e 156 c.p.c.

    Richiamati in relazione alle modalità di notificazione e al principio di raggiungimento dello scopo, ma ritenuti non idonei a sanare la radicale contraddittorietà della notifica esaminata.

  • artt. 7, 8 e 14 L. 20 novembre 1982, n. 890

    La Corte distingue le diverse modalità di notifica postale a mani di terzo e per mancata consegna al domicilio, affermando che sono soggette ad adempimenti differenti e che la loro sovrapposizione nel caso concreto rende la notifica non comprensibile e quindi invalida ai fini della conoscenza dell'atto.

  • art. 101 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente a tutela del contraddittorio e della conoscenza degli atti processuali.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in relazione alla prova della rituale notificazione e della conoscenza dell'atto impugnato.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato nei motivi relativi alle presunzioni sulla conoscenza effettiva dell'atto, che la Corte non reputa utilizzabili per superare la contraddittorietà della notificazione.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per la censura di omessa motivazione della sentenza regionale sulla notificazione del plico raccomandato.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato per la censura di motivazione della decisione tributaria regionale.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    Norma invocata nel ricorso per revocazione, poi dichiarato inammissibile sopravvenuto.

  • art. 6 L. 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno delle garanzie procedimentali del contribuente.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato a tutela del giusto processo e del contraddittorio.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato a tutela del diritto a un processo equo e della conoscenza effettiva degli atti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Escluso dalla Corte per l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per revocazione.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la validità della notificazione dell'atto di appello deve risultare da una documentazione chiara e coerente: una ricevuta di ritorno contraddittoria, che contemporaneamente faccia apparire una consegna a terzo e un deposito per mancata consegna, non consente di ritenere provata la ritualità della notificazione.
  • La distinzione tra notifica eseguita presso il domicilio nelle mani di persona diversa dal destinatario e notifica per mancata consegna con deposito presso l'ufficio postale impone adempimenti differenti; la loro confusione nella documentazione notificatoria rende la notificazione inidonea a fondare la conoscenza legale o anche solo la conoscibilità dell'impugnazione.
  • Quando la parte dimostri di non aver avuto conoscenza dell'impugnazione per irregolarità radicali della notificazione, può essere rimessa in termini ex art. 327, comma 2, c.p.c. per proporre l'impugnazione tardiva.
  • Il giudice d'appello, ove la parte appellata non si sia costituita, deve verificare preliminarmente la regolarità della notificazione dell'appello e, in caso di nullità o inesistenza, ordinare la rinnovazione della notificazione; l'omissione di tale controllo determina la nullità degli atti successivi e della sentenza.
  • La mera possibilità di ricorrere a presunzioni sulla conoscenza dell'atto non supera una notificazione documentalmente contraddittoria e non può sostituire la prova della rituale instaurazione del contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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