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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29841/2024 del 20/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal rimborso di alcuni buoni postali fruttiferi che, secondo l’attrice originaria, erano stati incassati senza che il relativo controvalore le fosse stato consegnato. La società postale fu condannata in primo grado a pagare il valore dei titoli e chiamò in causa l’allora direttrice dell’ufficio postale, sostenendo che il danno fosse stato causato dal suo comportamento e chiedendo, in via principale, che fosse condannata in via esclusiva e, in subordine, a manlevare la società per quanto eventualmente dovuto. Il tribunale accolse la domanda del danneggiato verso la società, ma rigettò la domanda di regresso contro la direttrice, ritenendo prescritta la pretesa della società e tardiva la dedotta interruzione della prescrizione. La corte d’appello riformò tale punto e condannò la direttrice a rimborsare alla società quanto da questa pagato, ritenendo che tra i due soggetti vi fosse solidarietà passiva verso il danneggiato e che il termine per l’azione di regresso decorresse dal pagamento, non dal fatto dannoso. Con il ricorso per cassazione la direttrice ha dedotto, in sintesi: (1) violazione delle norme sulla solidarietà e sulla prescrizione, sostenendo che l’interruzione della prescrizione operata dal creditore non potesse giovare alla società chiamante e che difettasse un valido vincolo solidale; (2) omessa o insufficiente motivazione sulla prescrizione; (3) omesso esame della prescrizione dei diritti sostanziali posti a base della chiamata; (4) violazione delle norme sul regresso, assumendo che esso non potesse sopravvivere all’estinzione per prescrizione del diritto sostanziale sottostante; (5) errata applicazione delle norme sulla prescrizione ai diritti azionati dalla società, anche alla luce della disciplina dell’interruzione; (6) violazione delle regole sulla chiamata del terzo e sulla solidarietà, sostenendo che la chiamata fosse solo garanzia impropria e che mancasse una domanda dell’attrice nei suoi confronti; (7) omesso esame del disconoscimento delle sigle apposte sui buoni; (8) violazione delle regole sulla prova documentale e sulla verificazione della scrittura privata; (9) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per avere la corte territoriale affermato una responsabilità che la ricorrente reputava essere stata ricondotta a una responsabilità di posizione. La Cassazione ha rigettato tutti i motivi, ritenendo che la corte d’appello avesse correttamente individuato come unica questione devoluta il diritto di regresso della società e il suo dies a quo nel pagamento; che la motivazione non fosse né mancante né apparente; che la solidarietà fosse configurabile tra corresponsabili di un unico fatto dannoso, anche se fondato su titoli diversi; che l’azione di regresso presupponesse il pagamento e non fosse esclusa dalla prescrizione del diritto del danneggiato nei confronti del chiamato; che le doglianze sulla verificazione delle firme e sul disconoscimento fossero inammissibili o comunque irrilevanti rispetto alla ratio decidendi; e che non vi fosse stata alcuna pronuncia ultra petita o su una responsabilità di mero status. La Corte ha inoltre valorizzato gli accertamenti di merito sulla riconducibilità delle operazioni alla direttrice e sugli elementi indiziari che ne supportavano la responsabilità esclusiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i nove motivi di ricorso. Ha confermato la sentenza della Corte d’appello di Torino nella parte in cui aveva accolto la domanda di regresso della società postale nei confronti della ex direttrice, condannandola a rimborsare alla società quanto pagato al danneggiato, comprensivo di capitale, interessi e spese. Ha altresì condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1310 c.c.

    Gli atti interruttivi della prescrizione compiuti dal creditore verso uno dei debitori solidali spiegano effetti anche verso gli altri; nel caso esaminato, la questione decisiva era comunque il dies a quo dell’azione di regresso, individuato nel pagamento.

  • art. 1292 c.c.

    La solidarietà passiva è configurabile quando vi sia un unico fatto dannoso imputabile a più condotte, anche di diversa natura e fondate su titoli diversi.

  • art. 1294 c.c.

    Richiamato nel contesto della solidarietà passiva tra corresponsabili del danno.

  • art. 1299 c.c.

    Il diritto di regresso del coobbligato che abbia pagato sorge e diviene azionabile dal momento del pagamento.

  • art. 2943 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di interruzione della prescrizione; la Corte ha escluso che ciò incidesse sulla ratio decidendi del regresso.

  • art. 2935 c.c.

    La ricorrente lo invocava per sostenere che la prescrizione fosse decorso in precedenza; la Corte ha ritenuto la doglianza inconferente o inammissibile rispetto al tema del regresso.

  • art. 2946 c.c.

    Richiamato quale termine ordinario di prescrizione nelle censure della ricorrente.

  • art. 2947 c.c.

    Richiamato in relazione alla prescrizione dei diritti sostanziali e alla responsabilità da fatto illecito.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per i doveri di correttezza e buona fede nell’esecuzione del rapporto.

  • art. 1176 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla diligenza del prestatore di lavoro e alla responsabilità per l’esecuzione della prestazione.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato come base della responsabilità contrattuale del dipendente verso il datore di lavoro.

  • art. 2104 c.c.

    Richiamato quale fonte dell’obbligo di diligenza del lavoratore subordinato.

  • art. 2049 c.c.

    Richiamato per la responsabilità indiretta del datore di lavoro per il fatto del dipendente.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato come titolo di responsabilità extracontrattuale.

  • art. 2041 c.c.

    Richiamato nelle difese della ricorrente, ma non centrale nella decisione.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ha escluso la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché il giudice d’appello si è limitato alla questione del regresso e della solidarietà già accertata.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato nelle censure sulla valutazione della prova.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nelle censure sulla valutazione della prova documentale.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nelle censure sulla valutazione della prova documentale.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per dedurre un vizio di motivazione; la Corte ha escluso la mancanza o apparenza della motivazione.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo in relazione alla tardività dell’eccezione di prescrizione/interruzione.

  • art. 106 c.p.c.

    Richiamato con riferimento alla chiamata del terzo e alla pretesa garanzia impropria.

  • art. 214 c.p.c.

    Richiamato per il disconoscimento della scrittura privata.

  • art. 216 c.p.c.

    Richiamato per il procedimento di verificazione dopo disconoscimento della scrittura privata.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di onere della prova della responsabilità e delle circostanze esimenti.

  • art. 2702 c.c.

    Richiamato per l’efficacia probatoria della scrittura privata disconosciuta.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il motivo per omesso esame è ammesso solo per un fatto storico decisivo e non per questioni, argomentazioni o singoli elementi istruttori.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma procedurale sulla trattazione del ricorso in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di regresso tra corresponsabili di un unico fatto dannoso, il termine di prescrizione dell’azione di regresso decorre dal pagamento eseguito dal coobbligato che agisce in regresso, non dal verificarsi dell’evento dannoso.
  • La solidarietà passiva può sussistere anche quando i corresponsabili rispondano sulla base di titoli diversi, purché sia unitario il fatto dannoso risarcibile.
  • L’eccezione di prescrizione e le contestazioni sull’efficacia degli atti interruttivi devono essere lette in relazione alla concreta domanda devoluta al giudice: se il thema decidendum riguarda solo il regresso, è inconferente discutere della prescrizione del diritto sostanziale se tale questione non incide sulla decorrenza del regresso stesso.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non può essere dedotto per contestare valutazioni, argomentazioni difensive o singoli elementi istruttori.
  • La chiamata del terzo in funzione di garanzia impropria o di regresso non esclude, di per sé, la possibilità di accertare la solidarietà passiva e di regolare internamente i rapporti tra i corresponsabili.
  • In presenza di un accertamento di merito sorretto da plurimi indizi convergenti, la censura che pretenda una diversa lettura delle prove o la necessità di ulteriori verifiche documentali tende a risolversi in una richiesta di rivalutazione del merito, non consentita in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieObbligazioni solidaliInadempimentoResponsabilità professionaleImpugnazioniProve
RamiObbligazioniResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàPrescrizioneLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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