Cassazione Civile, Ordinanza n. 10863/2024 del 23/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento del saldo negativo risultante da un rapporto di conto corrente. In appello il giudice di merito ha riformato la decisione di primo grado e revocato il decreto, ritenendo che la creditrice non avesse fornito prova sufficiente di alcune operazioni annotate in conto, contestate dalla correntista. La Corte d'appello ha valorizzato il fatto che alcune operazioni erano state disconosciute dalla correntista nella fase di merito e ha ritenuto che, non essendo stata provata dalla banca la spedizione degli estratti conto recanti quelle annotazioni, non potesse operare la regola dell'art. 1832 c.c. e restasse non provata la pretesa monitoria. La società creditrice ha quindi proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) nullità della sentenza per avere fondato la decisione su una memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c. non rinvenibile agli atti e, comunque, non contenente il presunto disconoscimento; 2) nullità per vizio motivazionale, per aver posto a base della decisione un documento non prodotto; 3) violazione degli artt. 116 e 183 c.p.c., sostenendo che il disconoscimento nella terza memoria non fosse contestabile e che l'esibizione richiesta sarebbe stata necessaria per provare le movimentazioni; 4) violazione dell'art. 115 c.p.c., perché le contestazioni avversarie sarebbero state mere allegazioni prive di riscontro; 5) violazione dell'art. 2697 c.c., per avere la Corte territoriale invertito l'onere della prova gravando la creditrice senza prova da parte delle controparti; 6) omesso esame di fatti decisivi, deducendo che le contestazioni erano generiche e che l'entità delle movimentazioni e i bonifici della garante rendevano implausibile la contestazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'intero ricorso. Ha osservato, quanto ai primi due motivi, che la sentenza d'appello non si fondava su un documento inesistente negli atti, ma sulla circostanza, risultante dalla comparsa di costituzione in appello della ricorrente, che essa stessa aveva preso atto del disconoscimento delle operazioni. Ha inoltre precisato che, al più, si sarebbe potuto configurare un errore di valutazione della prova, non un travisamento del contenuto oggettivo della stessa. Il terzo motivo è stato ritenuto non pertinente, perché la Corte di merito aveva evidenziato in via preliminare una generale carenza probatoria della domanda, anche per mancata prova dell'invio degli estratti conto e delle singole movimentazioni contestate. Il quarto è stato giudicato come richiesta di rivalutazione del merito probatorio, non consentita in cassazione. Il quinto è stato ritenuto anch'esso non pertinente, poiché il giudice di merito aveva correttamente posto a carico dell'attrice l'onere di provare le operazioni contestate, essendo rimasta indimostrata la spedizione degli estratti conto necessaria per far valere la preclusione di cui all'art. 1832 c.c. Il sesto motivo è stato respinto perché generico e basato su ipotesi non idonee a integrare un omesso esame di un fatto decisivo. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ove dovuto, al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c.
Richiamato in relazione alla memoria di parte che avrebbe contenuto il disconoscimento delle operazioni di conto corrente; la Corte chiarisce che la censura non si confrontava correttamente con il contenuto della decisione di merito.
Richiamato come norma ai sensi della quale erano state disconosciute alcune operazioni annotate in conto.
La Corte ribadisce che la presunzione di approvazione degli estratti conto può operare solo se sia provato l'invio degli estratti al correntista; in difetto, il disconoscimento non resta neutralizzato dalla mancata contestazione formale.
La censura di violazione della norma è stata ritenuta inammissibile perché mirava a una rivalutazione del materiale probatorio riservata al giudice di merito.
La doglianza è stata ritenuta inammissibile in quanto diretta a sollecitare una diversa ponderazione delle risultanze istruttorie.
La Corte afferma che, una volta contestate le operazioni e non provato l'invio degli estratti conto, l'onere di dimostrare la pretesa creditoria resta a carico di chi agisce per il pagamento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione o impugnazione relativo al saldo di conto corrente, chi agisce per il pagamento deve provare compiutamente le operazioni poste a base del credito quando tali operazioni siano state contestate dal correntista.
- La regola di cui all'art. 1832 c.c. sulla stabilizzazione degli estratti conto presuppone la prova dell'invio degli estratti al cliente; senza tale prova, non può farsi derivare dalla mera inerzia del correntista una preclusione opponibile alla contestazione.
- In cassazione non è consentito trasformare in censura di violazione di legge o nullità una mera richiesta di nuova valutazione delle prove effettuata dal giudice di merito.
- Il vizio di travisamento della prova è configurabile solo quando il giudice attribuisca al documento un contenuto oggettivo diverso da quello effettivo, non quando ne valuti diversamente il significato probatorio.
- La deduzione di omesso esame di un fatto decisivo richiede l'indicazione di un fatto storico specifico, decisivo e realmente trascurato, non di congetture o scenari ipotetici.
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