Cassazione Civile, Ordinanza n. 10865/2024 del 23/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministratore)
La controversia
Un amministratore di una società trasformata da ente strumentale comunale in società per azioni, con socio unico il Comune, aveva agito per far dichiarare illegittima la deliberazione assembleare che aveva dichiarato la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione e, per conseguenza, per ottenere il risarcimento dei danni derivati dalla perdita dell'incarico, in particolare per mancata percezione dell'indennità di consigliere e per danno all'immagine. La vicenda era nata dopo la trasformazione dell'ente in s.p.a. e dopo la mancata sostituzione di alcuni consiglieri dimissionari; l'assemblea, preso atto della cessazione di più della metà dei componenti, aveva dichiarato la decadenza del consiglio. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione delle norme processuali sul rito societario e sull'estinzione del processo, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe dovuto rimettere gli atti al Tribunale invece di decidere nel merito; 2) violazione delle norme codicistiche sugli amministratori di società per azioni e dello statuto, per avere la Corte ritenuto legittima la decadenza del consiglio e l'applicazione delle nuove regole statutarie anche al primo consiglio della società trasformata; 3) violazione della disciplina sulle spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che, nel caso di riforma in appello della decisione del Tribunale che aveva respinto il reclamo avverso l'ordinanza di estinzione pronunciata nel rito societario, trovasse applicazione l'art. 354, comma 2, c.p.c., con conseguente obbligo di rimessione della causa al primo giudice. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Messina in diversa composizione, assorbendo gli altri motivi relativi al merito e alle spese.
Norme richiamate
art. 354 c.p.c.
Nel caso di riforma in appello della sentenza del Tribunale che ha deciso sul reclamo avverso l'ordinanza di estinzione, il giudice d'appello deve rimettere la causa al primo giudice; la rimessione è ipotesi eccezionale e non estensibile oltre i casi espressamente previsti.
art. 308 c.p.c.
Richiamato per la disciplina del reclamo contro l'ordinanza di estinzione e per individuare il corretto percorso processuale nel rito societario.
art. 383 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo in relazione agli effetti della cassazione e alla rimessione della causa al giudice competente.
art. 132 c.p.c.
Invocato dai ricorrenti sia per la motivazione della sentenza sia, nel merito, per la sufficienza della motivazione sulla decadenza del consiglio.
art. 2385 c.c.
Richiamato nel secondo motivo con riferimento alla cessazione dalla carica di amministratore.
art. 2386 c.c.
Richiamato nel secondo motivo con riferimento alla sostituzione degli amministratori venuti meno.
art. 91 c.p.c.
Richiamato nel terzo motivo in punto di condanna alle spese.
d.lgs. n. 5 del 2003
Richiamato per il rito societario, abrogato dalla L. n. 69 del 2009, applicabile ratione temporis al giudizio.
L. n. 69 del 2009
Richiamata come legge di abrogazione del rito societario.
Massime di principio
- Quando, nel rito societario, il giudice istruttore dichiara l'estinzione del processo e il tribunale respinge il reclamo, la riforma di tale decisione in appello impone la rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, comma 2, c.p.c.
- La rimessione al primo giudice ha carattere eccezionale e non può essere applicata in via analogica a ipotesi diverse da quelle espressamente previste dalla legge processuale.
- Se il motivo accolto attiene a una questione processuale pregiudiziale che comporta la regressione del giudizio, i motivi concernenti il merito e le spese restano assorbiti.
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