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Regio decreto

TULPS

Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Normativa italiana031U0773

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La norma disciplina i poteri dell’autorità di pubblica sicurezza, le autorizzazioni di polizia, riunioni e manifestazioni, nonché la materia delle armi e delle relative denunce e licenze. Molte disposizioni risultano modificate da interventi successivi; alcune previsioni originarie sono state abrogate o dichiarate illegittime. Le regole sulle armi e sui controlli restano in larga parte di uso pratico.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza: ordine pubblico, autorizzazioni di polizia e armi

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

Il provvedimento definisce funzioni, poteri e limiti dell’autorità di pubblica sicurezza, oltre a disciplinare autorizzazioni di polizia, riunioni pubbliche e regime delle armi. Il contenuto fornito mostra una stratificazione di modifiche successive, con alcune disposizioni oggi superate o parzialmente espunte.

Funzioni dell’autorità di pubblica sicurezza

L’autorità di pubblica sicurezza vigila sul mantenimento dell’ordine pubblico, sulla sicurezza e sull’incolumità dei cittadini, nonché sulla tutela della proprietà. Cura inoltre l’osservanza delle leggi e dei regolamenti e presta soccorso in caso di infortuni pubblici e privati. Può anche promuovere, tramite i propri ufficiali e su richiesta delle parti, la bonaria composizione di dissidi privati.

L’autorità è articolata in livello provinciale e locale: a livello provinciale operano prefetto e questore; a livello locale opera il capo dell’ufficio di pubblica sicurezza del luogo o, in mancanza, il podestà.

Poteri urgenti, riesame e responsabilità amministrativa

In caso di urgenza o grave necessità pubblica, il prefetto può adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Contro tali provvedimenti era previsto ricorso al Ministro dell’interno; il testo segnala però una dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 2 nei limiti indicati dalla Corte costituzionale.

I provvedimenti dell’autorità di pubblica sicurezza sono eseguiti in via amministrativa, indipendentemente dall’azione penale. Se non vengono osservati, l’amministrazione procede previa diffida di tre giorni, salvo urgenza, potendo usare la forza pubblica; le spese sono poste a carico dell’interessato e riscosse con privilegio fiscale.

Contro i provvedimenti dell’autorità di pubblica sicurezza è ammesso, salvo diversa disposizione, ricorso gerarchico entro dieci giorni dalla notizia del provvedimento. Il ricorso non sospende l’efficacia dell’atto. Alcuni provvedimenti del prefetto possono essere definitivi, ma restano annullabili d’ufficio dal Ministro dell’interno. Non è dovuto indennizzo per i provvedimenti adottati nell’esercizio delle funzioni di legge.

Autorizzazioni di polizia: natura, durata, prescrizioni e revoca

Le autorizzazioni di polizia sono personali e non sono trasferibili né cedibili in rappresentanza, salvo i casi espressamente previsti. Quando la rappresentanza è consentita, il rappresentante deve possedere i requisiti necessari e ottenere l’approvazione dell’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione.

Chi ottiene un’autorizzazione deve rispettare anche le prescrizioni imposte dall’autorità di pubblica sicurezza nel pubblico interesse. Le autorizzazioni possono essere sospese o revocate in caso di abuso.

Sono previste cause di diniego obbligatorio o facoltativo, tra cui:

  • condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo, se non è intervenuta riabilitazione;
  • sottoposizione ad ammonizione o a misura di sicurezza personale, o dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza;
  • altre condanne rilevanti o mancanza di buona condotta, secondo il testo, ma con la precisazione che l’onere di provare la buona condotta è stato dichiarato illegittimo nei limiti indicati dalla Corte costituzionale.

Salvo diversa previsione, le autorizzazioni durano tre anni, decorrono dal rilascio e il giorno iniziale non si computa. Per alcune autorizzazioni è inoltre richiesto che la domanda sia sottoscritta dal richiedente, ma il comma originario richiamato nel testo risulta abrogato.

Carta d’identità e identificazione personale

Il sindaco deve rilasciare la carta d’identità ai residenti o dimoranti nel comune, secondo il modello ministeriale. La carta ha durata ordinaria di dieci anni e deve essere munita di fotografia; per i minori sotto i 3 anni dura 3 anni, tra 3 e 18 anni dura 5 anni. Le carte d’identità interessate dalla disciplina richiamata devono contenere anche le impronte digitali, con esenzione per i minori di dodici anni. La scadenza deve essere indicata sul documento.

La carta può contenere il consenso o il diniego alla donazione degli organi; i comuni trasmettono tali dati al Sistema informativo trapianti. La carta vale come titolo per l’espatrio anche per motivi di lavoro negli Stati membri UE e in Paesi con accordi internazionali, salvo cause ostative al passaporto. Per i minori di quattordici anni l’uso ai fini dell’espatrio è subordinato alla presenza di un genitore o di chi ne fa le veci, oppure a specifica dichiarazione convalidata dall’autorità competente.

Riunioni pubbliche, manifestazioni e processioni

Per le riunioni in luogo pubblico o aperto al pubblico i promotori devono dare avviso al questore almeno tre giorni prima. Il testo equipara a riunione pubblica anche quella formalmente privata ma sostanzialmente pubblica per luogo, numero dei partecipanti o finalità. Sono previste sanzioni amministrative pecuniarie per l’omesso preavviso e per chi prende la parola nelle riunioni non preavvisate, con disciplina applicabile anche alle riunioni promosse tramite reti o piattaforme elettroniche.

Il questore può vietare la riunione o prescriverne modalità di tempo e luogo per ragioni di ordine pubblico, moralità o sanità pubblica. Il testo contempla anche la turbativa del pacifico svolgimento della riunione, l’inosservanza delle limitazioni alla circolazione e l’ostacolo ai servizi di soccorso urgente, con sanzioni pecuniarie aggravate in caso di reiterazione.

Le disposizioni non si applicano alle riunioni elettorali. Il testo segnala inoltre una parziale illegittimità costituzionale della disciplina originaria relativa alle riunioni non tenute in luogo pubblico.

Per funzioni, cerimonie, pratiche religiose fuori dai luoghi di culto e processioni nelle pubbliche vie era previsto un avviso preventivo al questore, ma il testo segnala una declaratoria di illegittimità costituzionale nella parte relativa ai luoghi aperti al pubblico. Il questore può comunque vietare tali manifestazioni o imporre modalità per ragioni di ordine pubblico o sanità pubblica. Gli accompagnamenti del viatico e i trasporti funebri sono esclusi, salvo le prescrizioni igieniche e di polizia locale.

Discioglimento di riunioni e assembramenti

In presenza di manifestazioni sediziose, grida lesive del prestigio dell’autorità o di pericolo per ordine pubblico e sicurezza, o quando siano commessi delitti durante riunioni o assembramenti in luogo pubblico o aperto al pubblico, è possibile disporre il loro scioglimento.

Prima si invita i presenti a sciogliersi; in caso di mancato effetto, si procede con tre intimazioni formali precedute da squillo di tromba. Se anche queste restano inefficaci, la riunione viene sciolta con la forza pubblica e armata. Chi rifiuta di obbedire all’ordine di discioglimento è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria, senza pagamento in misura ridotta.

Disciplina delle armi: divieti, licenze, detenzione e trasporto

La disciplina sulle armi è ampia e resta tra le parti più operative del testo. Sono vietate, salvo i casi previsti dal codice penale e dalla normativa speciale, fabbricazione, assemblaggio, raccolta, detenzione e vendita di armi da guerra e analoghe senza licenza ministeriale. La licenza è richiesta anche per importazione ed esportazione di specifiche armi da fuoco e per attività su strumenti di autodifesa destinati ai corpi armati o di polizia; è prevista inoltre per la fabbricazione e detenzione di tessere e contrassegni di identificazione di pubblica sicurezza, con durata di due anni. Il testo segnala che la competenza al rilascio, per le istanze presentate dopo l’entrata in vigore di una legge del 2025, è trasferita al prefetto territorialmente competente.

Sono vietate anche le passeggiate in forma militare con armi senza licenza prefettizia. Ai fini della normativa, per armi si intendono le armi proprie da sparo e le altre destinate naturalmente all’offesa alla persona, oltre a bombe e involucri contenenti esplosivi o gas asfissianti/accecanti.

Per le altre armi, salvo quelle da guerra, è necessaria licenza del questore per fabbricare, assemblare, introdurre nello Stato, esportare, raccogliere per commercio o industria e vendere. La licenza vale tre anni; è richiesta anche per collezioni di armi artistiche, rare o antiche, mentre la licenza per la collezione è permanente, con obbligo di denuncia dei cambiamenti sostanziali. È consentito, entro i locali autorizzati, rottamare parti d’arma non immesse sul mercato, con annotazione nel registro.

L’intermediario nel settore delle armi deve munirsi di apposita licenza del questore, valida tre anni. Ogni operatore autorizzato deve trasmettere mensilmente il resoconto delle operazioni e, se ha disponibilità materiale delle armi o munizioni, tenere i relativi registri. La mancata comunicazione può comportare sospensione o revoca.

Per il trasporto di armi nell’interno dello Stato è necessario un avviso preventivo; tra soggetti muniti di licenza, l’obbligo può essere assolto con comunicazione almeno 48 ore prima, anche via PEC.

Gli armaioli devono tenere un registro elettronico delle operazioni giornaliere, conservarlo per 50 anni, comunicare mensilmente le generalità dei privati che hanno acquistato o venduto armi e verificare che la vendita ai privati avvenga solo in presenza di porto d’armi o nulla osta del questore. Il nulla osta non può essere rilasciato ai minori di 18 anni, dura un mese ed è subordinato a certificazione sanitaria; la violazione comporta sanzioni amministrative e può incidere sulla licenza o sul nulla osta.

Denuncia di detenzione, controlli e divieti del prefetto

Chi detiene armi, parti d’arma, munizioni finite o materie esplodenti deve denunciarne il possesso entro 72 ore dall’acquisizione della disponibilità materiale all’ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza, all’Arma dei carabinieri; è ammessa la trasmissione telematica. La denuncia è dovuta anche per determinati caricatori oltre i limiti di capienza indicati. Sono esentati corpi armati, società di tiro a segno e istituzioni autorizzate, collezionisti di armi artistiche, rare o antiche e soggetti che hanno diritto permanente ad andare armati nei limiti consentiti.

L’autorità può eseguire controlli e imporre misure cautelari. Chi detiene armi comuni da sparo senza licenza di porto d’armi deve presentare ogni cinque anni la certificazione medica prevista; se la licenza di porto d’armi esiste, l’obbligo decorre dalla sua scadenza. In caso di mancata presentazione, il prefetto può vietare la detenzione.

Il prefetto può vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti alle persone ritenute capaci di abusarne. Nei casi urgenti, gli organi di polizia possono ritirare cautelarmente i materiali e riferire al prefetto. Il provvedimento di divieto assegna un termine di 150 giorni per l’eventuale cessione a terzi; in difetto, scatta la confisca. Per ragioni di ordine pubblico, il prefetto può anche imporre la consegna dei materiali per la custodia in appositi depositi. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, ove abbiano notizia anche solo indiziaria della presenza abusiva di armi, munizioni o esplosivi, devono procedere immediatamente a perquisizione e sequestro.

Sanzioni e regime sanzionatorio speciale

Il testo prevede un regime generale residuale per le violazioni del TULPS e delle ordinanze, con arresto fino a tre mesi o ammenda fino a determinate somme, salvo le ipotesi già sanzionate diversamente e salvo l’art. 17-bis. Quest’ultimo introduce un sistema di sanzioni amministrative pecuniarie per numerose violazioni in materia di autorizzazioni e attività soggette a controllo di polizia, con importi differenziati secondo i casi.

Sono inoltre previsti:

  • obblighi di comunicazione del pubblico ufficiale all’autorità competente in caso di violazioni specifiche;
  • ordine di cessazione dell’attività senza autorizzazione o sospensione fino a tre mesi per violazioni di prescrizioni;
  • sospensione accessoria dell’attività anche in sede amministrativa o penale;
  • presentazione del rapporto al prefetto per alcune violazioni;
  • esclusione della confisca di beni immobili per le violazioni indicate.

Il testo mostra anche un uso esteso della normativa generale sulle sanzioni amministrative di cui alla legge n. 689 del 1981.

Disposizioni abrogate o dichiarate illegittime nel testo fornito

Risultano espressamente abrogati l’art. 19 e l’art. 33, mentre altre previsioni originarie sono richiamate come parzialmente illegittime dalla Corte costituzionale, in particolare quelle relative a rilievi segnaletici, riunioni non pubbliche, preavvisi per riunioni o funzioni religiose e all’onere di provare la buona condotta. Il contenuto fornito va quindi letto in modo coordinato con tali interventi successivi e con le modifiche normative sopravvenute.

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