Cassazione Civile, Ordinanza n. 29836/2024 del 20/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La società ricorrente aveva promosso pignoramento presso terzi per il recupero di un credito asseritamente tributario relativo a fitti e pigioni vantato nei confronti del debitore esecutato. Successivamente il debitore aveva proposto opposizione all'esecuzione, deducendo la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione da parte del giudice tributario; nel corso del giudizio la società aveva rinunciato al pignoramento, ma il tribunale aveva comunque accolto l'opposizione e condannato la società anche ex art. 96 c.p.c. In appello la decisione era stata confermata con ulteriore condanna per lite temeraria. In cassazione la società ha dedotto, con due motivi, la nullità della sentenza per omessa motivazione sul danno liquidato ex art. 96, comma 1, c.p.c. e la violazione degli artt. 96 c.p.c., 2043, 2059 e 2697 c.c. per difetto di prova del danno e della sua quantificazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il giudizio di opposizione esecutiva in materia di espropriazione presso terzi richiede il litisconsorzio necessario anche del terzo pignorato; tuttavia il ricorso per cassazione non ne indicava l'identità, né rendeva il soggetto concretamente identificabile. Per tale assoluta incertezza sull'identità del litisconsorte necessario pretermesso, non era possibile ordinare l'integrazione del contraddittorio e si imponeva la declaratoria di inammissibilità. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato come parametro di validità della motivazione della sentenza, ma il ricorso è stato deciso su una ragione processuale assorbente
norma posta a base delle condanne risarcitorie per responsabilità processuale aggravata pronunciate nei gradi di merito
invocato dalla ricorrente per contestare la sussistenza del danno risarcibile
invocato dalla ricorrente per contestare il danno lamentato in termini non patrimoniali
invocato dalla ricorrente sul riparto e sull'assolvimento dell'onere della prova del danno
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
il ricorso deve indicare esattamente i litisconsorti necessari, a pena di inammissibilità, per consentire il controllo del contraddittorio
richiamato quale norma che consente l'integrazione del contraddittorio quando i litisconsorti necessari siano individuabili
evocato con riferimento al litisconsorzio necessario nelle opposizioni esecutive
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
presuppone, in caso di inammissibilità, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nelle opposizioni esecutive relative a espropriazione presso terzi, il terzo pignorato è litisconsorte necessario, perché l'esito della controversia incide anche sui suoi obblighi processuali e sostanziali nella procedura esecutiva.
- Il ricorso per cassazione in tali controversie deve indicare in modo preciso l'identità dei litisconsorti necessari pretermessi; se tale identità non è ricavabile dal ricorso, la Corte non può disporre l'integrazione del contraddittorio e dichiara l'inammissibilità.
- Quando il contraddittorio risulti incompleto per mancata evocazione di un litisconsorte necessario non identificabile, l'eventuale vizio del processo non può essere sanato in sede di legittimità con rinvio, ma conduce direttamente all'inammissibilità del ricorso.
- La censura sulla motivazione o sulla prova del danno risarcito ex art. 96 c.p.c. resta assorbita se il ricorso è già inammissibile per un vizio processuale preliminare e decisivo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29840/2024 del 20/11/2024
- ordinanza_civile · 20 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29841/2024 del 20/11/2024
- ordinanza_civile · 20 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29842/2024 del 20/11/2024
- ordinanza_civile · 20 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29844/2024 del 20/11/2024
- ordinanza_civile · 20 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29845/2024 del 20/11/2024
- ordinanza_civile · 20 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29848/2024 del 20/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →