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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28223/2025 del 24/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

Nel giudizio di revocazione ex art. 98, comma 5, l.fall., il tribunale aveva accolto l’impugnazione proposta dalla curatela fallimentare contro l’ammissione al passivo del credito del ricorrente, riducendo l’importo ammesso in chirografo da € 73.000 a € 71.000, sul rilievo che nella domanda di insinuazione il creditore aveva omesso di indicare un pagamento di € 2.000 ricevuto dalla società fallita. Il tribunale aveva inoltre condannato il creditore soccombente a rifondere le spese di lite, liquidandole in € 4.000 in favore dell’Erario, perché la procedura era ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorrente ha impugnato il decreto con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 91 c.p.c., 130-133 d.P.R. 115/2002, 3 Cost. e 1226 c.c. Sosteneva, da un lato, che le spese dovessero essere liquidate nei limiti del minimo tabellare e ridotte della metà, poiché la controparte era ammessa al patrocinio a spese dello Stato; dall’altro lato, che la somma liquidata fosse comunque sproporzionata rispetto al modesto valore della controversia e alla limitata attività processuale svolta, con conseguente esigenza di compensazione o, almeno, di liquidazione contenuta nei minimi tariffari.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo profilo della censura, richiamando l’orientamento consolidato secondo cui, nel processo civile, quando la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato risulta vittoriosa, il giudice non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 d.P.R. 115/2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore della parte non abbiente ex artt. 82 e 130 del medesimo decreto. È quindi legittima la liquidazione delle spese secondo i criteri ordinari, senza automatica riduzione alla metà. Quanto al secondo profilo, la censura è stata dichiarata inammissibile perché generica e aspecifica: il ricorso non indicava in modo puntuale quali voci tariffarie sarebbero state violate né quali errori specifici avesse commesso il tribunale nella liquidazione. La Corte ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, e non ha statuito sulle spese del giudizio di legittimità perché il fallimento intimato non ha svolto difese.

Norme richiamate

  • art. 98, comma 5, l.fall.

    norma posta a base del ricorso per revocazione dello stato passivo accolto dal tribunale.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato come parametro sulla condanna alle spese della parte soccombente.

  • artt. 82 e 130 d.P.R. n. 115/2002

    indicano la liquidazione dei compensi del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato; non sono parametro necessario per la liquidazione delle spese dovute dal soccombente.

  • art. 133 d.P.R. n. 115/2002

    il giudice civile, in caso di vittoria della parte ammessa al patrocinio, liquida le spese dovute dal soccombente secondo i criteri ordinari; non vi è coincidenza necessaria con quanto dovuto dallo Stato al difensore.

  • art. 3, comma 2, Cost.

    invocato dal ricorrente, ma la censura è stata disattesa alla luce dell’orientamento consolidato e della decisione della Corte costituzionale.

  • art. 1226 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la sproporzione della liquidazione; la doglianza è stata reputata generica.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma sul vizio di violazione di legge utilizzata come base del ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel processo civile, quando la parte vittoriosa è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il giudice può liquidare le spese poste a carico del soccombente secondo i criteri ordinari, senza che sia necessario far coincidere tale importo con quello dovuto dallo Stato al difensore della parte non abbiente.
  • La differenza tra quanto il soccombente deve rifondere e quanto lo Stato versa al difensore della parte ammessa al patrocinio è compatibile con il sistema e non determina, di per sé, violazione del principio di uguaglianza o disapplicazione della disciplina sul patrocinio a spese dello Stato.
  • In tema di spese processuali, il sindacato di legittimità è limitato al controllo del rispetto dei limiti legali e del divieto di porre le spese a carico della parte vittoriosa; la valutazione sulla compensazione e sulla quantificazione entro i limiti tariffari è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito.
  • Una censura sulla liquidazione delle spese è inammissibile se formulata in modo generico: il ricorso per cassazione deve indicare specificamente gli errori del giudice e le singole voci tariffarie asseritamente violate.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
IstitutiOnere della prova

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