Cassazione Civile, Ordinanza n. 10868/2024 del 23/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Nel corso di un’espropriazione immobiliare, il debitore originario aveva proposto un’opposizione concernente una controversia distributiva risolta dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 512 c.p.c. Il Tribunale aveva respinto l’opposizione e, nell’epigrafe della sentenza, aveva indicato l’oggetto della causa come "opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.". Dopo la morte del debitore, gli eredi avevano proposto appello, sostenendo che tale qualificazione, risultante dall’epigrafe, rendesse appellabile la sentenza secondo il principio dell’apparenza. La Corte d’appello ha invece dichiarato inammissibile l’appello, ritenendo che la qualificazione corretta dell’azione fosse quella di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, c.p.c., e che la mera indicazione nell’epigrafe non valesse come qualificazione vincolante. In cassazione gli eredi hanno denunciato violazione degli artt. 323, 339, 360, 512, 598, 616, 617 e 618 c.p.c., oltre agli artt. 24, 111 e 117 Cost. e all’art. 6 CEDU, sostenendo che la Corte territoriale non potesse riqualificare l’opposizione e non potesse quindi dichiarare l’inammissibilità dell’appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, ai fini dell’individuazione del mezzo di impugnazione, rileva il principio dell’apparenza, ma la semplice indicazione dell’oggetto della controversia nell’epigrafe della sentenza non costituisce, di per sé, una qualificazione giuridica idonea a vincolare il giudice dell’impugnazione. Poiché il primo giudice non aveva realmente qualificato la domanda con una motivazione in tal senso, la Corte d’appello poteva e doveva procedere alla corretta qualificazione dell’opposizione, che era da considerarsi opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, c.p.c. Ne è conseguita la conferma dell’inammissibilità dell’appello, essendo per tale tipo di opposizione esperibile il ricorso per cassazione e non l’appello. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, oltre alla segnalazione disciplinare per uno dei difensori dei controricorrenti non abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori.
Norme richiamate
è stata dedotta la violazione di legge quale motivo di ricorso per cassazione.
richiamato dai ricorrenti nel combinato disposto relativo ai mezzi di impugnazione.
richiamato per sostenere l’appellabilità della decisione.
regola la controversia distributiva insorta nel processo esecutivo.
richiamato dai ricorrenti; la Corte esclude che la domanda fosse qualificabile come opposizione all’esecuzione.
la domanda è stata ritenuta opposizione agli atti esecutivi; per tale tipo di opposizione il mezzo di impugnazione non è l’appello ma quello previsto dalla legge.
la statuizione di inammissibilità dell’appello è stata ricondotta alla disciplina dell’opposizione agli atti esecutivi.
richiamato dai ricorrenti nel quadro normativo invocato.
richiamato dai ricorrenti nel quadro normativo invocato.
art. 24 Cost.
invocato dai ricorrenti in relazione al diritto di difesa e al giusto processo.
art. 111 Cost.
invocato dai ricorrenti in relazione al giusto processo e alla prevedibilità della decisione.
art. 117 Cost.
invocato dai ricorrenti in connessione con l’art. 6 CEDU.
art. 6 CEDU
richiamato dai ricorrenti sul giusto processo e sulla prevedibilità della pronuncia.
art. 13 D.P.R. n. 115 del 2002
comma 1-quater; comma 1-bis
è stato disposto il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 36 codice deontologico forense
richiamato incidentalmente per la segnalazione disciplinare del difensore non abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.
Massime di principio
- Ai fini dell’individuazione del mezzo di impugnazione, opera il principio dell’apparenza: conta la qualificazione dell’azione compiuta dal giudice nella decisione, indipendentemente dalla sua esattezza sostanziale.
- La mera indicazione dell’oggetto della controversia nell’epigrafe della sentenza non equivale, di per sé, a una vera qualificazione giuridica della domanda e non vincola il giudice dell’impugnazione.
- Se il primo giudice non ha qualificato in modo esplicito e motivato l’opposizione esecutiva, il giudice dell’impugnazione deve procedere d’ufficio alla qualificazione della domanda per stabilire sia il merito sia l’ammissibilità dell’impugnazione.
- La qualificazione di una controversia come opposizione agli atti esecutivi, e non come opposizione all’esecuzione, incide direttamente sul mezzo di impugnazione esperibile, con conseguente inammissibilità dell’appello quando la legge prevede diverso rimedio.
- Nel processo esecutivo, la contestazione di un’ordinanza che risolve una controversia distributiva ex art. 512 c.p.c. va ricondotta all’opposizione agli atti esecutivi quando non incide sull’an del diritto di procedere ad esecuzione forzata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10863/2024 del 23/04/2024
- ordinanza_civile · 23 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10864/2024 del 23/04/2024
- ordinanza_civile · 23 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10865/2024 del 23/04/2024
- ordinanza_civile · 23 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10867/2024 del 23/04/2024
- ordinanza_civile · 23 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10871/2024 del 23/04/2024
- ordinanza_civile · 23 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10872/2024 del 23/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →