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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28242/2025 del 24/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'associazione sportiva dilettantistica e i suoi soci amministratori impugnavano sei avvisi di accertamento e un atto di contestazione con cui l'Ufficio aveva negato le agevolazioni fiscali previste per le associazioni sportive dilettantistiche. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, proponevano ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: (1) violazione di varie disposizioni tributarie e civilistiche perché la CTR aveva ritenuto che l'accreditamento presso il CONI non vincolasse l'Agenzia ai fini del riconoscimento dell'ente come associazione sportiva dilettantistica; (2) violazione dell'art. 2697 c.c. per avere la CTR affermato che la contribuente non avesse provato l'effettiva vita associativa e la prevalenza di quest'ultima rispetto ad attività di tipo commerciale; (3) nullità della sentenza per carenza di motivazione ex art. 132 c.p.c. sulla ritenuta inidoneità dei documenti prodotti; (4) nullità per omessa pronuncia su diversi motivi di appello, tra cui profili relativi a IVA, IRPEF dei membri del consiglio direttivo e sanzioni. Nel frattempo l'Agenzia depositava istanza di estinzione per cessazione della materia del contendere per adesione alla definizione agevolata ex art. 6 d.l. 193/2016, e i ricorrenti depositavano formale rinuncia al ricorso, anch'essa collegata alla medesima definizione agevolata e al pagamento delle somme dovute.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dai contribuenti, documentata dall'adesione alla definizione agevolata e dal pagamento delle cartelle correlate agli avvisi impugnati, e ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere. Ha inoltre disposto che le spese del giudizio estinto restassero a carico delle parti che le avevano anticipate, ai sensi dell'art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, e ha escluso il raddoppio del contributo unificato perché la misura non si applica ai casi di estinzione per rinuncia/definizione agevolata, ma solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

Norme richiamate

  • L. 398/1991

    Richiamata dai ricorrenti come disciplina delle agevolazioni fiscali per le associazioni sportive dilettantistiche contestate dall'Ufficio.

  • art. 7 D.L. 136/2004

    Indicata dai ricorrenti tra le norme ritenute violate nella qualificazione fiscale dell'ente.

  • art. 90 L. 289/2002

    Richiamata dai ricorrenti a sostegno del regime agevolativo per le associazioni sportive dilettantistiche.

  • art. 148 TUIR

    Richiamato dai ricorrenti in tema di trattamento fiscale degli enti associativi.

  • artt. 25 e 74 d.P.R. 633/1972

    Richiamati come norme asseritamente violate nell'accertamento e nella disciplina IVA applicata all'ente.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato per censurare la ripartizione dell'onere della prova circa l'effettiva natura associativa dell'ente.

  • art. 132, comma 4, c.p.c.

    Invocato come parametro della motivazione della sentenza di appello, ritenuta dai ricorrenti apparente o insufficiente.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per denunciare l'omessa pronuncia su specifici motivi di appello.

  • d.lgs. n. 472 del 1997

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla pretesa illegittimità del sistema sanzionatorio applicato.

  • art. 6 d.l. 193/2016

    Base normativa della definizione agevolata/rottamazione delle cartelle cui le parti hanno aderito, determinando la rinuncia e l'estinzione del giudizio.

  • art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546/1992

    Applicato per porre le spese del giudizio estinto a carico delle parti che le avevano anticipate.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Escluso nel caso di specie il suo effetto sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato, non essendo la causa definita da rigetto/inammissibilità/improcedibilità.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato quale parametro del contributo unificato ordinario cui si collega l'ulteriore importo nei casi previsti.

Massime di principio

  • Quando, nel giudizio di cassazione, risulta documentata l'adesione delle parti alla definizione agevolata degli atti impugnati e la parte ricorrente deposita formale rinuncia al ricorso, la Corte può dichiarare l'estinzione del processo e la cessazione della materia del contendere.
  • La rinuncia al ricorso, se accompagnata dalla prova dell'avvenuto pagamento delle somme dovute in base alla definizione agevolata, prevale sulla prosecuzione dell'esame dei motivi di ricorso, che restano assorbiti.
  • Nel giudizio estinto per rinuncia conseguente a definizione agevolata, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo la disciplina speciale del processo tributario.
  • Il raddoppio del contributo unificato ha natura eccezionale e sanzionatoria e non si estende ai casi di estinzione del giudizio, essendo limitato ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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