Cassazione Civile, Ordinanza n. 10867/2024 del 23/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (utente servizio idrico)
La controversia
Due utenti del servizio idrico integrato di un comune del levante ligure agirono davanti al giudice di pace chiedendo la restituzione delle somme pagate negli ultimi dieci anni a titolo di quota tariffaria per il servizio di depurazione, sostenendo che nel periodo considerato il servizio non fosse stato effettivamente svolto nel comprensorio di riferimento. Il giudice di pace accolse la domanda e il tribunale, in appello, confermò. Il gestore del servizio idrico propose quindi ricorso per cassazione con sette motivi: denunciò, in sintesi, l’erronea interpretazione della disciplina del servizio idrico integrato e della tariffa di depurazione, sostenendo che il corrispettivo fosse dovuto in base alla titolarità dell’utenza e al principio "chi inquina paga", che la tariffa coprisse i costi d’ambito anche se il singolo impianto non fosse funzionante, che il giudice di merito avesse mal valutato documenti e prove, e che la prescrizione dovesse essere quinquennale e non decennale. Con un ulteriore motivo dedusse la nullità della sentenza d’appello per pubblicazione anticipata rispetto al termine per il deposito degli scritti difensivi. Una società subentrata nel ramo d’azienda del gestore propose ricorso incidentale su sei motivi, ma poi rinunciò al giudizio dopo la pubblicazione di precedenti conformi della Corte.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale del gestore, ritenendo che le censure fossero in parte inammissibili e in parte infondate perché già risolte in precedenti conformi: la quota tariffaria per la depurazione non è dovuta quando il servizio non sia concretamente fruibile o non funzioni per causa non imputabile all’utente; il pagamento, in tali casi, è indebito; grava sul gestore l’onere di provare l’effettiva erogazione del servizio; in caso di subentro nel contratto pendente, l’obbligo restitutorio grava sul soggetto subentrante; la ripetizione è soggetta a prescrizione decennale e non a quella quinquennale delle prestazioni periodiche. È stato inoltre dichiarato inammissibile il motivo sulla nullità della sentenza per difetto di autosufficienza. Quanto al ricorso incidentale della società subentrata, la Corte ne ha dichiarato l’estinzione per rinuncia. Le spese di cassazione sono state compensate tra le due ricorrenti, ma entrambe sono state condannate a rifondere le spese ai controricorrenti, con distrazione al difensore antistatario; è stato anche posto a carico della ricorrente principale l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di documenti; il motivo ex n. 4 è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza.
Invocato dalla ricorrente per sostenere una diversa ricostruzione della disciplina del servizio idrico e della depurazione, ma la censura è stata disattesa alla luce dei precedenti conformi.
Richiamato dalla ricorrente nel tentativo di fondare la debenza della tariffa, senza successo.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la disciplina tariffaria del servizio, ma senza incidere sull’esito.
art. 2 D.M. 30 settembre 2009, n. 102
Invocato nel primo motivo per contestare l’interpretazione dei giudici di merito.
artt. 1175, 1218, 1374, 1375, 1453, 1559 c.c.
Richiamati per sostenere l’obbligo di pagamento della tariffa e la natura sinallagmatica del rapporto, ma la Corte ha ribadito che manca la controprestazione quando il servizio non è erogato.
Richiamato dalla ricorrente; la Corte ha confermato che il pagamento eseguito senza fruizione del servizio è indebito e quindi ripetibile.
artt. 154 e 155 D.lgs. 152/2006
Richiamati per la disciplina della tariffa del servizio idrico integrato e della depurazione; la Corte li interpreta nel senso che la tariffa è esigibile solo se il servizio corrispondente è effettivamente fornito.
Richiamato per il riparto dell’onere della prova: grava sul gestore dimostrare il fatto costitutivo della pretesa tariffaria, cioè l’avvenuta erogazione del servizio.
art. 141, 147, 149, 154 e 155 D.lgs. 152/2006
Citate nel quarto motivo per sostenere un’erronea valutazione delle risultanze processuali e normative, ma senza accoglimento.
art. 4 L.R. Liguria n. 29/2007
Richiamato nel quarto motivo insieme ad altre norme per contestare la decisione di merito.
art. 8-sexies D.L. 30 dicembre 2008, n. 208 conv. in L. 13/2009
Richiamato nel quarto motivo per contestare la valutazione delle emergenze istruttorie e la disciplina tariffaria.
La Corte ha escluso l’applicazione della prescrizione quinquennale per crediti di prestazioni periodiche, affermando che la ripetizione dell’indebito tariffario è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale.
Usato per dichiarare inammissibile il motivo sulla nullità della sentenza per violazione del principio di autosufficienza e specificità del ricorso per cassazione.
Invocato per dedurre la nullità della sentenza d’appello pubblicata prima della scadenza del termine per gli scritti difensivi, motivo ritenuto inammissibile.
Richiamato nei precedenti conformi citati dalla Corte per individuare, in caso di cessione di ramo d’azienda e subentro nel contratto pendente, il soggetto legittimato passivo all’azione di ripetizione dell’indebito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per porre a carico della ricorrente principale l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando la quota tariffaria è corrisposta per un servizio di depurazione non effettivamente erogato o non fruibile per causa non imputabile all’utente, viene meno la controprestazione e il pagamento deve qualificarsi come indebito, con conseguente ripetibilità delle somme.
- Nel contenzioso sulla tariffa idrica di depurazione, il gestore che pretenda il corrispettivo deve allegare e provare il fatto costitutivo della propria pretesa, e cioè l’effettiva erogazione del servizio corrispondente.
- La natura tariffaria, e non tributaria, del pagamento non esclude la ripetizione dell’indebito quando manchi il servizio; in tale ipotesi non opera la disciplina delle prestazioni periodiche di cui all’art. 2948 c.c., ma il termine ordinario decennale.
- In caso di subentro in un contratto ancora pendente a seguito di cessione di ramo d’azienda, l’obbligo restitutorio per somme indebitamente percepite si colloca in capo al soggetto subentrante che abbia richiesto e incassato il pagamento.
- Nel ricorso per cassazione, le doglianze che si fondano su documenti o atti processuali devono rispettare il principio di autosufficienza, con specifica riproduzione del contenuto rilevante e indicazione della loro collocazione negli atti, altrimenti il motivo è inammissibile.
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