Cassazione Civile, Ordinanza n. 28227/2025 del 24/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
L’Amministrazione finanziaria ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado che aveva confermato l’annullamento di un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2010, con cui erano state recuperate maggiori imposte IRES, IRAP e IVA e irrogate sanzioni, ritenendo la società non operativa ai sensi dell’art. 30 della l. n. 724/1994 per mancato superamento del test di operatività nei periodi 2010-2012. La società aveva dedotto di non aver potuto realizzare l’attività programmata, consistente nella edificazione di un complesso edilizio su un terreno di proprietà, perché la variante urbanistica necessaria al cambio di destinazione d’uso era stata impugnata da associazioni ambientaliste, dando luogo a una controversia che aveva impedito l’avvio dei lavori. Con l’unico motivo, l’Agenzia ha denunciato violazione degli artt. 36 d.lgs. n. 546/1992, 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 112 c.p.c., nonché violazione dell’art. 30 l. n. 724/1994, dell’art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 1, comma 3, d.m. n. 259/1998 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo in sostanza che la sentenza d’appello avesse erroneamente ritenuto provata l’oggettiva impossibilità di conseguire ricavi e superare la presunzione di non operatività.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha ribadito che la disciplina delle società non operative di cui all’art. 30 l. n. 724/1994 si fonda su presunzioni legali relative: il mancato superamento del test di operatività fa presumere la non operatività e, correlativamente, un reddito minimo presunto, ma il contribuente può superare tale presunzione offrendo prova contraria dell’impossibilità oggettiva di conseguire il reddito presunto, anche senza previa proposizione dell’interpello disapplicativo. La prova contraria, secondo la Corte, deve riguardare situazioni oggettive valutate in termini economici e con riferimento alle concrete condizioni di mercato; nel caso concreto, la sentenza impugnata aveva correttamente valorizzato la pendenza di una controversia amministrativa che aveva impedito la realizzazione del complesso edilizio programmato, così dando conto dell’oggettiva impossibilità di conseguire i ricavi attesi. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell’Agenzia alle spese e al pagamento della sanzione ex art. 96 c.p.c.; è stato inoltre escluso l’ulteriore contributo unificato a carico dell’Amministrazione dello Stato.
Norme richiamate
Disciplina le società non operative sulla base di un meccanismo presuntivo legato al mancato superamento di un test di operatività; l’imponibile è determinato secondo criteri legali e il contribuente può vincere la presunzione con prova contraria dell’impossibilità oggettiva di conseguire il reddito presunto.
art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973
Richiamato nel motivo di ricorso, ma non svolge un ruolo decisivo nella ratio della decisione, che si incentra sulla disciplina delle società non operative.
art. 1, comma 3, d.m. n. 259/1998
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina di disapplicazione automatica, senza autonoma decisività nella motivazione finale.
La prova contraria dell’oggettiva impossibilità di conseguire i ricavi presunti grava sul contribuente.
Invocato per censurare la motivazione della sentenza, ma la Corte ha escluso il vizio perché la motivazione d’appello era coerente con i principi applicati.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Invocato per denunciare un vizio di motivazione; la Corte ha escluso la carenza assoluta di motivazione.
Richiamato nel motivo, ma la Corte non ha ravvisato ultrapetizione o omissione di pronuncia.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
Norma processuale di riferimento per la formulazione del motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge e nullità della sentenza.
Richiamato per affermare l’obbligo dell’imprenditore di predisporre i mezzi organizzativi idonei alla continuità aziendale e al perseguimento del lucro obiettivo.
art. 41 Cost.
Richiamato a sostegno della libertà di iniziativa economica, letta in coerenza con gli obblighi organizzativi dell’impresa.
Richiamato per la proposta di definizione accelerata e per la disciplina delle conseguenze economiche del ricorso respinto.
Fondamento della condanna al pagamento di una somma in favore della controparte per ricorso respinto in sede accelerata.
Fondamento della condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
L’ulteriore contributo unificato non si applica alle Amministrazioni dello Stato, esentate dal pagamento tramite prenotazione a debito.
Massime di principio
- La disciplina delle società non operative si fonda su presunzioni legali relative: il mancato superamento del test di operatività comporta la presunzione di non operatività e di reddito minimo, ma tale presunzione è superabile con prova contraria.
- La prova contraria del contribuente deve dimostrare, in modo oggettivo e alla luce delle concrete condizioni economiche e di mercato, che il mancato conseguimento dei ricavi o del reddito minimo era impossibile per cause non fittizie.
- L’interpello disapplicativo non costituisce condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria né preclude al contribuente di dedurre in giudizio l’esistenza delle situazioni oggettive che escludono l’applicazione della disciplina antielusiva.
- Quando l’inoperatività dipende dalla mancata realizzazione di un immobile o di un progetto imprenditoriale, è necessario provare che il ritardo o l’impedimento siano dipesi da ragioni estranee alla volontà del contribuente.
- La motivazione del giudice di merito è sufficiente se dà conto, con riferimento ai fatti allegati e documentati, della concreta impossibilità di conseguire i ricavi presunti e della ragione per cui la presunzione fiscale è stata superata.
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