Cassazione Civile, Ordinanza n. 29884/2024 del 20/11/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La vicenda nasce dall'opposizione proposta avverso una cartella di pagamento emessa per la riscossione di una sanzione amministrativa derivante da violazioni del codice della strada, con contestazione anche del verbale presupposto. La destinataria deduceva, in primo grado, l'inesistenza o nullità della notifica della cartella perché trasmessa in formato pdf anziché p7m e proveniente da un indirizzo PEC non censito nei registri validi, nonché l'inesistenza o nullità della notifica del verbale perché eseguita tramite agente postale privato non munito di licenza. In appello il Tribunale ha ritenuto valida la notifica del verbale, qualificando l'attività del vettore privato come mera consegna della raccomandata informativa e richiamando la conoscenza legale ex art. 1335 c.c.; ha inoltre ritenuto valida la notifica PEC della cartella e applicabile la sanatoria per raggiungimento dello scopo. In cassazione sono stati proposti due motivi: con il primo si denunciava violazione degli artt. 112, 140 e 324 c.p.c., sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente separato la raccomandata informativa dal procedimento notificatorio unitario e che il vizio della notifica eseguita tramite operatore postale privo di licenza travolgesse l'intera notificazione; con il secondo si denunciavano violazione degli artt. 112 c.p.c., 2697 c.c., 26 d.P.R. 602/1973, 16-ter d.l. 179/2012 e del Regolamento UE 910/2014, deducendo l'illegittimità della notifica PEC della cartella proveniente da indirizzo non presente nei pubblici elenchi. La Corte ha qualificato il primo motivo come opposizione recuperatoria avverso la mancata/notificata conoscenza del verbale e il secondo come opposizione agli atti esecutivi per vizi formali della cartella notificata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché la contestazione dell'omessa o nulla notificazione del verbale di accertamento, quando la cartella sia il primo atto conosciuto, va fatta valere con l'opposizione recuperatoria ex art. 7 d.lgs. 150/2011 entro trenta giorni dalla notifica della cartella; nel caso concreto, tuttavia, la ricorrente non ha allegato elementi idonei a dimostrare la tempestiva proposizione di tale opposizione. Sul secondo motivo la Corte ha rilevato che la doglianza riguardava un vizio formale della notifica della cartella, quindi un'opposizione agli atti esecutivi, rimedio che avverso la sentenza che definisce tale opposizione non consente appello ma ricorso per cassazione. Poiché il Tribunale aveva deciso sul gravame senza rilevare d'ufficio l'inammissibilità dell'appello, la Cassazione ha cassato senza rinvio la sentenza limitatamente al capo relativo all'opposizione agli atti esecutivi, facendo salva la statuizione sulle spese di merito. Non sono state liquidate spese del giudizio di legittimità per assenza di attività difensiva della resistente e della parte intimata. È stato inoltre dato atto del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione delle norme di diritto
norma evocata come parametro del sindacato di legittimità sui vizi di diritto denunciati nei motivi
richiamato come vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia nelle censure della ricorrente
richiamato dalla ricorrente per sostenere l'unitarietà del procedimento notificatorio e l'effetto invalidante del vizio di una formalità
richiamato nel primo motivo in relazione al giudicato formatosi su un accertamento di merito
richiamato dal giudice di merito e menzionato dalla Corte come istituto di sanatoria per raggiungimento dello scopo
richiamato dal giudice di appello per affermare che la conoscenza legale dell'atto si presume al recapito presso il domicilio del destinatario
richiamato per la notifica del verbale di accertamento delle violazioni stradali
richiamato per la notificazione della cartella di pagamento a mezzo PEC e presso gli indirizzi risultanti dai pubblici elenchi
richiamato dal giudice di merito quale disciplina della notificazione fiscale via PEC
richiamato per la nozione di pubblici elenchi PEC e per contestare la provenienza dell'atto da indirizzo non censito
Regolamento UE n. 910/2014
richiamato dalla ricorrente per contestare l'affidabilità e l'identificazione del mittente nelle notifiche elettroniche
indicato dalle Sezioni Unite come rito per l'opposizione recuperatoria avverso cartella per sanzioni amministrative stradali
richiamato come disciplina previgente e in senso ampio dell'opposizione recuperatoria alle sanzioni amministrative
escluso dalle Sezioni Unite come rimedio per contestare la mancata notifica del verbale nel caso in esame
richiamato per la sanatoria del vizio della notificazione della cartella per raggiungimento dello scopo
art. 382, ultimo comma, c.p.c.
base della cassazione senza rinvio del capo della sentenza impugnata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma che ha introdotto il comma 1-quater sull'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Quando la cartella di pagamento per sanzione amministrativa da codice della strada sia il primo atto conosciuto perché si assume omessa o nulla la notifica del verbale presupposto, la contestazione va proposta come opposizione recuperatoria ex art. 7 d.lgs. 150/2011, entro trenta giorni dalla notifica della cartella.
- I vizi formali della notificazione della cartella esattoriale, diversi dalla contestazione del titolo sanzionatorio presupposto, integrano opposizione agli atti esecutivi; la sentenza che definisce tale opposizione non è appellabile, ma è direttamente ricorribile per cassazione.
- Nel giudizio di legittimità la Corte può rilevare d'ufficio l'inammissibilità dell'appello proposto contro una sentenza resa su opposizione agli atti esecutivi e cassare senza rinvio la decisione impugnata limitatamente a quel capo.
- La notificazione eseguita a mezzo PEC richiede che il tema del mittente e dei pubblici elenchi sia valutato in relazione alla disciplina specifica invocata, ma il ricorso deve comunque censurare in modo pertinente il tipo di rimedio processuale esperibile.
- La sanatoria per raggiungimento dello scopo può operare per irregolarità notificatorie quando l'atto abbia comunque raggiunto la sua funzione conoscitiva, salvo che la doglianza attenga a rimedi processuali non correttamente esperiti.
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