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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15486/2023 del 01/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un’opposizione a precetto con cui una società contestava il diritto della controparte di procedere in via esecutiva per il rilascio di beni indicati in una sentenza della sezione specializzata agraria del Tribunale di Napoli. La società deduceva, tra l’altro, che la controparte non fosse proprietaria dei beni e che non fosse stato concluso il contratto in forza del quale era stato intimato il rilascio. Il Tribunale di Napoli dichiarava la propria incompetenza per materia, ritenendo competente la sezione specializzata agraria. Contro tale ordinanza la società proponeva regolamento di competenza dinanzi alla Cassazione, sostenendo la competenza del tribunale ordinario. Inoltre chiedeva dichiararsi l’interruzione del processo per sopravvenuta sospensione del difensore nel termine per proporre il regolamento. La resistente non svolgeva difese in Cassazione. Il ricorso per regolamento era quindi volto a contestare sia la competenza per materia della sezione specializzata agraria, sia la rilevanza processuale della sopravvenuta sospensione del difensore, sia la tempestività del rilievo di incompetenza.

La decisione

La Corte ha rigettato il regolamento di competenza. Ha ritenuto irrilevante, ai fini del giudizio di Cassazione, la sopravvenuta sospensione del difensore che aveva proposto il ricorso, poiché al momento della proposizione il difensore era munito di ius postulandi. Ha anche ritenuto superata la doglianza sulla tardività dell’eccezione di competenza, perché l’incompetenza per materia era stata rilevata d’ufficio dal giudice ai sensi dell’art. 38, comma 3, c.p.c. Nel merito della competenza, ha confermato che, quando l’opposizione all’esecuzione riguarda titoli giudiziali costituiti da pronunce della sezione specializzata agraria che condannano al rilascio di fondi rustici, la competenza spetta alla stessa sezione specializzata agraria. Non è stata pronunciata condanna alle spese, perché la resistente non ha svolto attività difensiva. È stato inoltre dato atto dell’obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 42 c.p.c.

    il regolamento di competenza è il mezzo utilizzato per contestare la pronuncia declinatoria di competenza

  • art. 47 c.p.c.

    il ricorso e gli atti prescritti risultavano depositati nella documentazione cartacea conforme ai requisiti richiesti

  • art. 47, comma 2, c.p.c.

    la notificazione del ricorso alla controparte è stata ritenuta rituale e tempestiva

  • art. 38, comma 3, c.p.c.

    l’incompetenza per materia può essere rilevata d’ufficio dal giudice

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    è il parametro per il contributo unificato cui si aggiunge l’ulteriore importo in caso di rigetto

  • l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    ha introdotto il riferimento al contributo unificato aggiuntivo per i procedimenti iniziati dopo il 30 gennaio 2013

Massime di principio

  • La sospensione sopravvenuta del difensore dopo la proposizione del ricorso non incide sulla validità del giudizio di cassazione se, al momento dell’atto introduttivo, il difensore era munito di ius postulandi.
  • Nel regolamento di competenza, la ritualità della notificazione e il deposito degli atti richiesti dall’art. 47 c.p.c. consentono di superare eccezioni meramente formali sulla procedibilità.
  • L’incompetenza per materia può essere rilevata d’ufficio dal giudice anche se la relativa eccezione di parte sia discussa come tardiva.
  • La competenza sulle opposizioni all’esecuzione aventi ad oggetto titoli giudiziali della sezione specializzata agraria che impongono il rilascio di fondi rustici appartiene alla medesima sezione specializzata agraria.
  • Il rigetto del ricorso per regolamento di competenza comporta l’applicazione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando ne ricorrano i presupposti di legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveCompetenza
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazioneOpposizione all'esecuzione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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