Cassazione Civile, Ordinanza n. 10881/2024 del 23/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rilevato che la domanda di definizione agevolata riguardava tutte le cartelle presupposte dall’avviso di iscrizione ipotecaria e che risultavano i relativi pagamenti. Ha quindi dichiarato estinto il processo. Non ha provveduto sulle spese, ritenendo che nella disciplina della definizione agevolata non vi sia luogo a regolazione delle spese, e ha escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un avviso di iscrizione ipotecaria emesso in relazione a debiti IRPEF riferiti a più annualità. La CTP aveva rigettato il ricorso e la CTR del Lazio aveva dichiarato inammissibile l’appello. In Cassazione il ricorrente ha proposto otto motivi, investendo: la pretesa violazione delle regole processuali sull’appello e sull’obbligo di motivazione; il divieto di nuove eccezioni in appello; l’asserita illegittimità delle sanzioni; la validità della notificazione delle cartelle e dell’intimazione prodromica; la mancata notifica dell’avviso di mora; la dedotta inesistenza giuridica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria; la nullità per carenza di poteri di firma del dirigente che aveva sottoscritto l’atto. Nel corso del giudizio il contribuente ha però dedotto di aver aderito alla definizione agevolata dei carichi (c.d. rottamazione) ex art. 6 d.l. n. 193/2016, con domanda accolta dall’agente della riscossione, e ha prodotto la documentazione dei pagamenti effettuati, chiedendo la cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale richiamato per articolare i motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dal ricorrente con riferimento ai requisiti dell’appello nel processo tributario.
Richiamato dal ricorrente per denunciare la pretesa violazione delle regole sull’appello.
Richiamato dal ricorrente in tema di decisione secondo diritto e motivazione.
Richiamato dal ricorrente per il divieto di nuove eccezioni in appello.
art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dal ricorrente per il divieto di nuove eccezioni nel giudizio tributario di appello.
Richiamato dal ricorrente sulla notificazione degli atti.
Richiamato dal ricorrente sulla notificazione degli atti.
Richiamato dal ricorrente sulla nullità della notificazione.
art. 36, comma 2-quater, d.l. n. 248 del 2007, conv. in l. n. 31 del 2008
Richiamato dal ricorrente in tema di notificazioni.
art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato dal ricorrente per la dedotta mancata notifica dell’avviso di mora.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l’inesistenza giuridica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Richiamato dal ricorrente come norma posta a presidio dei diritti del contribuente.
Richiamato dal ricorrente in tema di notificazioni.
Richiamato dal ricorrente con riferimento alle sanzioni.
art. 42, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato dal ricorrente per dedurre il difetto di potere di firma del dirigente.
Richiamato dal ricorrente per contestare la sottoscrizione dell’atto e la sua motivazione.
art. 6 d.l. n. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016
La Corte lo applica nel senso che la presentazione della domanda di definizione agevolata, con impegno a rinunciare al giudizio o comunque con pagamento integrale dei carichi, comporta l’estinzione del processo o la cessazione della materia del contendere.
Richiamato dalla Corte come base per dichiarare l’estinzione del giudizio in presenza della definizione agevolata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude il raddoppio del contributo unificato per effetto dell’adesione alla definizione agevolata.
Massime di principio
- Quando il debitore aderisce alla definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione e risulta il pagamento integrale delle somme dovute, il processo relativo agli atti esecutivi o presupposti deve essere dichiarato estinto, ovvero si deve dichiarare la cessazione della materia del contendere.
- La domanda di definizione agevolata, se riferita a tutte le cartelle poste a base dell’atto impugnato e accompagnata dai pagamenti, assorbe l’interesse alla decisione sul merito dei motivi di ricorso.
- Nella definizione agevolata dei carichi non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio pendente, perché il regime speciale assorbe il costo del processo.
- L’adesione alla definizione agevolata esclude altresì il raddoppio del contributo unificato, non ricorrendo i presupposti per l’applicazione della relativa sanzione processuale.
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