Cassazione Civile, Ordinanza n. 06693/2026 del 20/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un accertamento emesso per il recupero del PREU relativo all'anno 2017, a seguito di accesso presso i locali di un esercizio aperto al pubblico in cui erano stati rinvenuti dieci apparecchi e un server. L'ufficio ha ritenuto che si trattasse di apparecchi idonei a consentire gioco con vincite in denaro, non collegati alla rete statale, e ha recuperato l'imposta. La decisione di secondo grado ha accolto l'appello dell'amministrazione. Il ricorrente ha proposto cinque motivi: (1) nullità della sentenza e dell'appello per notifica effettuata a società già cancellata dal registro imprese; (2) violazione dell'art. 110, comma 6, TULPS e dell'art. 1, comma 646, l. n. 190/2014, sostenendo che i locali ospitassero solo un internet point con normali PC privi di dispositivi di gioco e senza accesso a siti di gambling; (3) violazione degli artt. 2697 e 2700 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., per carenza di prova dei presupposti impositivi; (4) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.; (5) violazione dell'art. 3 l. n. 241/1990 per difetto di motivazione dell'avviso di accertamento. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, richiamando l'art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014, che ai fini tributari differisce di cinque anni l'effetto dell'estinzione della società; ha considerato inammissibile il secondo perché mirava a una rivalutazione del fatto; ha rigettato congiuntamente terzo, quarto e quinto motivo, affermando che il PVC e l'avviso descrivevano apparecchi accesi e funzionanti, collegati a server esterno, dotati di apparati tipici dei totem/new slot, idonei ad accedere a giochi con vincita in denaro, e che tali fatti, attestati da pubblici ufficiali, avevano fede privilegiata ex art. 2700 c.c.; ha inoltre ritenuto che l'avviso fosse motivato anche per relationem. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la sentenza della CGT di secondo grado che aveva accolto l'appello dell'amministrazione finanziaria e, quindi, la legittimità dell'avviso di accertamento per PREU. Ha escluso la nullità della notifica dell'appello alla società cancellata, perché nell'ambito tributario l'estinzione produce effetti solo decorso il quinquennio dalla cancellazione; ha dichiarato inammissibile la censura che tendeva a rimettere in discussione l'accertamento fattuale sulla natura degli apparecchi; ha infine ritenuto provati i presupposti dell'imposta sulla base del PVC richiamato nell'atto impositivo, valorizzando la fede privilegiata dei fatti attestati dai verbalizzanti e la sufficienza della motivazione per relationem. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente nel primo motivo per dedurre nullità della sentenza/appello; la Corte non ne ha ravvisato la violazione.
Richiamato dal ricorrente; la Corte ha escluso che la notifica all'ex società fosse nulla alla luce della disciplina tributaria speciale.
art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014
"Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese."
Per gli atti tributari e del contenzioso l'estinzione della società non impedisce la validità della notificazione effettuata entro cinque anni dalla cancellazione dal registro delle imprese.
art. 110, comma 6, R.D. n. 773 del 1931
Richiamato dal ricorrente per contestare la qualificazione degli apparecchi; la Corte ha ritenuto che gli apparecchi descritti nel PVC rientrassero nella categoria considerata ai fini del PREU.
art. 1, comma 646, legge n. 190 del 2014
Norma posta a base dell'imposizione del PREU sugli apparecchi idonei al gioco con vincite in denaro non collegati alla rete statale; la Corte ha ritenuto integrato il presupposto impositivo sulla base dei fatti accertati.
art. 1, comma 923, legge n. 208 del 2015
Citala nel contesto descrittivo del PVC e delle contestazioni sugli apparecchi; non è oggetto di una specifica regula iuris autonoma nella decisione.
art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000
La Corte ha condiviso la valutazione del giudice di merito secondo cui non vi era violazione del contraddittorio endoprocedimentale, perché la contribuente aveva potuto presentare osservazioni dopo il PVC.
Richiamato per censurare la prova; la Corte ha ritenuto assolto l'onere probatorio dell'Ufficio mediante il PVC e il contenuto dell'avviso.
Il PVC fa fede privilegiata per i fatti attestati dai pubblici ufficiali come avvenuti in loro presenza o da loro compiuti; tali fatti sono stati utilizzati per ritenere provato il presupposto dell'imposta.
La Corte ha escluso la sua violazione, ritenendo che il giudice di merito avesse valutato correttamente gli elementi di prova richiamati nell'avviso e nel PVC.
La Corte ha escluso la sua violazione, ribadendo la corretta valorizzazione del PVC e degli accertamenti ivi contenuti.
La censura di motivazione apparente è stata respinta perché la sentenza impugnata conteneva un percorso argomentativo sufficiente e non meramente apodittico.
Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per denunciare motivazione insufficiente; la Corte ha escluso il vizio.
La motivazione dell'avviso è stata ritenuta sufficiente perché per relationem al PVC e sorretta dai fatti accertati.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma inseritrice del comma 1-quater nell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- In materia tributaria, la notificazione degli atti del contenzioso può essere validamente eseguita alla società cancellata dal registro delle imprese entro cinque anni dalla cancellazione, poiché l'estinzione produce effetti differiti ai soli fini fiscali.
- Il motivo di ricorso per violazione di legge è inammissibile quando, sotto la veste della censura giuridica, tende in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti già accertati dal giudice di merito.
- Il processo verbale di constatazione redatto da pubblici ufficiali fa fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., per i fatti da essi attestati come compiuti o avvenuti in loro presenza; tali fatti possono fondare l'accertamento tributario salvo querela di falso.
- L'avviso di accertamento è adeguatamente motivato anche per relationem al PVC quando richiama in modo intelligibile i fatti accertati e consente al contribuente di comprendere la pretesa e difendersi.
- Per l'imposizione del PREU sugli apparecchi da gioco è sufficiente l'accertamento in fatto della presenza di apparecchi idonei a consentire gioco con vincite in denaro non collegati alla rete statale, desumibile dalle caratteristiche materiali e funzionali rilevate nel PVC.
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