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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10881/2024 del 23/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha rilevato che la domanda di definizione agevolata riguardava tutte le cartelle presupposte dall’avviso di iscrizione ipotecaria e che risultavano i relativi pagamenti. Ha quindi dichiarato estinto il processo. Non ha provveduto sulle spese, ritenendo che nella disciplina della definizione agevolata non vi sia luogo a regolazione delle spese, e ha escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un avviso di iscrizione ipotecaria emesso in relazione a debiti IRPEF riferiti a più annualità. La CTP aveva rigettato il ricorso e la CTR del Lazio aveva dichiarato inammissibile l’appello. In Cassazione il ricorrente ha proposto otto motivi, investendo: la pretesa violazione delle regole processuali sull’appello e sull’obbligo di motivazione; il divieto di nuove eccezioni in appello; l’asserita illegittimità delle sanzioni; la validità della notificazione delle cartelle e dell’intimazione prodromica; la mancata notifica dell’avviso di mora; la dedotta inesistenza giuridica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria; la nullità per carenza di poteri di firma del dirigente che aveva sottoscritto l’atto. Nel corso del giudizio il contribuente ha però dedotto di aver aderito alla definizione agevolata dei carichi (c.d. rottamazione) ex art. 6 d.l. n. 193/2016, con domanda accolta dall’agente della riscossione, e ha prodotto la documentazione dei pagamenti effettuati, chiedendo la cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando il debitore aderisce alla definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione e risulta il pagamento integrale delle somme dovute, il processo relativo agli atti esecutivi o presupposti deve essere dichiarato estinto, ovvero si deve dichiarare la cessazione della materia del contendere.
  • La domanda di definizione agevolata, se riferita a tutte le cartelle poste a base dell’atto impugnato e accompagnata dai pagamenti, assorbe l’interesse alla decisione sul merito dei motivi di ricorso.
  • Nella definizione agevolata dei carichi non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio pendente, perché il regime speciale assorbe il costo del processo.
  • L’adesione alla definizione agevolata esclude altresì il raddoppio del contributo unificato, non ricorrendo i presupposti per l’applicazione della relativa sanzione processuale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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