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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28445/2023 del 12/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società contribuente ha impugnato un avviso di accertamento IMU relativo all'anno 2011 emesso da un comune e poi confermato in primo e secondo grado. In cassazione ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che il giudice d'appello avesse travisato il contenuto della documentazione prodotta dal comune circa la sussistenza dei presupposti per l'uso della firma a stampa da parte del funzionario responsabile; con il secondo ha dedotto violazione della disciplina sui tributi locali, assumendo che l'avviso fosse illegittimo perché sottoscritto con firma meccanografica senza un valido provvedimento dirigenziale di designazione/autorizzazione del funzionario responsabile del tributo.

La decisione

La Corte ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile o comunque infondato il primo motivo, poiché la doglianza mirava a ottenere una diversa lettura del materiale probatorio senza dimostrare un effettivo utilizzo di prove inesistenti o un errore decisivo nei termini richiesti dalla violazione dell'art. 115 c.p.c. Ha poi respinto il secondo motivo, affermando che, nei tributi locali, la firma autografa può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile quando l'atto sia prodotto con sistemi informativi automatizzati e il funzionario sia stato designato con apposito provvedimento; nel caso concreto il comune aveva prodotto una delibera di giunta di designazione del funzionario, sicché la sottoscrizione era valida. Il ricorso è stato rigettato con condanna della ricorrente alle spese e con ordine di distrazione in favore del difensore antistatario del comune, oltre all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione può essere denunciata in cassazione solo se il giudice abbia deciso sulla base di prove inesistenti o non riferibili al processo; non consente di censurare la mera diversa valutazione del materiale probatorio.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente come norma sulla ripartizione dell'onere probatorio; la Corte non ravvisa violazione nel caso concreto perché la censura si risolveva in una contestazione di merito sulla lettura della prova.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Ritualmente invocato per la violazione di legge sostanziale sulla sottoscrizione dell'avviso di accertamento.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Ritualmente invocato per la dedotta nullità della sentenza e la violazione di regole processuali nella valutazione della prova.

  • L. 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1, comma 162

    L'avviso di accertamento dei tributi locali deve essere sottoscritto dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

  • L. 28 dicembre 1995 n. 549, art. 1, comma 87

    Per i tributi regionali e locali la firma autografa può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile quando l'atto è prodotto da sistemi informativi automatizzati e il funzionario risulta individuato con apposito provvedimento dirigenziale.

  • d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, art. 11, comma 4

    In materia di ICI la delibera di giunta comunale designa il funzionario responsabile, cui spettano le funzioni gestionali e la sottoscrizione di richieste, avvisi e provvedimenti.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 504

    Richiamato come disciplina speciale dell'ICI, non implicitamente abrogata dalla normativa generale sull'ordinamento degli enti locali.

  • d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, art. 107

    Detta la regola generale secondo cui la gestione amministrativa e l'adozione di atti esterni spettano ai dirigenti.

  • d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, art. 109

    Nei comuni privi di dirigenti il sindaco può attribuire le funzioni ai responsabili degli uffici e dei servizi; la disciplina generale non incide sulla norma speciale tributaria.

  • d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, art. 274

    Le norme speciali tributarie non risultano abrogate espressamente dal testo unico degli enti locali se non incluse nell'elenco delle disposizioni abrogate.

  • L. 28 dicembre 1995 n. 549

    Qualificata come norma speciale tuttora vigente in materia di sottoscrizione degli atti tributari locali.

  • d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura di violazione dell'art. 115 c.p.c. è ammissibile solo quando si deduca che il giudice abbia fondato la decisione su prove inesistenti, prive di collegamento con il processo o non dedotte in giudizio; non è invece consentito trasformare la doglianza in una richiesta di rivalutazione del merito probatorio.
  • Chi deduce il travisamento della prova deve indicare in modo specifico perché l'erronea percezione del contenuto documentale sarebbe stata decisiva, cioè tale che, espungendo i contenuti informativi erroneamente utilizzati, la decisione sarebbe stata necessariamente diversa.
  • In materia di tributi locali, la sottoscrizione dell'avviso di accertamento può essere validamente sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile quando l'atto sia generato con sistemi informativi automatizzati e il funzionario risulti designato con atto idoneo dell'ente.
  • Le norme speciali sulla gestione e sottoscrizione degli atti tributari locali non sono superate dalla disciplina generale sull'ordinamento degli enti locali, salvo un'espressa abrogazione o un'incompatibilità effettiva, che nel caso esaminato non è stata ravvisata.
  • La prova della legittimazione del sottoscrittore dell'avviso è integrata dalla produzione in giudizio dell'atto di designazione del funzionario responsabile da parte dell'ente impositore.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioniProve
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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