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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10871/2024 del 23/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (difensore)

La controversia

Nel giudizio di cassazione relativo a una controversia tributaria tra un ente locale e un contribuente, la Corte aveva rigettato il ricorso principale e condannato il ricorrente alla rifusione delle spese in favore del controricorrente. Tuttavia, nel dispositivo dell'ordinanza non era stata inserita la distrazione delle spese in favore del difensore del controricorrente, nonostante la relativa richiesta fosse stata formulata nel controricorso. Il difensore della parte vittoriosa ha quindi chiesto la correzione dell'ordinanza per omissione della statuizione di distrazione delle spese. Il Comune è rimasto intimato nel procedimento di correzione. La Corte ha ritenuto che, in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese, il rimedio corretto sia il procedimento di correzione di errore materiale, proponibile dal difensore che abbia fatto la richiesta nel corso del giudizio.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso per correzione di errore materiale e ha integrato il dispositivo dell'ordinanza n. 4245/2022, aggiungendo la formula di distrazione delle spese in favore del difensore antistatario della controricorrente, con annotazione della correzione sull'originale dell'ordinanza. Ha inoltre escluso la pronuncia sulle spese del procedimento di correzione, osservando che tale procedimento ha natura amministrativa e non consente di individuare una parte vittoriosa e una soccombente.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    richiamato come base della legittimazione del difensore ad agire e del principio dell'anticipo delle spese; nel caso concreto rileva ai fini della richiesta di distrazione in favore del difensore antistatario

  • art. 391-bis c.p.c.

    indicato come rimedio esperibile per la correzione dell'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese; il procedimento ha natura amministrativa e non comporta una regolazione delle spese tra parti

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese integra un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione previsto per le decisioni della Corte di cassazione.
  • Il difensore è legittimato a proporre l'istanza di correzione quando, nel giudizio definito dal provvedimento da correggere, abbia formulato una specifica richiesta di distrazione delle spese.
  • Quando il dispositivo contenga la condanna alle spese ma ometta la distrazione in favore del difensore antistatario, la correzione consiste nell'integrazione del dispositivo con la relativa formula senza riesame del merito della decisione.
  • Il procedimento di correzione di errore materiale ex art. 391-bis c.p.c. ha natura amministrativa e non consente di individuare, ai fini delle spese del procedimento, una parte vittoriosa e una parte soccombente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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