Cassazione Civile, Ordinanza n. 28220/2025 del 24/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia trae origine dalla domanda di rivendica e/o restituzione di tre imbarcazioni, formulate da una società che ne affermava la proprietà e che contestava l'acquisizione dei beni alla massa fallimentare di altra società. Il giudice dell'opposizione allo stato passivo aveva respinto la domanda ritenendo non provata la proprietà in capo alla rivendicante, valorizzando la documentazione prodotta, i rapporti tra le società del medesimo gruppo e la mancanza di atti idonei a dimostrare il trasferimento dei beni. Successivamente, la società rivendicante aveva proposto revocazione avverso tale decisione, deducendo un errore di fatto: secondo la sua prospettazione, il giudice avrebbe omesso di considerare la relazione del curatore che, a suo dire, dimostrava che le aree di rinvenimento delle imbarcazioni non erano nella disponibilità della fallita e dunque avrebbe escluso l'appartenenza dei beni alla massa. Il Tribunale aveva respinto la revocazione, qualificando le censure come contestazione della valutazione delle prove e non come errore percettivo revocatorio. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto, con due motivi, l'omessa applicazione dell'art. 394, n. 5, c.p.c. e la violazione degli artt. 395, n. 4, 115 e 112 c.p.c., sostenendo che il Tribunale avesse mal compreso l'oggetto della revocazione e avesse erroneamente trattato come valutazione probatoria quello che sarebbe stato invece un errore di percezione decisivo, relativo alla relazione del curatore e alla proprietà/non proprietà delle imbarcazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non si confrontassero con la ratio decidendi della sentenza impugnata né con i presupposti dell'errore revocatorio. La Corte ha ribadito che l'errore di fatto revocatorio richiede una svista percettiva, immediatamente rilevabile dagli atti, su un fatto non controverso e decisivo; nel caso concreto, invece, il giudice di merito aveva effettuato una valutazione del materiale probatorio e aveva correttamente ritenuto non provata la proprietà dei beni in capo alla rivendicante. Inoltre, la stessa ricostruzione della ricorrente confermava la non decisività del preteso errore, poiché nella rivendica non occorre provare che i beni siano della massa fallimentare, ma che siano di proprietà del rivendicante. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata difesa dell'intimato. È stato anche dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 394 c.p.c.
Viene richiamato quale parametro della revocazione, ma la Corte osserva che il motivo non ne integra i presupposti perché non denuncia una svista percettiva decisiva.
art. 395 c.p.c.
L'errore revocatorio è configurabile solo come errore di fatto risultante dagli atti, non come critica alla valutazione delle prove.
art. 115 c.p.c.
È evocato dalla ricorrente, ma la Corte non ravvisa alcuna violazione, poiché la decisione impugnata si fonda sulla valutazione del compendio probatorio.
art. 112 c.p.c.
È richiamato nel motivo, ma la Corte non ravvisa ultrapetizione o omissione di pronuncia; la censura mira in realtà a rimettere in discussione il merito probatorio.
art. 360, comma 1, c.p.c.
È il parametro dell'impugnazione per cassazione; la Corte rileva che i motivi non colgono la reale ratio della sentenza impugnata.
art. 103 l.fall.
È richiamato come norma applicata dal giudice di merito nella valutazione della rivendica e dell'opposizione allo stato passivo, in relazione all'onere di provare la proprietà del terzo rivendicante.
art. 621 c.p.c.
È richiamato per escludere la testimonianza in difetto di sufficiente verosimiglianza della proprietà rivendicata.
art. 84 l.fall.
È menzionato nel percorso motivazionale del giudice di merito, unitamente all'art. 103 l.fall., nella disciplina dell'accertamento dei beni acquisiti al fallimento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'errore di fatto idoneo a fondare la revocazione consiste in una svista percettiva o in una falsa percezione dell'esistenza o inesistenza di un fatto risultante dagli atti, non nella valutazione del materiale probatorio né nella ricostruzione giuridica del fatto.
- Perché l'errore revocatorio sia rilevante, il fatto erroneamente percepito deve non essere stato oggetto di controversia, deve emergere con immediatezza dagli atti e deve essere decisivo, cioè tale che, senza di esso, la decisione sarebbe stata diversa.
- Nella domanda di rivendica di beni acquisiti all'attivo fallimentare, il punto decisivo è la prova della proprietà in capo al rivendicante; non è necessario dimostrare in positivo che il bene sia del fallito, essendo sufficiente che manchi la prova della proprietà del terzo.
- Una censura che attacchi solo uno dei requisiti dell'errore revocatorio, senza misurarsi con tutti i presupposti richiesti dalla legge, è inidonea a scalfire la ratio decidendi e può essere dichiarata inammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 24 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28223/2025 del 24/10/2025
- ordinanza_civile · 24 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28225/2025 del 24/10/2025
- ordinanza_civile · 24 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28226/2025 del 24/10/2025
- ordinanza_civile · 24 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28227/2025 del 24/10/2025
- ordinanza_civile · 24 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28228/2025 del 24/10/2025
- ordinanza_civile · 24 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28229/2025 del 24/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →