Cassazione Civile, Ordinanza n. 10864/2024 del 23/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio promosso dalla società e da un socio contro una banca, nel quale il giudice di primo grado aveva rilevato la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della causa petendi e del petitum e aveva ordinato l'integrazione dell'atto ex art. 164, comma 5, c.p.c. Secondo la Corte d'appello, l'atto integrato restava comunque indeterminato, poco intellegibile e privo dell'indicazione espressa di tutti gli elementi costitutivi della domanda; inoltre le contestazioni svolte in appello non avrebbero censurato tutte le rationes decidendi del provvedimento impugnato. Con il ricorso per cassazione i soccombenti deducevano: 1) omessa motivazione sul mancato adempimento della banca alla promessa produzione dei contratti e sulla mancata emissione di un ordine di esibizione ex art. 119 TUB; 2) omessa motivazione per non avere la Corte d'appello ordinato alla banca la produzione dei contratti intercorsi; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. per avere la Corte d'appello, in sostanza, addossato alla parte un onere probatorio non assolvibile senza l'esibizione dei contratti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che i motivi non si confrontavano con tutte le autonome rationes decidendi poste a fondamento della decisione impugnata e, quindi, difettava l'interesse a impugnare. In particolare, le censure non investivano compiutamente il rilievo del giudicato formatosi sui capi non contestati in appello, né tutte le argomentazioni poste dalla Corte territoriale a sostegno del decisum. Conseguentemente, le spese sono state poste a carico dei ricorrenti e la Corte ha dichiarato la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 164, comma 5, c.p.c.
è richiamato come base dell'ordine di integrazione dell'atto di citazione reso necessario dalla nullità per indeterminatezza della domanda.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
viene invocato dai ricorrenti per denunciare un vizio di omessa motivazione, ma le censure sono ritenute inammissibili perché non colpiscono tutte le rationes decidendi.
art. 119 TUB
è richiamato dai ricorrenti come fonte del preteso ordine di esibizione dei contratti in giudizio.
art. 2697 c.c.
è invocato per censurare l'asserito illegittimo aggravamento dell'onere probatorio in capo alla parte ricorrente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
viene applicato per dichiarare la sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Quando la decisione impugnata è sorretta da una pluralità di rationes decidendi autonome, il ricorso per cassazione è inammissibile se censura solo alcune di esse o non si confronta con tutte quelle idonee, da sole, a sorreggere il decisum.
- La proposizione del ricorso per cassazione richiede un effettivo interesse all'impugnazione: se permangono intatte autonome ragioni della decisione, l'impugnazione non è idonea a conseguire un utile risultato anche ove le censure accolte fossero fondate.
- Le doglianze in cassazione devono essere specifiche, intelligibili e mirate alle reali rationes della sentenza impugnata; censure generiche o riferite a profili marginali non sono idonee a superare la decisione gravata.
- La deduzione di un vizio motivazionale o di violazione dell'onere della prova non è sufficiente se non si dimostra che la statuizione impugnata resterebbe priva di autonoma base argomentativa dopo l'eventuale accoglimento delle censure.
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