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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29840/2024 del 20/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (consumatore)

La controversia

Una utenza aveva impugnato davanti al Giudice di pace una fattura per canone idrico relativa a ruoli 2016/2017, notificata dal Comune quale gestore della riscossione delle entrate comunali, deducendo la prescrizione del credito. Il Giudice di pace aveva accolto l’opposizione ritenendo prescritto il credito. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione o falsa applicazione di norme di diritto per avere il giudice di merito applicato retroattivamente il regime di prescrizione biennale previsto dalla l. n. 205/2017 alle fatture del servizio idrico, sostenendo invece che per la fattura in causa, riferita a consumi anteriori al 1° gennaio 2020, dovesse applicarsi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha affermato che, secondo l’orientamento consolidato richiamato, le sentenze del giudice di pace pronunciate nell’ambito della giurisdizione equitativa necessaria non sono ricorribili per cassazione, ma sono impugnabili soltanto con appello a motivi limitati ex art. 339, comma 3, c.p.c.; se la causa eccede l’ambito equitativo, la sentenza è appellabile senza limiti, ma comunque non direttamente ricorribile per cassazione. Poiché la sentenza impugnata proveniva dal giudice di pace, il ricorso per cassazione non era lo strumento esperibile. Nessuna statuizione sulle spese, perché l’intimata non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    violazione o falsa applicazione di norme di diritto

    È il parametro invocato dal ricorrente, ma la Corte non entra nel merito della censura perché reputa il ricorso inammissibile per difetto del mezzo di impugnazione utilizzato.

  • art. 339, comma 3, c.p.c.

    Per le sentenze del giudice di pace rese nell’ambito della giurisdizione equitativa necessaria l’appello è ammesso solo per motivi limitati; tale disciplina esclude la ricorribilità immediata per cassazione.

  • art. 360 c.p.c.

    La sentenza del giudice di pace non rientra tra quelle direttamente ricorribili per cassazione quando sia appellabile, anche solo con limiti ai motivi, perché il ricorso per cassazione è riservato alle sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado.

  • art. 111 Cost.

    Il richiamo serve a chiarire che il ricorso per cassazione ex art. 111, settimo comma, riguarda i provvedimenti non altrimenti impugnabili; non si applica alle sentenze del giudice di pace per le quali sia previsto un rimedio di appello, sia pure limitato.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    La norma è invocata dal ricorrente per sostenere la prescrizione quinquennale del credito per canone idrico.

  • art. 1, commi 4 e 10, L. 205/2017

    È richiamata dal ricorrente per affermare che la prescrizione biennale del servizio idrico si applica solo alle fatture con scadenza successiva al 1° gennaio 2020.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Le sentenze del giudice di pace rese nell’ambito della giurisdizione equitativa necessaria non sono direttamente ricorribili per cassazione, ma sono impugnabili solo con appello a motivi limitati.
  • Quando il giudice di pace decide una causa rientrante nella giurisdizione equitativa, il sistema delle impugnazioni è chiuso all’accesso immediato in cassazione, perché il ricorso ex art. 360 c.p.c. presuppone una sentenza pronunciata in grado di appello o in unico grado.
  • L’appello ex art. 339, comma 3, c.p.c. costituisce il rimedio ordinario esclusivo contro le sentenze equitative del giudice di pace, mentre il ricorso per cassazione non può essere usato per eludere i limiti legali dell’impugnazione.
  • L’inammissibilità per difetto del mezzo di impugnazione impedisce l’esame del merito delle censure sulla prescrizione del credito.
  • In caso di inammissibilità del ricorso e mancata difesa dell’intimato, non vi è luogo a provvedere sulle spese; resta ferma l’applicazione, se dovuta, dell’ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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