Cassazione Civile, Ordinanza n. 28242/2025 del 24/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'associazione sportiva dilettantistica e i suoi soci amministratori impugnavano sei avvisi di accertamento e un atto di contestazione con cui l'Ufficio aveva negato le agevolazioni fiscali previste per le associazioni sportive dilettantistiche. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, proponevano ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: (1) violazione di varie disposizioni tributarie e civilistiche perché la CTR aveva ritenuto che l'accreditamento presso il CONI non vincolasse l'Agenzia ai fini del riconoscimento dell'ente come associazione sportiva dilettantistica; (2) violazione dell'art. 2697 c.c. per avere la CTR affermato che la contribuente non avesse provato l'effettiva vita associativa e la prevalenza di quest'ultima rispetto ad attività di tipo commerciale; (3) nullità della sentenza per carenza di motivazione ex art. 132 c.p.c. sulla ritenuta inidoneità dei documenti prodotti; (4) nullità per omessa pronuncia su diversi motivi di appello, tra cui profili relativi a IVA, IRPEF dei membri del consiglio direttivo e sanzioni. Nel frattempo l'Agenzia depositava istanza di estinzione per cessazione della materia del contendere per adesione alla definizione agevolata ex art. 6 d.l. 193/2016, e i ricorrenti depositavano formale rinuncia al ricorso, anch'essa collegata alla medesima definizione agevolata e al pagamento delle somme dovute.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dai contribuenti, documentata dall'adesione alla definizione agevolata e dal pagamento delle cartelle correlate agli avvisi impugnati, e ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere. Ha inoltre disposto che le spese del giudizio estinto restassero a carico delle parti che le avevano anticipate, ai sensi dell'art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, e ha escluso il raddoppio del contributo unificato perché la misura non si applica ai casi di estinzione per rinuncia/definizione agevolata, ma solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Norme richiamate
Richiamata dai ricorrenti come disciplina delle agevolazioni fiscali per le associazioni sportive dilettantistiche contestate dall'Ufficio.
Indicata dai ricorrenti tra le norme ritenute violate nella qualificazione fiscale dell'ente.
Richiamata dai ricorrenti a sostegno del regime agevolativo per le associazioni sportive dilettantistiche.
Richiamato dai ricorrenti in tema di trattamento fiscale degli enti associativi.
Richiamati come norme asseritamente violate nell'accertamento e nella disciplina IVA applicata all'ente.
Invocato per censurare la ripartizione dell'onere della prova circa l'effettiva natura associativa dell'ente.
Invocato come parametro della motivazione della sentenza di appello, ritenuta dai ricorrenti apparente o insufficiente.
Richiamato per denunciare l'omessa pronuncia su specifici motivi di appello.
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla pretesa illegittimità del sistema sanzionatorio applicato.
Base normativa della definizione agevolata/rottamazione delle cartelle cui le parti hanno aderito, determinando la rinuncia e l'estinzione del giudizio.
art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
Applicato per porre le spese del giudizio estinto a carico delle parti che le avevano anticipate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Escluso nel caso di specie il suo effetto sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato, non essendo la causa definita da rigetto/inammissibilità/improcedibilità.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro del contributo unificato ordinario cui si collega l'ulteriore importo nei casi previsti.
Massime di principio
- Quando, nel giudizio di cassazione, risulta documentata l'adesione delle parti alla definizione agevolata degli atti impugnati e la parte ricorrente deposita formale rinuncia al ricorso, la Corte può dichiarare l'estinzione del processo e la cessazione della materia del contendere.
- La rinuncia al ricorso, se accompagnata dalla prova dell'avvenuto pagamento delle somme dovute in base alla definizione agevolata, prevale sulla prosecuzione dell'esame dei motivi di ricorso, che restano assorbiti.
- Nel giudizio estinto per rinuncia conseguente a definizione agevolata, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo la disciplina speciale del processo tributario.
- Il raddoppio del contributo unificato ha natura eccezionale e sanzionatoria e non si estende ai casi di estinzione del giudizio, essendo limitato ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
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